Congedo parentale e permessi per malattia del figlio – Richiesta di emissione di circolare applicativa delle novità introdotte dalla Legge 199/2025
Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria nazionale il 12 febbraio 2026 all’Ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento della P.S.:
“”Si segnala all’attenzione di questo Ufficio le significative difficoltà pratiche legate alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 n. 199 del 2025 riguardo i cambiamenti sostanziali prodotti dalla normativa sul congedo parentale e sul congedo per malattia del figlio, attraverso gli interventi previsti negli articoli 1, commi 219 e 220, che riguardano gli articoli 32, 33, 36 e 47 del decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità).
Le modifiche apportate dal legislatore mirano chiaramente a rafforzare la protezione delle famiglie e a promuovere un migliore equilibrio tra vita lavorativa e responsabilità genitoriali, ampliando sia il numero di diritti riconosciuti ai genitori lavoratori che il periodo in cui possono essere esercitati.
In particolare, per quanto riguarda il congedo per malattia del figlio, la nuova normativa innalza a quattordici anni l’età del bambino per cui è possibile usufruire di questo diritto e aumenta da cinque a dieci giorni lavorativi all’anno, per ciascun genitore e per ogni figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni, il periodo massimo di congedo non retribuito.
Per quanto concerne il congedo parentale, la Legge n. 199/2025 estende il periodo in cui è possibile fruirne fino al compimento del quattordicesimo anno di età del bambino, rispetto al precedente limite dei dodici anni, senza modificare la durata massima complessiva del congedo.
Altro significativo intervento riguarda invece l’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001, che tratta del prolungamento del congedo parentale per i genitori di bambini con disabilità grave, come stabilito dall’articolo 4 della legge n. 104/1992. Il nuovo quadro normativo riconosce questo diritto fino al compimento del quattordicesimo anno di età del bambino, mantenendo comunque il limite massimo di tre anni di astensione dal lavoro, secondo le condizioni già previste dalla legge.
La Legge n. 199/2025, inoltre, apporta modifiche all’articolo 36 del Testo unico in materia di adozione e affidamento, stabilendo che il congedo parentale sia disponibile indipendentemente dall’età del minore; possa essere utilizzato entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia e, in ogni caso, non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Detto ciò, si segnala che in mancanza di indicazioni applicative chiare, molte articolazioni periferiche dell’Amministrazione stanno rifiutando di applicare le nuove disposizioni normative, causando un grave danno al personale della Polizia di Stato e generando evidenti disparità di trattamento a livello nazionale, anche rispetto ad altre Amministrazioni che hanno già fornito istruzioni ai loro Uffici.
Alla luce di quanto esposto, si richiede con urgenza l’emissione di una circolare applicativa che chiarisca l’immediata operatività delle novità introdotte dalla Legge n. 199/2025 e garantisca un’attuazione uniforme e corretta delle disposizioni a favore del personale interessato. In attesa di un cortese riscontro, colgo l’occasione per porgere distinti saluti””.






