La Corte Costituzionale boccia nuovamente il differimento del Trattamento Fine Rapporto

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Una nuova sentenza della Corte costituzionale fissa entro il 14 gennaio 2027 la riforma del TFS differito e a rate dei dipendenti PA I costi INPS e i rischi economici se il Parlamento non interviene.

Con l’ordinanza n. 25 del 5 marzo 2026, la Corte costituzionale è tornata nuovamente ad affrontare la questione del pagamento differito del TFS ai dipendenti pubblici.

La differenza di quest’ultimo intervento sta nel fatto che esso non si limita a inviare un monito al legislatore, come aveva fatto nel 2019 e nel 2023, ma fissa una scadenza precisa (14 gennaio 2027) entro la quale se il Parlamento non avrà approvato una riforma credibile, dichiarerà l’illegittimità costituzionale della norma che prevede la corresponsione differita del trattamento economico di fine servizio.

Ricordiamo che con la sentenza 159/2019 la Consulta aveva sollecitato per la prima volta il legislatore a intervenire, ribadendo con la sentenza 130/2023 il contrasto dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 79/1997 con l’articolo 36 della Costituzione, precisando che la garanzia della giusta retribuzione, anche differita, «si sostanzia non solo nella congruità dell’emolumento, ma anche nella tempestività della sua corresponsione». Inoltre, secondo il giudice delle leggi, «la dilazione non è controbilanciata dal riconoscimento della rivalutazione monetaria», e ricevere la stessa cifra nominale dopo anni di attesa significa, nei fatti, ricevere meno in termini reali.

In pratica, con l’ordinanza 25/2026, la Corte nel prendere atto che i due richiami precedenti non hanno prodotto un cambiamento sostanziale alza il livello della pressione istituzionale prescrivendo una scadenza precisa al legislatore.

Se il Parlamento non interverrà con una riforma credibile, la Corte sarà chiamata a dichiarare l’illegittimità nella nuova udienza.

Ricordiamo che secondo l’attuale normativa sul TFS nel pubblico impiego, la prima rata (o l’intera prestazione, per importi sotto i 50.000 euro) è ulteriormente differita (articolo 3 del dl 79/1997) a 12 mesi dopo le dimissioni per sopraggiunti limiti di età, oppure 24 mesi dopo il licenziamento o le altre tipologie di dimissioni.

La Manovra 2026 ha ridotto a nove mesi i tempi di pagamento nel caso di collocamento a riposo per limiti di età, anticipando di tre mesi il termine precedente, con un effetto fiscale sfavorevole denunciato dal sindacato, ma questa modifica, rileva la Corte nell’ordinanza in commento, «ha ridotto soltanto in misura esigua i tempi di erogazione del trattamento» e ne ha differito l’operatività al 2027. Manca soprattutto il riferimento a una riforma complessiva che risolva strutturalmente il problema: non un aggiustamento marginale, ma un piano pluriennale che la Corte ora attende entro gennaio 2027.

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