SOTTOSCRITTO IN DATA ODIERNA L’ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELL’ISTITUTO DEL CONGEDO E RIPOSO SOLIDALE
Il testo definisce le procedure per il ” *congedo e riposo solidale* ” per il personale della Polizia di Stato, in base alle recenti modifiche legislative.
Lo stesso consente di amplianre la platea dei beneficiari e rende possibile la richiesta dell’utilizzo del “congedo e riposo solidale”.
La nuova normativa rende inoltre possibile considerare l’istituto per le seguenti categorie familiari che, a causa di particolari condizioni di salute che richiedono cure costose, necessitano di assistenza:
- Figli (minorenni e maggiorenni) e non conviventi.
- Coniugi conviventi o conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.
- Genitori conviventi.
- Genitori non conviventi con patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
L’articolo 17 prevede inoltre la possibilità di cedere e ricevere congedo ordinario non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annuali e le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937;
La cessione del congedo avviene a titolo volontario e gratuito.
Non può essere soggetta a condizioni o a un termine specifico ed è irrevocabile.
Roma, 13 giugno 2025
La Segreteria Nazionale