Legge finanziaria 2026 e misure d’interesse per il Comparto sicurezza

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Termini di erogazione del Trattamento di fine servizio

L’articolo 1 comma 198 della Legge di Bilancio per il 2026 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, la liquidazione delle indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici sarà anticipata di tre mesi. Il che significa che il termine per il pagamento si riduce da 12 a 9 mesi nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (anche per collocamento a riposo d’ufficio).

Come si legge nella Relazione tecnica allegata al Ddl di bilancio, la disposizione intende dare seguito al monito espresso dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 130 del 2023, ha rilevato che la ridefinizione delle norme relative al termine dilatorio di differimento dei trattamenti in questione (con limitato riferimento ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio), nonché al riconoscimento secondo modalità rateali dei medesimi trattamenti che superino un determinato importo, deve essere operata dal legislatore, mediante scelte discrezionali di rimodulazione che tengano conto del differimento generale del termine di liquidazione.

In altre parole, la Corte Costituzionale invitava il legislatore a intervenire sulla disciplina del TFS/TFR dei dipendenti pubblici per rimuovere una disparità considerata in contrasto con il principio della giusta retribuzione che “si sostanzia non solamente nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione”, aggiungendo poi che il legislatore avrebbe dovuto formulare “una soluzione che, in ossequio ai richiamati principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri”.

Tuttavia, la norma esclude il beneficio della detassazione dell’1,5% per i trattamenti liquidati dopo almeno 12 mesi dalla cessazione del servizio entro il limite di 50mila euro. In altri termini, l’anticipo di tre mesi introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 presentato come intervento volto a migliorare i tempi di pagamento del TFS/TFR — risulta interamente finanziato attraverso la sottrazione del beneficio fiscale previsto nel 2019 (circa 750 euro per il lavoratore). 

Previdenza dedicata

L’articolo 1 comma 182 della legge di bilancio 2026 incrementa, fino al 2030, la dotazione del fondo istituito dall’articolo 1 comma 96, lettera a) e articolo 1 comma 95, Legge 30 dicembre 2021 nr. 124.

Detto fondo è destinato a finanziare l’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del Comparto sicurezza e difesa, attraverso l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:

  1. a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale che cessa dal servizio;
  2. b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

Genitorialità

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1 comma 219) potenzia la genitorialità con le seguenti novità:

Congedo Parentale

  • Elevazione da 12 a 14 anni del limite di età del figlio in relazione al diritto del genitore di astenersi dal lavoro a titolo di congedo parentale;
  • elevazione da 12 a 14 anni del limite di età del figlio in relazione al diritto al prolungamento del congedo parentale previsto dall’articolo 33 del d.lgs 26 marzo 2001, n. 151 a favore della lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre del minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Malattia del Figlio

Raddoppio giorni: I giorni di permesso per malattia del figlio passano da 5 a 10 giorni lavorativi annui, per ciascun genitore, per figli tra 3 e 14 anni.

Misure Economiche e Sociali

Bonus Madri: Aumenta a 60€ mensili (da 40€) il bonus per le madri lavoratrici con due figli e reddito annuo sotto i 40.000€.

Fondo Abitativo: Previsti 20 milioni di euro annui dal 2026 per il sostegno abitativo dei genitori separati/divorziati non assegnatari della casa familiare, per figli fino a 21 anni.

Decontribuzione Madri Lavoratrici: Continua la decontribuzione per le lavoratrici madri, nel limite di 3000 € annui, introdotta dalla Manovra 2025.

Bonus scuole private

La legge di Bilancio 2026 all’articolo 1 comma 519 prevede un sostegno economico per le famiglie che scelgono di iscrivere i propri figli alle scuole private, sotto forma di un voucher destinato esclusivamente alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro e con nel nucleo studenti iscritti a scuole paritarie secondarie di primo grado (scuole medie) e al primo biennio delle scuole paritarie secondarie di secondo grado (primi due anni delle superiori). Restano – quindi – esclusi sia la scuola primaria sia il triennio finale delle scuole superiori.

L’ammontare massimo dell’agevolazione per famiglie con figli minori è stato fissato in 1.500 euro per studente, ma non sarà uguale per tutti. Infatti, l’effettiva misura del contributo sarà calcolata secondo scaglioni inversamente proporzionali all’ISEE e terrà conto delle risorse già eventualmente riconosciute dalle Regioni per lo stesso fine.

Inoltre, il bonus scuole paritarie non potrà superare il tetto di spesa complessivo di 20 milioni di euro per il prossimo anno. In termini pratici, più basso è l’ISEE del nucleo familiare, maggiore sarà il contributo, nei limiti delle risorse disponibili. Resta fermo il tetto massimo dei 1.500 euro per alunno. L’erogazione del contributo è subordinata all’emanazione di un apposito decreto attuativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che renderà effettivamente operativa la misura, fissando i criteri di riparto del contributo, le modalità di presentazione delle domande e gli importi effettivamente riconosciuti alle famiglie.

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