Prolungamento periodo elevazione trattamento economico – Applicabilità

7221

Art. 1, commi 217 e 218, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha modificato l’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, determinando il prolungamento del periodo di elevazione del trattamento economico per congedo parentale. – Applicabilità al personale della Polizia di Stato.

La Legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) e, in particolare, l’art. 1, commi 217 e 218, ha ulteriormente esteso la previsione del?art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, che, pertanto, nella nuova formulazione, stabilisce che “Per i periodi di congedo parentale di cui all ’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un ’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell ’80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all ’80 per cento della retribuzione (…)

La nuova formulazione dell’art. 34, oltre ad aver innalzato, in via definitiva, il secondo mese di congedo parentale all’80% della retribuzione, aggiunge un ulteriore mese, con elevazione del contributo sempre all’80%, mantenendo ferma la disposizione secondo cui tale beneficio potrà essere fruito “in alternativa fra i genitori ’’.

Si fa seguito, pertanto, alla circolare n. 333-ORD/4149 del 23 settembre 2024 con la quale erano state fomite indicazioni in ordine al trattamento economico da attribuire al personale della Polizia di Stato per la fruizione del congedo parentale, a norma dell’art. 34 del d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato dalla Legge di bilancio per il 2024.

Conformemente a quanto stabilito in quella circolare, il personale della Polizia di Stato, già destinatario di un trattamento di maggior favore per effetto di quanto stabilito dall’art. 8 del d.P.R. n. 39 del 2018, può percepire l’indennità maggiorata dalla Legge di bilancio 2024 per un periodo massimo di 15 giorni ai quali con la Legge di bilancio per il 2025 si aggiungono altri 30 giorni all’80% e, comunque, nei limiti dei giorni complessivamente ancora disponibili per la coppia genitoriale.

Pertanto, ciò premesso, anche a fini riepilogativi, si ripropone, aggiornandolo, lo schema della circolare del 2024 secondo il quale il personale della Polizia di Stato con figli – nel rispetto della disciplina di cui all’art. 34 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come incisa dalla novella in oggetto, e della sopra richiamata normativa speciale – può avvalersi del congedo parentale:

per 45 giorni, fino al sesto anno di età del minore, su precisa scelta dell’appartenente alla Polizia di Stato, con commutazione del congedo parentale in congedo straordinario, percependo il 100% della retribuzione, secondo quanto stabilito dall’art.

8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39. Questo trattamento economico di favore è previsto individualmente per il singolo genitore. Pertanto, spetta per intero ad entrambi i genitori appartenenti alla Polizia di Stato;

  • per 45 giorni, per effetto della novella in oggetto, percependo 1’80%, fino al sesto anno di età del minore. Si precisa ai sensi dell’art. 1, comma 218 della legge 207 del 20244, che
    • ai genitori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 è consentito fruire, in alternativa fra loro, di 15 giorni in più, tutti all’80%, anche per periodi successivi al 2024 (ne deriva che al genitore che non fruisce dei giorni con il trattamento economico all’80% spettano, comunque, per il corrispondente periodo, i giorni indennizzati al 30% della retribuzione, già previsti in precedenza);
    • ai genitori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2024 è consentito fruire, in alternativa fra loro di 45 giorni in più, tutti all’80% (ne deriva che al genitore che non fruisce dei giorni con il trattamento economico all’80% spettano, comunque, per il corrispondente periodo, i giorni indennizzati al 30% della retribuzione, già previsti in precedenza);
  • per tre mesi, fino al dodicesimo armo di età del minore, in alternativa tra i genitori, percependo il 30% della retribuzione
  • per gli ulteriori periodi di congedo parentale, nei limiti di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, senza alcuna corresponsione d’indennità, salvo quanto statuito dal successivo art. 34, comma 2.

Si coglie l’occasione per rammentare, a seguito di quesiti pervenuti a questa Direzione centrale con riferimento alla possibilità di fruire del congedo parentale retribuito all’80% prima di terminare i giorni di congedo retribuito per intero ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, che la facoltà di imputare la fruizione del congedo parentale al congedo straordinario è rimessa alla discrezionalità del dipendente, ferma restando la possibilità di percepire l’elevazione all’80% della retribuzione unicamente con riguardo ad un periodo massimo di 45 giorni, coerentemente con l’indirizzo interpretativo espresso dall’IGOP (vedere nota 3).

DAGEP – art. 1 commi 217 e 218, della legge 30 didembre 2024, n.207, che ha modificato l’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 prolungamento periodo elevazione trattamento economico – Applicabilità.

Advertisement