Contratto relativo al triennio 2022-2024 – contenuti normativi

0

Con la circolare N. 555/V-R/prot. 0023494 del 3 novembre 2025, il Dipartimento della P.S. facendo seguito alla circolare n. 333-ORD/4123 del 14 agosto 2025 ha commentato le novità introdotte dall’ultimo contratto collettivo di lavoro con riferimento agli istituti di carattere normativo applicabili al personale della Polizia di Stato.

Ricordiamo che il DPR 24 marzo 2025, n. 53 che ha recepito l’accordo contrattuale ha quale proprio ambito di riferimento temporale il triennio decorrente dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e si applica al personale della Polizia di Stato dalla qualifica di Agente sino a quella di Commissario capo.

Ciò premesso, gli istituti normativi oggetto d’intervento sono i seguenti:

Congedo e riposo solidale (Articolo 17)

Viene estesa la platea dei congiunti ai quali il dipendente della Polizia di Stato può prestare assistenza beneficiando del congedo solidale. In particolare, la fruibilità del congedo in parola è estesa per assistere le seguenti ulteriori categorie di soggetti:

  • figli maggiorenni, anche se non conviventi;
  • coniuge convivente, nonché il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016;
  • genitori conviventi;
  • genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall’azienda sanitaria competente per territorio o da struttura con questa convenzionata.

La disposizione consente la cessione, in tutto o in parte, dei giorni di congedo ordinario, spettanti e non ancora fruiti, eccedenti le 4 settimane annue (20 o 24 giorni, in relazione all’articolazione dell’orario di servizio settimanale, rispettivamente, su 5 o 6 giorni), nonché delle quattro giornate di riposo di cui alla legge 937 del 1977, ad altro personale appartenente alla Polizia di Stato, che abbia la necessità di assistere una delle categorie di soggetti sopra indicate. Il limite di cedibilità è rimasto invariato, in considerazione della persistente necessità di assicurare al personale un effettivo reintegro delle energie psico-fisiche, tenuto conto della specificità delle funzioni e dei compiti svolti.

Ai fini della cessione continuano ad applicarsi le modalità previste dall’articolo 22, comma 2, del d.P.R. n. 57 del 2022.

Tutela della genitorialità (Articolo 18)

La disposizione modifica l’articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sostituendo la lettera d) e aggiungendo la lettera f-bis).

In particolare, la nuova disposizione, di cui alla lettera d) del comma 1, estende il beneficio dell’esonero dal turno notturno – in passato previsto solo per le situazioni monoparentali, ivi compresa quella del genitore unico affidatario – anche al genitore collocatario, nel caso di affidamento condiviso, nel rispetto dei termini del relativo provvedimento. Inoltre, eleva l’età del minore rispetto al quale è fruibile l’istituto, innalzandola da 12 a 14 anni.

Per quanto concerne la disposizione di cui alla lettera f-bis), si segnala che è stata introdotta la possibilità, a domanda e alternativamente per uno dei genitori, di ottenere l’esonero dal servizio notturno in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di assistere i figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria competente per territorio o da struttura con essa convenzionata.

Congedo parentale (Articolo 19)

La disposizione sostituisce l’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39. In particolare, estende il periodo di fruibilità del congedo parentale nella misura intera (pari al 100% della retribuzione), come regolato dalle disposizioni contrattuali (pari a 45 giorni interamente retribuiti nell’arco del periodo di utilizzabilità e nel limite annuale di 45 giorni di congedo straordinario), sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio, in luogo dei sei anni precedentemente previsti.

Inoltre, si prevede la facoltà per il personale di scegliere, alternativamente e ad ogni istanza, se fruire del congedo parentale come regolato dall’istituto contrattuale, che incide sul congedo straordinario di cui all’articolo 15 d.P.R. n. 395 del 1995, ovvero del beneficio previsto dalla normativa primaria di cui all’articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 151 del 2001, fermi restando i requisiti, anche temporali, previsti dalle rispettive disposizioni.

Si sottolinea che, successivamente alla sottoscrizione dell’accordo sindacale, la legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) e, in particolare, l’articolo 1, commi 217 e 218, ha ulteriormente esteso la previsione dell’articolo 34, comma 1, della legge 151 del 2001, stabilendo che “Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione La nuova formulazione del citato articolo 34, oltre ad innalzare in via definitiva il secondo mese di congedo parentale all’80% della retribuzione, aggiunge un ulteriore mese, sempre all’80%, mantenendo ferma la previsione secondo cui tale beneficio può essere fruito “in alternativa fra i genitori” ed entro i sei anni di vita del bambino”.

In ragione del mutato quadro normativo, il personale della Polizia di Stato, già destinatario di un trattamento di maggior favore per effetto di quanto stabilito dagli accordi contrattuali (45 giorni con retribuzione al 100%), può usufruire di un ulteriore periodo di congedo parentale di 15 giorni retribuito all’80% (in alternativa tra i genitori e se fruito entro i 6 anni del bambino) ai sensi della legge di bilancio per il 20242, al quale si aggiunge un periodo di altri 30 giorni all’80% (sempre in alternativa tra i genitori e se fruiti entro i 6 anni del bambino) per effetto della legge di bilancio per il 2025, fermi restando i limiti dei giorni complessivamente disponibili per la coppia genitoriale.

In ultimo, con il comma 2 della disposizione in esame, viene aggiunto all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, il comma 4-bis, con il quale si dispone che il periodo di assenza dal servizio per la malattia del figlio, previsto dall’articolo 47 del d.lgs. n. 151 del 2001, nella forma di miglior favore disciplinata dall’articolo 8, commi 33 e 44 del d.P.R. n. 39 del 2018, venga computato nell’anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi al congedo ordinario e alla tredicesima mensilità, come avviene per le Forze armate, in forza dell’articolo 14, comma 2, del d.P.R. n. 163 del 2002.

La norma rettifica, dunque, una sperequazione tra il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quello delle Forze armate. Infatti, prima dell’intervento contrattuale, per il personale delle menzionate Forze di polizia, tali periodi non erano computabili ai fini del calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità, sulla base di quanto previsto dall’articolo 34 del citato d. Lgls. n. 151 del 2001. Ora, invece, tali periodi (sia a retribuzione ridotta che senza retribuzione) vengono computati, oltre che ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio, anche per la maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità spettanti nell’anno di fruizione del congedo.

Advertisement