Dal 15 ottobre 2025, per il periodo d’imposta 2026, i pensionati e i titolari di prestazioni previdenziali possono modificare l’aliquota IRPEF applicata o rinunciare alle detrazioni d’imposta non spettanti attraverso il sito INPS.
L’adempimento riguarda coloro che ricadono nello scaglione di reddito più elevato e/o ai quali non spettano (in misura totale o parziale) le detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del DPR 917/1986 (il TUIR), motivo per cui sono tenuti a comunicarlo all’INPS.
L’opzione permette ai contribuenti che hanno l’INPS come sostituto d’imposta (pensionati e titolari di altre prestazioni previdenziali) di evitare trattenute mensili e conguagli di fine anno, comunicando subito quale aliquota vogliono che si applichi loro (la più alta se sanno di avere altri redditi, oltre a quelli INPS) o rinunciando a detrazioni che non saranno fruibili per mancato superamento per incapienza.
Chi ha un reddito maggiore di quanto è a conoscenza dell’INPS (perché ha altre entrate), può chiedere l’applicazione dell’aliquota IRPEF più alta per evitare conguagli a fine anno.
Allo stesso modo, anche chi si trova sottosoglia no tax area (8.500 euro), per evitare trattenute nel cedolino pensione, può richiedere all’INPS la rinuncia alle detrazioni di fine anno, a cui comunque non potrà accedere per incapienza fiscale.
Ricordiamo che con la riforma IRPEF – che ha ridotto gli scaglioni a tre e modificato le aliquote – è cambiata la tassazione sui redditi da pensione e l’applicazione delle detrazioni nel cedolino pensione, innalzando anche la soglia della no tax area, adesso fissata a 8.500 euro lordi annui. Inoltre, il calcolo dell’imposta dovuta viene effettuato in anticipo sul presunto reddito annuo, con tassazione spalmata su 13 mensilità.
Dunque, dal 15 ottobre i pensionati che nel prossimo anno d’imposta sanno già che non avranno diritto (anche solo in misura parziale) alle detrazioni da lavoro dipendente, possono presentare richiesta di rinuncia all’INPS.
Le richieste possono essere inoltrate compilando la dichiarazione apposita, accessibile dal servizio: “Detrazioni fiscali – Domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it.
Le istruzioni da seguire sono quelle già fornite a suo tempo dall’istituto previdenziale con il Messaggio n. 3458/2024 ricordando che si tratta di un adempimento da effettuare ogni anno e che riguarda tutti i titolari di prestazioni previdenziali che prevedono l’INPS come sostituto d’imposta.
In assenza di comunicazione, l’Istituto applica le aliquote per gli scaglioni di reddito corrispondenti a quanto erogato e riconosce le detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR, effettuando poi i conguagli fiscali sulla base della pensione o prestazione versata.
Utilizzando lo stesso servizio, si possono comunicare anche i dati sui figli a carico nel periodo d’imposta di riferimento (in questo caso il 2026) e l’erogazione in corso dell’Assegno Unico Universale (AUU) ai fini della corretta elaborazione della Certificazione Unica 2026 e dell’attribuzione delle spese agevolabili nella dichiarazione precompilata.






