Uso dei permessi Legge 104/1992 per prestare assistenza di notte

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Uso dei permessi Legge 104/1992 per prestare assistenza di notte, al di fuori dell’orario lavorativo

L’uso improprio dei permessi per assistenza a disabili non si configura allorquando il lavoratore utilizzi la giornata in altre attività dopo aver prestato assistenza nel corso della notte e al di fuori dell’orario lavorativo. Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 23185 del 12 agosto 2025, ha precisato che l’assistenza al familiare invalido non deve necessariamente coincidere con l’orario di lavoro.

La pronuncia della Suprema Corte ha riguardato il caso di un lavoratore, licenziato perché accusato di aver fruito in maniera impropria dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104, per l’assistenza serale e notturna a un familiare invalido, ovvero la madre.

In particolare, la società datrice di lavoro contestava al lavoratore di non aver prestato effettiva assistenza durante i giorni di permesso, poiché era stato, nella giornata, sorpreso in spiaggia con il figlio.

Il Tribunale di Trani, in primo grado, aveva qualificato come legittimo il licenziamento. Tuttavia, a seguito di impugnazione, la Corte d’Appello di Bari aveva annullato il licenziamento, disponendo la reintegra del dipendente e riconoscendo un’indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, sino a un massimo di dodici mensilità.

La Corte territoriale aveva, infatti, rilevato significative carenze probatorie nell’attività di sorveglianza svolta dal datore di lavoro, sottolineando che non era stato dimostrato che il dipendente non avesse fornito assistenza alla madre invalida nelle ore serali e notturne.

Avverso la decisione della Corte d’Appello, la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso della società ha confermato integralmente la sentenza della Corte d’Appello di Bari ribadendo consolidato principio secondo cui l’onere della prova circa l’uso improprio dei permessi ex L. 104/1992 grava sul datore di lavoro e che la legge non impone che l’assistenza debba necessariamente coincidere con l’orario di lavoro.

Ciò che rileva è che l’assistenza sia effettiva e conforme alle esigenze sanitarie del familiare invalido. Nel caso di specie, era stata dimostrata la necessità di cure ed assistenza soprattutto in orario serale e notturno, il che è stato ritenuto sufficiente per escludere l’illegittimità della fruizione dei permessi.

 

 

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