Secondo la giurisprudenza della suprema Corte di cassazione (Cass. sent. n. 3021/20) mentre gli stipendi non pagati, gli straordinari e il TFR si prescrivono (cioè scadono) in 5 anni, l’indennità sostitutiva per le ferie non godute segue la prescrizione ordinaria decennale.
La Cassazione ha respinto la tesi secondo la quale siccome sull’indennità per le ferie non godute si pagano i contributi INPS e le tasse come se fosse stipendio, allora dovrebbe prescriversi in 5 anni come lo stipendio. Secondo la Consulta, dunque, il fatto che lo Stato prelevi tasse e contributi su quella somma, assoggettandola a contribuzione previdenziale, non cambia la natura del diritto civile. Il carattere retributivo serve solo a garantire che il lavoratore abbia la copertura pensionistica anche su quei soldi (art. 2126 c.c.), ma non trasforma il risarcimento in una semplice busta paga ai fini della prescrizione.



