Per il personale del ruolo dei commissari l’assegno funzionale pensionabile previsto al compimento di 19 e 29 anni di servizio non è cumulabile con il trattamento economico di cui all’art. 43, commi 22 e 23 della legge 1.4.1981 n. 121 (15 e 25 anni di servizio), non compete al personale dirigente e qualifiche equiparate” e risulta inapplicabile al “personale del ruolo dei commissari che, con l’attribuzione dello stipendio da primo dirigente, acquisisce “uno status economico differente e non collegabile a quello dei c.d. parametrizzati”.
Il principio è stato affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), con la Sentenza 05328/2023 del 28 marzo 2023 che ha respinto il ricorso prodotto da un gruppo di Funzionari della Polizia di Stato allo scopo di ottenere l’accertamento del diritto a cumulare l’assegno di funzione per il biennio 21 gennaio 2015 – 20 gennaio 2017 e l’assegno funzionale attribuito ai medesimi, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, nel periodo compreso tra la maturazione dei 13 anni di servizio senza demerito nel ruolo dei commissari (e della conseguente attribuzione dello stipendio spettante al primo dirigente ai sensi dell’articolo 43 ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, aggiunto dall’art. 1, co. 1 del d.l. 3.05.2001, n. 157, conv. con modificazioni in l. 3.07.2001, n. 250) e la maturazione dei 15 anni di servizio senza demerito nel medesimo ruolo (e della conseguente attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente ai sensi dell’art. 43, comma 22 della citata legge 121 del 1981).
I ricorrenti provengono tutti dal concorso straordinario per titoli ed esami a 142 posti per l’accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo dei commissari indetto con d.m. del 2 dicembre 2000. Essi, nominati commissari con decorrenza dal 21 gennaio 2002, in ragione della complessiva anzianità̀ maturata nei ruoli della Polizia di Stato, hanno conseguito il diritto alla attribuzione dell’assegno funzionale previsto dall’articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472.
In data 21 gennaio 2015, però, i ricorrenti hanno maturato 13 anni di servizio senza demerito nel ruolo dei commissari e, in ragione di ciò̀, a mente dell’articolo 43 ter della legge 1° aprile 1981, n, 121, introdotto dall’articolo 1, comma 1 del decreto legge 157 del 2001, convertito in legge 250 del 2001, è stato loro attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Contestualmente alla attribuzione dello stipendio da primo dirigente, l’Amministrazione ha cessato di corrispondere il predetto assegno funzionale.
I giudici del Tribunale hanno rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Nelle motivazioni della sentenza si legge che la disposizione dell’art. 6 comma 4 del d.l. 21 settembre 1987, n. 387 non lascia dubbi in ordine alla non cumulabilità dell’assegno funzionale per i funzionari del ruolo dei commissari cui è stato attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente (art. 43, comma 22).
L’assegno funzionale, infatti, per espressa previsione normativa non compete, ad ogni modo, “al personale con qualifiche dirigenziali e gradi corrispondenti” (art. 6, comma 4, cit.)
Il punto controverso è stato, altresì, chiarito dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare, che, all’art. 1802 “Omogeneizzazione stipendiale”, nel disciplinare le stesse identiche ipotesi di cd. omogeneizzazione e semi-omogeneizzazione nell’ambito dell’ordinamento militare, ha statuito che: “1. Al fine di completare l’omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità̀ di determinazione e progressione economica.
2. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità̀ di determinazione e progressione economica.
3. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l’attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Gli importi previsti dal presente articolo non sono in alcun caso cumulabili tra loro, né con il beneficio dell’assegno funzionale di cui all’articolo 1, commi 8 e 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231.”
Il divieto di cumulabilità ivi previsto, anche in ipotesi di cd. semi – omogeneizzazione, dunque per gli ufficiali che hanno prestato 13 anni di servizio senza demerito, non può non essere esteso in via analogica anche al personale della Polizia di Stato versante nella stessa identica posizione per la quale è stata prevista la predetta equiparazione.