L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in più occasioni che interventi come l’installazione ex novo o la sostituzione di tettoie, pensiline, gazebi e altre strutture simili sono agevolabili se realizzati sull’area pertinenziale dell’abitazione. In particolare, con la circolare n. 30/E/2020 e la risposta a interpello n. 488/2021, è stato specificato che l’installazione di tettoie o pensiline destinate al ricovero di automobili (i cosiddetti carport) rientra tra i lavori che possono fruire della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie.
La stessa logica si applica alla sostituzione di una casetta per gli attrezzi o di una pergola utilizzata come zona relax: se l’intervento comporta il rinnovamento della struttura, si ha diritto al bonus.
L’entità della detrazione e i soggetti che possono beneficiarne dipendono dal titolo di possesso dell’immobile. La regola generale, più volte prorogata dalle Leggi di Bilancio (da ultimo, L. n. 234/2021 e L. n. 207/2024 – riferimento ipotetico basato sulla struttura della norma), prevede una detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Questo beneficio spetta al proprietario dell’immobile, al titolare di un diritto reale di godimento (come l’usufruttuario) o ai loro familiari conviventi che sostengono la spesa e sono intestatari di bonifici e fatture. Esiste però un’aliquota base, pari al 36%, che si applica in tutti gli altri casi non coperti dalla normativa speciale che ha elevato l’aliquota al 50%.
Questo avviene, ad esempio, se a sostenere la spesa è un comodatario o un inquilino, a condizione che abbiano il consenso del proprietario. Per poter accedere al beneficio è indispensabile che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico parlante, ovvero un bonifico bancario o postale dal quale risultino chiaramente la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Tutta la documentazione, incluse fatture, ricevute dei bonifici ed eventuali permessi edilizi, deve essere conservata per eventuali controlli da parte dell’amministrazione finanziaria (Circolare n. 8/E/2025).






