Riscatto dei contributi non versati, anche per lavoro nero o già in prescrizione

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L’Inps, con la circolare n. 48 del 24/02/2025, ha diramato direttive in relazione alla disciplina della rendita vitalizia contemplata dall’art. 13 della L. n. 1338 del 1962, modificata, in ultimo, dall’art. 30 della L. n. 203 del 2024 (c.d. Collegato Lavoro).

L’istituto precisa che l’art. 13 della L. n. 1338/1962 prevede che – ferme restando le disposizioni penali – il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all’INPS di costituire una rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

A decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 – spiega l’Inps – si introduce “un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti”. Il nuovo diritto – prosegue l’Inps – è attribuito al lavoratore “in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia, ovvero quando la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto né dal datore di lavoro né dal lavoratore in sostituzione del datore di lavoro”.

Dunque, a seguito della modifica legislativa, la costituzione della rendita vitalizia potrà essere richiesta oltre che dal datore di lavoro che ha omesso i versamenti anche dal lavoratore stesso, con onere interamente a proprio carico, in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa, sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione, nonché dai superstiti del lavoratore, a condizione che sia fornita la prova dell’effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, della qualifica rivestita dal lavoratore e delle retribuzioni percepite.

L’esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa, redatti all’epoca in cui si svolgeva il rapporto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, libri paga e matricola, altri documenti attinenti al rapporto di lavoro dichiarato), prodotti in originale o in copia conforme debitamente autenticata. Ciò, allo scopo di impedire la costituzione di posizioni assicurative fittizie.

La circolare INPS 29 maggio 2019, n. 78 riepiloga i principi inderogabili della disciplina di questo istituto. I documenti – si puntualizza – devono avere attinenza con il rapporto di lavoro a cui l’istanza si riferisce e non devono essere di formazione esclusiva del beneficiario; l’Istituto previdenziale deve sempre valutare forma e contenuto intrinseco della documentazione, nel contesto complessivo dell’istruttoria e dei riscontri. Sulla base di tale attività valutativa, l’esistenza effettiva e la natura del rapporto di lavoro in discussione devono risultare obiettive e certe e non meramente plausibili, verosimili o presumibili. Laddove, a seguito della predetta attività valutativa, restino margini di incertezza, ambiguità, spazi aperti a diverse interpretazioni sulla riferibilità del documento al rapporto di lavoro in discussione, alla sua effettività o alla sua natura, l’istanza non può essere accolta.

Infine, la documentazione, datata e debitamente sottoscritta da colui che ne è l’autore, deve essere completa in ogni sua parte e integra, priva di abrasioni, alterazioni o cancellazioni tali da far presumere che sia stata precostituita allo scopo di ottenere il riscatto.

Sul piano operativo, si evidenzia, nella circolare citata, la necessità che le Strutture territoriali, nell’esaminare le domande di costituzione della rendita vitalizia, tengano presente che la prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS).

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