Legge quadro sulla disabilità

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Con la legge n. 227/2021 il Parlamento ha delegato il Governo a revisionare e riordinare la legislazione in materia di disabilità. La delega riguarda la predisposizione di una normativa quadro sulla disabilità, che è anche uno degli obiettivi del PNRR.

In attuazione della delega suddetta è stato già emanato il decreto legislativo n. 222/2023 intitolato “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il 31 gennaio 2024 il Consiglio dei ministri ha, poi, approvato il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 “Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024.

Da ultimo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2024, il decreto legislativo n. 62/2024, in vigore dal 30 giugno 2024 che contiene la definizione della condizione di disabilità, si occupa della valutazione di base, dell’accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per elaborare e attuare un progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

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Le nuove norme, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, riordinano l’intera normativa nel rispetto delle indicazioni della Convenzione Onu e della risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità.

La riforma vuole riconoscere una maggiore protezione alle persone con disabilità anche attraverso una valutazione trasparente e agevole della loro condizione, per consentire loro il pieno esercizio dei diritti politici e sociali e una vita indipendente e inclusiva sia a livello sociale che lavorativo.

Il disabile deve poter accedere a tutti i servizi, al pari di tutti gli altri cittadini, deve avere le stesse opportunità, non deve essere discriminato e deve potersi autodeterminare.

In base alla legge delega e al decreto attuativo dedicato, il punto da cui partire è l’accertamento della disabilità, così come l’adozione di una nozione di disabilità “coerente con l’articolo 1, secondo paragrafo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

In base al decreto legislativo di attuazione la “condizione di disabilità: è una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.”

Occorre poi una valutazione della disabilità di base a cui ne deve seguire una multidimensionale eventuale per pensare e attuare un progetto personalizzato attivabile direttamente dal disabile o dalla persona che lo rappresenti. Per la realizzazione di questo progetto è necessaria la collaborazione e il coordinamento di diversi soggetti che si occupano della programmazione di tipo sociale, assistenziale e sanitaria a vari livelli, con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

Il progetto individuale non può prescindere dalle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, sia pubbliche che private, attivabili anche all’interno della comunità territoriale, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito.

Le figure professionali hanno un ruolo chiave. A questi soggetti la legge attribuisce il compito di collaborare e monitorare sull’attuazione concreta del progetto da parte del disabile. Esse inoltre devono rappresentare un punto di riferimento anche per i familiari del soggetto disabile, ferma restando la facoltà dello stesso di autogestire il proprio progetto.

Tutto questo sarà reso possibile grazie anche a processi di valutazione e archiviazione dei dati interamente informatizzati.

La realizzazione dell’inclusione e dell’accessibilità del disabile nel quotidiano per renderlo parte integrante della società avviene attraverso la riqualificazione dei servizi pubblici in materia d’inclusione e accessibilità. A tal fine viene individuata presso ciascuna PA una figura dirigenziale a cui spetta la programmazione strategica della piena accessibilità, sia fisica che digitale da parte delle persone con disabilità. Centrale è anche la figura del Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro.

Dei disabili è necessario inoltre tenere conto in materia di Carte dei Servizi e di ricorsi per l’efficienza della PA.

Il Garante nazionale delle disabilità, un organo indipendente e collegiale, rappresenta una figura di riferimento per i disabili, i quali potranno segnalare e denunciare le violazioni dei loro diritti. Compito del Garante comunque è anche quello di formulare raccomandazioni e pareri alle PA segnalate nello specifico dal disabile e promuovere campagne di sensibilizzazione e di comunicazione per creare una cultura del rispetto dei diritti dei soggetti colpiti da disabilità.

L’Autorità Garante è tenuta inoltre a:

  • vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
  • verificare e accertare la presenza di fenomeni discriminatori, con la facoltà di chiedere alle PA i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
  • inviare con cadenza annuale una relazione sul lavoro svolto alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e all’Autorità politica delegata in materia di disabilità.
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