Un nostro iscritto ci chiede chiarimenti in ordine alla posizione del personale in prova nei casi di assenze dal lavoro nelle situazioni tutelate dalla legge.
Nel pubblico impiego il periodo di prova si sospende automaticamente in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non può essere effettivamente svolta per eventi non prevedibili o tutelati dalla legge.
Nello specifico, la sospensione avviene per:
Maternità e Paternità: Congedo di maternità (obbligatorio), congedo di paternità e interdizione anticipata per gravidanza a rischio.
Malattia: Il periodo di prova si interrompe per l’intera durata dell’assenza per malattia. Se la malattia supera i limiti previsti dalla legge e dalla Contrattazione, il rapporto può essere risolto, ma fino a tale soglia il posto è conservato.
Infortunio sul lavoro: Le assenze dovute a infortuni avvenuti durante il servizio sospendono il conteggio dei giorni di prova.
Congedi obbligatori: Qualsiasi congedo previsto come obbligatorio per legge.
Sciopero: Anche la partecipazione a scioperi legalmente indetti causa la sospensione del decorso del periodo.
È possibile fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) durante il periodo di prova nel pubblico impiego con sospensione della prova come sopra.
Inoltre, assentarsi per motivi di studio durante la prova, è tecnicamente possibile, ma con una distinzione fondamentale tra diritto e discrezionalità dell’ente, poiché, come è ben noto la concessione delle aspettative in molti casi deve fare i conti con la discrezionalità dell’amministrazione.
Facciamo delle ipotesi:
Dottorato di Ricerca (Congedo Straordinario): È un diritto. Se risulti vincitore di un concorso per dottorato, l’amministrazione è tenuta a concedere il congedo (con o senza borsa). In questo caso, il periodo di prova rimane sospeso e riprenderà al rientro del lavoratore.
Aspettativa per Formazione/Studio: È a discrezione dell’amministrazione la quale valuterà se le esigenze di servizio permettono l’assenza. Anche in questo caso, la prova si sospende.
Permessi “150 ore”: possono essere richiesti per frequentare lezioni o sostenere esami. Questi non sospendono la prova perché sono assenze brevi che permettono comunque la valutazione del lavoro nell’ambito del settore Pubblico.





