Disposizioni concernenti l’impiego del personale della Polizia di Stato all’estero. – Direttiva ai sensi dell’articolo 4 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
A. INDICAZIONI VI CARATTERE GENERATE
L’impiego del personale della Polizia di Stato all’estero rappresenta un settore ad alta valenza strategica nell’ambito della gestione delle risone umane, sia in considerazione della rilevanza della cooperazione intemazionale di polizia si fini dell’efficace svolgimento dei compiti istituzionali, sìa in virtù dell’attuale scenario geopolitico intemazionale, caratterizzato da crescenti tensioni, L una multiforme minaccia e dalla connessa necessità di fronteggiare nuove e diversificate esigenze, specialmente sotto i vari aspetti delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di gestione dei flussi migratori.
La delicatezza dell’impiego al di fuori del territorio nazionale evidenzia la necessità di adottare in materia linee organizzative finalizzate ad assicurare la copertura degli incarichi da considerare di interesse strategico, garantendo al contempo un’ottimale distribuzione degli stessi, entro margini adeguatamente definiti di discrezionalità e in conformità al principio di trasparenza dell’attività amministrativa, anche a tutela del personale interessato a ricoprire tali posizioni.
In linea generale, si sottolinea che il conferimento e il successivo ed eventuale rinnovo di ogni incarico da svolgere all’estero – a prescindere dalla durata e dalla tipologia – sono oggetto di una specifica valutazione da parte di questa Amministrazione, con speciale riferimento alla loro rispondenza all’interesse pubblico e alle proprie esigenze di funzionalità, da svolgersi a cura dell’ufficio o Direzione centrale di riferimento/competente per materia a seconda della tipologia di incarico e della Direzione centrale per gii affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
L’impiego all’estero, difatti, non comporta, di per sé, la cessazione del rapporto di impiego che lega il personale all*Amministrazione, soggiacendo dunque agli stessi principi giuridici che regolano l’impiego del personale sul territorio nazionale e dovendo, altresì, rispondere alle medesime necessità, poiché gli incarichi da svolgere all’estero rappresentano la proiezione, nei contesti intemazionali, delle esigenze operative della Polizia di Stato, anche sell’ottica di favorire la cura degli interessi nazionali.
Ferme restando le considerazioni sopra esposte e alla luce delle medesime, si pongono più in particolare le seguenti esigenze:
- disciplinare la procedura di conferimento e di rinnovo degli incarichi da svolgersi all’estero e di durata potenzialmente indeterminata sul piano normativo, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, in virtù della menzionata necessità di garantire la rispondenza dell’impiego del personale all’interesse pubblico e alle esigenze di funzionalità dell’Amministrazione;
- favorire un’equa rotazione del personale, consentendo a un maggior numero di dipendenti di accedere ai predetti incarichi e, dunque, di acquisire le peculiari competenze correlate all’impiego in contesti lavorativi sovranazionali, anche a beneficio della crescita professionale degli interessati, cui vengono offerte maggiori opportunità di sviluppo di competenze;
- permettere al 1 ’Amministrazione, tramite la valorizzazione del proprio capitale umano, di giovarsi di un bacino progressivamente sempre più ampio di personale dotato di approfondite conoscenze giuridiche di diritto unionale e intemazionale, delle lingue straniere e dei principali strumenti di cooperazione di polizia, proficuamente spendibili sul territorio nazionale, ài’interesse pubblico, al termine dell’impiego oltre confine, consentendo ai funzionari con una consolidata esperienza all’estero di ricoprire incarichi apicali presso enti o organismi intemazionali.
B. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO E DI RINNOVO DEGLI INCARICHI DI DURATA INDETERMINATA SUL PIANO NORMATIVO
Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo, si intende ora fornire specifiche disposizioni – emanate nell’esercizio delle attribuzioni di direzione e amministrazione della Polizia di Stato legalmente attribuite a questo Dipartimento – nei confronti del personale appartenente ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato impiegato all’estero in incarichi di durata potenzialmente indeterminata sul piano normativo – ossia gli incarichi per i quali non è normativamente previsto un limite temporale massimo di durata, anche se conferiti mediante contratti o provvedimenti a tempo determinato – anche per effetto li successivi ed eventuali rinnovi di incarichi iniziali, inclusi quelli conferiti ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e nel rispetto, laddove previsti, di eventuali lìmiti numerici di personale rollocabile fuori ruolo posti dalla medesima legge.
Nell’ambito applicativo del presente paragrafo, pertanto, non sono ricompresi gli incarichi soggetti a un limite temporale di impiego normativamente previsto – ferma restando, rondimene, anche in tali casi, la necessità della sussistenza di un interesse iell’Amministrazione a ricoprirli – tra cui rientrano, a titolo esemplificativo:
- le posizioni degli esperti per la sicurezza – inclusi gli esperti antidroga – il cui incarico, di durata biennale e prorogabile per non più di due volte, non può superare complessivamente i sei anni2, e, similmente, le posizioni degli esperti per F immigrazione, il cui incarico, anch’esso di durata biennale, è prorogabile fino a un periodo massimo complessivo di otto anni3. In tale ambito, si aggiunge che ai funzionari inviati presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, nonché al personale di supporto ai predetti esperti per la sicurezza si estendono, per analogia, le norme relative alle proroghe e alla durata massima del periodo di permanenza all’estero di questi ultimi;
-
il personale inquadrato nella categoria 2 del corpo permanente dell’Agenzia della Guardia di frontiera e costiera europea, il cui incarico ha una durata fissata in 24 mesi, prorogabili per una sola volta per ulteriori 12 o 24 mesi4; analogamente, le unità inquadrate nelle categorie Ze 4 (rispetti vamente, personale destinato a impieghi di breve durata e riserva di reazione rapida) sono messe a disposizione dell’Agenzia per un periodo massimo di quattro mesi nell’arco dell’anno5.
Ciò premesso, a decorrere dalla mensilità successiva alla diramazione della presente direttiva, si dispone che gli incarichi per i quali non è normativamente previsto un limite temporale massimo di durato, ricompresi nell’ambito applicativo della presente direttiva, possano essere conferiti per una durato corrispondente a quella determinato dall’organismo internazionale di riferimento, eventualmente rinnovabile per successivi periodi definiti dal medesimo organismo.
Laddove la durato degli incarichi in argomento non sia predeterminata dal competente organismo internazionale, si dispone che gli stessi possano essere conferiti per una durata non superiore ai due anni, rinnovabili per successivi periodi biennali.
Il conferimento e l’eventuale rinnovo dei predetti incarichi possono essere autorizzati esclusivamente su istanza da parte dell’interessato, da rivolgere – con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l’assunzione dell’incarico o, in caso di rinnovo, rispetto alla scadenza dello stesso o del menzionato periodo biennale – agli Uffici o Direzioni centrali di riferimento/competenti per materia e al Servizio di amministrazione attiva della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato competente in base alla qualifica dell’interessato (Servizio funzionari, Servizio ispettori, Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti); in ogni caso, l’istanza in argomento dovrà essere rivolta, altresì, all’Area di Staff-Relazioni intemazionali presso la Segreteria del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza.
In mancanza di istanza di rinnovo, con apposito provvedimento è disposto il rientro dell’interessato nel territorio nazionale allo scadere dell’incarico o del periodo massimo biennale di permanenza all’estero.
Una volta ricevuta l’istanza – cui il richiedente può, naturalmente, allegare tutta la documentazione ritenuta utile ai fini delle relative valutazioni – il competente Servizio della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato provvede, ove non sussistano ragioni di impedimento normativamente previste, a fornire la comunicazione di avvio del proredimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuando al proprio interno, altresì, il funzionario responsabile del procedimento; all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al successivo articolo 10 della legge n. 241/1990.
Successivamente aH’awio del procedimento, il competente Servizio della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato acquisisce il parere degli Uffici o Direzioni centrali di riferimento/competenti per materia circa la conformità dell’istanza di conferimento o di rinnovo ai seguenti criteri generali, non elencati in ordine di priorità:
- sussistenza o, in caso di istanza di rinnovo, persistenza dell’interesse dell ’Amministrazione alia copertura dell’incarico svolto all’estero dal richiedente;
- qualità dell’attività svolta dall’interessato nello svolgimento dell’incarico, da valutarsi anche in base alla pertinente documentazione già detenuta dall’Amministrazione e, comunque, alla documentazione prodotta da parte dell’interessato secondo le indicazioni dell’ufficio o Direzione centrale di riferimento;
- durata del periodo di tempo complessivamente già trascorso all’estero dal richiedente, con riferimento sia all’incarico di cui si chiede il rinnovo sia agli altri incarichi eventualmente già svolti al di fuori del territorio nazionale;
- sussistenza di un interesse concreto e attuale dell’Amministrazione alla permanenza o al rientro dell’interessato nel territorio nazionale, per garantire la continuità nello svolgimento dell’incarico attualmente ricoperto in Italia o ai fini dell’attribuzione di un nuovo e diverso incarico in ambito nazionale, anche in. virtù delle competenze acquisite nello svolgimento degli incarichi all’estero.
Il competente Servizio della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, acquisite le predette valutazioni, formula il proprio motivato parere in merito all’accoglimento dell’istanza, sempre applicando i criteri sopra indicati.
Ove le risultanze dell’istruttoria evidenzino motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di conferimento o dì rinnovo, il responsabile del procedimento provvede a fornire all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 1 Q-bis della citata legge n. 241/1990.
Decorsi i termini previsti dal citato articolo 10-bis, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato trasmette gli atti del procedimento alto scrivente per l’adozione del provvedimento finale in inerito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza.
Non sfugge alle SS.LL. la rilevanza della presente direttiva, che si riconnette alla delicatezza e alla valenza strategica degli incarichi da ricoprire al di fuori del territorio nazionale per l’efficace esercizio delle funzioni istituzionali, in un quadro generale caratterizzato dai molteplici interessi dell’Amministrazione, di cui va garantito il buon andamento.
Al riguardo, si evidenziano le esigenze generali di organico sul territorio nazionale, nonché le finalità di impiego del personale nell’interesse dell’Amministrazione, considerato il permanere del. rapporto d’impiego, con oneri stipendiali e contributivi a carico del bilancio statale.
In relazione a ciò, si sottopone ia presente alle SS.LL. per la puntuale e uniforme applicazione, con, preghiera di dame la massima diffusione a tutto il personale dipendente.
Disposizioni concernenti l’impiego del personale della P. di S. all’estero.




