In relazione alla nota inviata il 12 febbraio 2026 dalla Segreteria Nazionale al Dipartimento della P.S., la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha fornito i seguenti elementi informativi:
“Nell’ambito della mobilità del personale appartenente al ruolo di Vice Sovrintendenti, viene data priorità al rientro in sede di coloro che, al termine del relativo corso di formazione, sono stati assegnati in una diversa provincia, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 24 quater del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
La citata normativa non prevede, invece, alcun diritto di prelazione in favore dei Vice Sovrintendenti che hanno conservato la sede di servizio, ma sono stati assegnati in un diverso ufficio. Questi dipendenti, qualora interessati a rientrare presso la precedente articolazione, possono formulare istanza di trasferimento, per poi essere inseriti nella graduatoria degli uffici/reparti richiesti nel rispetto dei requisiti della mobilità ordinaria, primo fra tutti l’anzianità nel nuovo ruolo.
È stato escluso, pertanto, che i Vice sovrintendenti di recente nomina, che aspirino a rientrare nell’ufficio di servizio precedente, siano stati trasferiti prima dei colleghi più anziani nel ruolo e frequentatori di corsi precedenti, che hanno formulato istanza per la medesima articolazione, in quanto questi ultimi, come detto, sono collocati in migliore posizione nella graduatoria in ragione della loro anzianità.”



