Riduzione IRPEF personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

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Riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.199, del 28 agosto 2025 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2025 “Beneficio della riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.

Si tratta di un provvedimento che ripropone e rende fruibile, anche per il corrente anno, il risultato conseguito dal SIULP nel 2017, con il riordino delle carriere che ha previsto per le fasce di reddito più basse un beneficio economico che rappresenta un ulteriore strumento di compensazione rispetto all’erosione del reddito causato dalle spinte inflattive.

È la dimostrazione di come la legge di riordino, fortemente voluta dal SIULP, abbia effetti economici che superano il contesto temporale in cui è stata emanata, attraverso misure specifiche finalizzate a garantire un periodico riequilibrio retributivo anche e soprattutto a favore dei redditi più bassi allo scopo di preservarne il potere d’acquisto.

E, invero, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizione in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 45, comma 2, come modificato dall’art. 40, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, a doisporre che: “nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l’anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l’anno 2022, 34,4 per l’anno 2023, 29,5 per l’anno 2024, 23,6 per l’anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali”.

Successivamente, il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro è stato progressivamente innalzato sino alle 30.208 euro attuali.

Ricordiamo, altresì, che la riduzione in questione è cumulabile sia con la detrazione prevista dall’art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che con il trattamento integrativo di cui all’art. 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020.

Oggi con il Dpcm del 24 luglio 2025, vengono rideterminate la misura e le modalità operative del beneficio fiscale, previsto dalla legge di riordino del 2017, che riconosce al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di impiego.

L’agevolazione consiste in una riduzione dell’imposta lorda, calcolata sul trattamento economico accessorio corrisposto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa e riguarda il personale, in costanza di servizio nel 2025, che ha percepito, nell’anno 2024, un reddito da lavoro dipendente, ai fini Irpef, complessivamente non superiore a 30.208 euro.

Per quel che concerne la misura, l’importo massimo della riduzione spettante a ciascun beneficiario, secondo il Dpcm, è pari a 458,50 euro.

La riduzione è applicata dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale e, in caso di incapienza, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2025 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione.

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