Tassazione rimborsi spese Missioni

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Con la risposta all’interpello n. 302 del 4 dicembre 2025, a proposito dei rimborsi delle spese sopportate in occasione di missioni di lavoro, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che in assenza di tracciabilità, il rimborso delle spese per trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea come taxi ed NCC, viaggio, vitto e alloggio sostenute sul territorio nazionale sono assoggettate a ritenuta.

Dunque, per evitare la tassazione dei rimborsi spese per taxi, vitto, alloggio e altri costi di trasferta i pagamenti debbono essere effettuati con strumenti tracciabili, come bonifico, carta di credito o altri sistemi elettronici di pagamento riconosciuti dalla normativa fiscale. In assenza di tracciabilità, il rimborso è considerato reddito di lavoro dipendente e va incluso nella base imponibile IRPEF.

Dunque, i rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il principio deriva dall’interpretazione dell’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che stabilisce come i rimborsi spese concorrano alla formazione del reddito del lavoratore, salvo specifiche condizioni. Al fine di creare le specifiche condizioni per gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa, la Segreteria Nazionale ha richiesto e ottenuto che nel testo del decreto legge, nel quale sono contenute le norme, tra le altre, di proroga della fase transitoria del riordino delle carriere, un emendamento con il quale, attesa la specificità del lavoro degli appartenenti ai comparti sicurezza e difesa, per gli stessi, sia fatta una deroga al succitato principio perché, in caso di pagamenti tracciabili, si pregiudicherebbe la riservatezza delle attività di polizia e la sicurezza degli stessi operatori che la pongono in essere. Tale deroga, nel testo dell’emanando decreto, è previsto che operi dal 1° gennaio 2025.

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