Costituisce illecito disciplinare da parte di un appartenente alle forze di Polizia, il rifiuto di ricevere una denuncia di una cittadina
Il principio è enunciato dal Consiglio di Stato, Sez. II, con la sentenza n. 3201 del 23 aprile 2026, che ha respinto il ricorso di un appartenente alle forze di polizia e confermato la sanzione a questi irrogata per aver rifiutato di formalizzare una denuncia di clonazione di una carta di credito da parte di una cittadina, così rimasta in attesa per oltre quaranta minuti nell’ufficio.
In primo grado il TAR aveva rilevato l’infondatezza della pretesa del ricorrente a un’istruttoria complessa e articolata, attesa “la modestia dell’episodio e della sanzione irrogata”, evidenziando, altresì, la sufficienza e l’adeguatezza della motivazione del provvedimento sanzionatorio e della decisione assunta in sede di ricorso gerarchico.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello reputandolo infondato.
I giudici di palazzo Spada, dopo aver premesso che la contestazione degli addebiti risultava puntuale e “idonea alla finalità per la quale è preordinata se, mediante precisi riferimenti a un’azione o omissione e con espressa dichiarazione che è effettuata a titolo disciplinare, consenta all’interessato l’esatta individuazione del fatto addebitatogli, al fine di garantire ogni possibile discolpa” (Cons. Stato, sez. I pareri n. 737 del 2024 e n. 564 del 2024, che richiama sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7460) hanno chiarito il principio che “le censure rivolte alla qualificazione del fatto e all’entità della sanzione irrogata sono inammissibili allorquando impingono direttamente nel merito delle valutazioni riservate all’autorità disciplinare (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 851, n. 850 del 2024 e n. 1632 del 2023; sez. IV, n. 2428 del 2021, n. 3869 e n. 2053 del 2020), secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato che il collegio condivide e dal quale non vi è ragione per discostarsi, l’obbligo motivazionale è attenuato, e assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, in relazione a condotte di particolare rilievo che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione irrogata, in specie a fronte di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 851 del 2024 cit. e n. 1632 del 2023 cit.; sez. IV, n. 2107 del 2020). Nel caso di specie, l’Amministrazione, in conclusione di un articolato procedimento condotto nel rispetto della normativa di settore, nell’esercizio della ampia discrezionalità riconosciutale ha motivatamente ritenuto sussistenti gli addebiti contestati”.





