Il principio è stato recentemente enunciato dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) che, con sentenza n. 01470/2026 del 24 febbraio 2026, ha respinto l’appello del Ministero dell’Interno e del Capo della Polizia per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 20754/2024.
La vicenda di fatto può essere riassunta nei seguenti termini: l’interessata, vincitrice del concorso pubblico per l’assunzione di 81 medici della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – del 5 novembre 2018, successivamente, nominata medico della Polizia di Stato a decorrere dalla data di inizio del 14° corso di formazione, dopo aver iniziato a frequentare il menzionato corso veniva dimessa dallo stesso, a seguito dell’accertato stato di gravidanza e “ammessa a partecipare al primo corso successivo”.
A seguito della partecipazione al successivo corso di formazione, l’immissione in ruolo dell’interessata risultava differita (nomina decorrente dall’inizio del 15° corso anziché dal 14°) rispetto ai candidati vincitori del concorso a cui la medesima aveva partecipato.
Inoltre, a carico della ricorrente veniva rilevato un debito erariale relativo a frazione di uno stipendio percepito interamente e non spettante per il periodo in cui non aveva potuto frequentare il corso di formazione dal quale era stata dimessa.
La ricorrente adiva il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma deducendo l’illegittimità della collocazione in graduatoria e impugnando ulteriori aspetti per contrarietà con il divieto di discriminazione.
Il Tribunale riteneva parzialmente fondate le domande osservando, in sintesi, che il differimento dell’immissione in ruolo rispetto agli altri vincitori dello stesso concorso aveva determinato un effetto penalizzante per la carriera, comportando una discriminazione della vincitrice, assente dal corso in considerazione della maternità, rispetto agli altri vincitori del medesimo concorso, disponendo la retrodatazione della nomina e collocando la ricorrente nella graduatoria del 14° corso – dalla quale era stata dispensata in ragione dello stato di gravidanza.
Tale ricollocazione comportava, altresì, l’illegittimità dell’esclusione dal corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di Medico Capo della Polizia di Stato, escludendo il trattamento economico, erogabile solo in caso di svolgimento di prestazione lavorativa.
Il T.A.R., inoltre riteneva fondata la domanda risarcitoria e fissava i criteri per la quantificazione del danno ex art. 34, comma 4, c.p.a. ordinando all’Amministrazione di corrispondere un risarcimento pari agli emolumenti non percepiti dal 19 dicembre 2019 all’avvio del nuovo corso di formazione, decurtati del 50 per cento e con ulteriore decurtazione dell’“aliundeperceptum vel percipiendum”, applicando all’importo la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e gli interessi calcolati in base al tasso legale, nel rispetto del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi di cui all’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
Contro la decisione del TAR proponevano appello al Consiglio di Stato il Ministero dell’Interno e il Capo della Polizia, ma i Giudici di Palazzo Spada accoglievano l’appello solo con riferimento alla pretesa risarcitoria confermando la decisione di primo grado relativa alla data di immissione in ruolo della ricorrente interessata.
La decisione del Consiglio di Stato, dunque, si sofferma soprattutto sulla collocazione in graduatoria della ricorrente principale a seguito delle dimissioni dal 14° corso conseguenti allo stato di maternità, considerato tema esclusivo e dirimente della controversia.
Osserva il Collegio come la tutela delle madri lavoratrici trovi fondamento in plurime disposizioni dell’ordinamento, tra le quali possono, tra tutte, indicarsi:
- a) l’art. 3 della Costituzione che impone la piena realizzazione del diritto fondamentale alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di concorsi pubblici (Corte Costituzionale, sentenza 24 ottobre 2023, n. 211); gli articolo 31 e 37 Cost., che tutelano la maternità e, con essa, l’interesse primario dei minori (Corte Costituzionale, sentenze n. 257 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993); l’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che impone di assicurare la parità tra donne e uomini “in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”, obbligando, pertanto, all’adozione di misure adeguate per assicurare un’effettiva e integrale parità ed evitare che la maternità sia causa di pregiudizi per la donna.
Viene, inoltre, menzionata la direttiva 2006/54 e richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia Europea che afferma che qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso.
In relazione al congedo di maternità, la direttiva prevede (art. 15) che, alla fine del periodo di congedo per maternità, “la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza”.
La direttiva citata è stata attuata nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 5/2010, che ha ricompreso nell’ambito applicativo del divieto di discriminazioni dirette e indirette di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 198/2006 “ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti”.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa alle disposizioni della direttiva 2006/54 assume particolare rilievo nel caso di specie. La Corte (sentenza 6 marzo 2014, causa C-595/12) ha, infatti, osservato che: l’esclusione dal corso di formazione professionale a causa del congedo di maternità doveva ritenersi avere un’incidenza negativa sulle condizioni di lavoro della parte del procedimento principale da cui aveva avuto origine la questione pregiudiziale, atteso che gli altri lavoratori ammessi al corso avevano avuto la possibilità di seguire tale corso e accedere, previo superamento dell’esame, al livello superiore di carriera, con conseguente perdita per la lavoratrice madre dell’opportunità di beneficiare, come i suoi colleghi, di migliori condizioni di lavoro, costituente un trattamento sfavorevole ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2006/54.
Secondo La Corte di Giustizia, una misura che prevede l’esclusione automatica dal corso di formazione e comporta l’impossibilità di presentarsi a sostenere l’esame organizzato in seguito senza tenere conto, in particolare, né della fase del corso in cui si è verifica l’assenza per congedo di maternità, né della formazione già acquisita, e che si limita a riconoscere alla donna che abbia fruito di detto congedo il diritto di partecipare a un corso di formazione organizzato in data successiva ma incerta, non appare conforme al principio di proporzionalità. Tale violazione diventa “tanto più flagrante” quanto l’inizio del successivo corso di formazione costituisce un evento incerto e deriva dal fatto che le autorità competenti non sono obbligate a organizzare detto corso a scadenze predeterminate.
Orbene, secondo il Consiglio di Stato, nella vicenda in esame l’esclusione dal corso di formazione professionale a causa del congedo di maternità aveva avuto un’incidenza negativa sulle condizioni di lavoro della ricorrente, determinando per la stessa anche la perdita della possibilità di accedere al livello superiore di carriera, con conseguente trattamento sfavorevole della madre lavoratrice. Questo effetto non poteva essere giustificato dalla necessità di assicurare un’adeguata formazione ai candidati, dovendosi conciliare tale esigenza con il diritto alla parità di trattamento. Nel caso di specie, l’adeguata formazione era stata, comunque, assicurata dalla proficua frequentazione del 15° corso di formazione, che deve ritenersi – in difetto di contrarie deduzioni ed evidenze – avente i medesimi contenuti del 14° corso. Inoltre, al pari del caso esaminato dalla Corte di Giustizia, anche nella situazione all’esame del Collegio la madre lavoratrice era stata esclusa dal corso di formazione e aveva dovuto attendere diverso tempo prima di accedere al nuovo corso e dopo la fine del congedo per maternità.


