Assenza dal lavoro per malattia insorta durante un soggiorno all’estero

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Un nostro iscritto ci chiede chiarimenti in relazione ai casi in cui il lavoratore incorra in malattia nel corso di un soggiorno all’estero.

In relazione a questa problematica, l’INPS ha emanato istruzioni nella forma di un opuscolo informativo il cui contenuto di seguito riassumiamo.

Se il lavoratore si ammala durante un soggiorno temporaneo all’estero, mantiene il diritto all’indennità economica secondo le regole italiane.

All’uopo, lo stesso lavoratore è tenuto a trasmettere una certificazione medica che, oltre a includere tutti i dati previsti dalle norme italiane, deve rispettare anche le norme dello Stato estero alla cui legislazione occorre attenersi per consentire le visite mediche di controllo.

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Per quanto riguarda lo Stato estero, distinguiamo tre situazioni:

  1. Malattia sopraggiunta in uno Stato dell’Unione Europea, in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) o Svizzera:

Se ci si ammala in uno Stato dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), in uno Stato SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o in Svizzera, si applica la legislazione italiana (Regolamento CE n. 883 del 2004 e Regolamento CE n. 987 del 2009), occorrerà rivolgersi a un medico dello Stato in cui si soggiorna per richiedere la certificazione della condizione di incapacità lavorativa assoluta e temporanea, verificata dal medico stesso.

Secondo le norme italiane, poi, occorrerà trasmettere il certificato di malattia completo entro due giorni dal rilascio alla Sede competente in base alla residenza in Italia. Entro lo stesso termine, bisognerà inviare al datore di lavoro l’attestato della malattia.

Se il termine di scadenza cade in un giorno festivo, è spostato al primo giorno seguente non festivo.

Per rispettare questi termini, si può anticipare la trasmissione del certificato via PEC o e-mail o fax, ma occorre, comunque, presentare il certificato originale.

Se il medico dello Stato in cui si soggiorna non può rilasciare la certificazione di incapacità al lavoro secondo le leggi locali, occorre rivolgersi all’Istituzione competente del luogo (Commissione Europea PAI – Public Access Interface – https:/ec.europa.eu/social/social-security-directory/pai/select-country/language/en) che, tramite un medico incaricato, verificherà l’incapacità al lavoro, compilerà il certificato e lo trasmetterà all’INPS in Italia, secondo quanto previsto dal coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale, tramite lo scambio elettronico di dati EESSI. Durante la visita, bisogna comunicare all’istituzione competente l’indirizzo estero, per permettere eventuali visite mediche di controllo.

Secondo i regolamenti comunitari, non è necessario tradurre in italiano la certificazione emessa nella lingua dello Stato in cui si soggiorna.

  1. Malattia sopraggiunta in uno Stato extra UE che ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia:

In caso di assenza dal lavoro per malattia in uno Stato extra UE con il quale l’Italia ha accordi o convenzioni bilaterali bisogna ottenere una certificazione di malattia, rilasciata dall’Istituzione sanitaria locale competente, che attesti l’incapacità lavorativa assoluta e temporanea.

Per quanto riguarda i dati del certificato e le modalità con le quali trasmetterlo, valgono le stesse regole illustrate per il caso precedente.

Negli Stati con accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia (ad oggi: Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada e Québec, Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia e Vojvodina, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela), non è richiesta la legalizzazione del certificato.

  1. Malattia sopraggiunta in uno Stato extra UE che non ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia:

Se ci si ammala durante un soggiorno in uno Stato extra UE senza accordi specifici con l’Italia, occorre presentare all’INPS della certificazione originale, legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero e tradotta in lingua italiana.

Se la certificazione di malattia non è legalizzata al momento del rientro in Italia, si può regolarizzare successivamente, purché entro il termine di prescrizione di un anno.

Per quanto riguarda i dati del certificato e le modalità con le quali trasmetterlo, valgono le stesse regole illustrate precedentemente.

La “legalizzazione” attesta che il documento è valido ai fini certificativi secondo le leggi del Paese in cui è stato redatto. La sola autenticità della firma del traduttore o la conformità della traduzione all’originale non equivale alla legalizzazione e non ha valore giuridico in Italia.

I Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sono esenti da legalizzazione, purché i documenti abbiano l’apostille, una legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l’autenticità del sigillo o timbro.

Escludendo gli Stati membri dell’Unione Europea, dello spazio SEE, della Svizzera e quelli che hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi bilaterali, gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja sono: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Eswatini, Federazione Russa, Fiji, Filippine, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lesotho, Liberia, Malawi, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Niue, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Saint Christopher e Nevis, Samoa, San Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Sant’Elena, Sao Tomé e Principe, Seychelles, Stati Uniti d’America, Suriname, Sudafrica, Tajikistan, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu.

In ultimo, se un lavoratore si ammala e vuole soggiornare all’estero durante la malattia, deve comunicarlo all’INPS per non perdere il diritto alla tutela previdenziale.

L’INPS effettuerà una valutazione medico-legale, anche diasponendo una visita ambulatoriale, per assicurarsi che lo spostamento non peggiori la sua condizione.

Nei casi di trasferimento in Stati extra UE, l’INPS potrà rilasciare l’autorizzazione necessaria, dopo aver valutato che nello Stato estero si possano ricevere adeguate cure o assistenza.

Occorre anche comunicare preventivamente alla Sede INPS competente (in base alla residenza in Italia) l’indirizzo estero per permettere eventuali visite mediche di controllo.

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