Il 10 luglio si è svolta una nuova riunione del tavolo tecnico tra i sindacati e la delegazione di parte pubblica, dedicata all’esame della parte normativa del contratto 2025-2027. La parte economica, come già comunicato e illustrato attraverso le nostre tabelle, prevede la distribuzione delle risorse stanziate e porterà l’attuale punto parametrale, oggi fissato a 195,50, al valore definitivo di 207,510 a decorrere dal 2027. Un incremento di 12,01 punti parametrali, pari a una crescita del 6,14%, che si traduce in un aumento medio mensile di 188,63 euro e di oltre 100 euro netti per la qualifica di Agente.
La scelta di concentrare circa il 90% delle risorse disponibili sul trattamento fondamentale fisso risponde alla nostra priorità; far arrivare rapidamente questi benefici nelle tasche delle poliziotte e dei poliziotti, senza lasciarli fermi nelle casse dello Stato, giacché questa è la strada migliore e più veloce per recuperare il deficit maturato sul potere di acquisto.
Ciò premesso, è stato rimarcato alla parte pubblica la necessità di reperire risorse aggiuntive per remunerare la specificità (leggasi parte normativa e operatività), la scelta sulla parte economica residua, che non ha consentito ulteriori interventi sulle indennità atteso che avrebbero comportato impegni di spesa. Per questo, in questa fase, gli interventi normativi sono stati caratterizzati da ambiti che non generano ulteriori costi come, ad esempio, la tutela della genitorialità legata alla nascita del figlio, elevando da 12 a 14 anni il limite di età per i benefici relativi al congedo parentale previsto dall’articolo 8 del DPR 39/2018. Sul fronte del diritto allo studio, è stato finalmente chiarito che il periodo delle 150 ore di cui all’articolo 78, secondo comma, del DPR 782/85, va riferito all’arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Sarà inoltre ampliato il periodo di recupero dei permessi brevi previsti dall’articolo 7 del DPR 39/2018, portandolo da un mese a sessanta giorni, con la possibilità di ricorrere alla detrazione delle corrispondenti ore di lavoro straordinario eventualmente prestato o, in subordine, alla proporzionale decurtazione della retribuzione qualora non si riesca ad effettuare il recupero.
Sarà introdotto, infine, il congedo straordinario per donazione di organi, nei limiti previsti per i giorni in cui il collega deve sottoporsi ad accertamenti o ad altri interventi sanitari necessari o connessi al prelievo.
Nel corso dell’incontro, la parte pubblica ha finalmente formalizzato l’impegno del Governo sulla previdenza dedicata presentata da tutti come la priorità delle priorità di questa tornata contrattuale. L’impegno assunto dall’esecutivo, e sottoscritto da tutti i ministri del Comparto compreso quello del M.E.F., prevede di istituire, entro 90 giorni dalla firma degli accordi, un tavolo tecnico a cui parteciperanno anche le OO.SS., per verificare le risorse e le possibili soluzioni in materia di PREVIDENZA DEDICATA legate alla specificità delle Forze di polizia e delle Forze Armate. Al tavolo saranno coinvolti il Dipartimento della Funzione Pubblica e i Ministeri dell’Interno, della Difesa, della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro.
A questo si affianca l’impegno a ricercare ulteriori risorse da destinare al rinnovo contrattuale 2025-2027, da individuare nell’ambito della legge di bilancio 2027, con priorità riconosciuta al comparto.
Il SIULP, pur essendo soddisfatto per il passo in avanti fatto rispetto la previdenza dedicata, ha sottolineato come alcuni aspetti meritino comunque maggiore attenzione, in particolare le questioni normative che non comportano costi, come l’informazione preventiva, successiva o contestuale sui procedimenti che riguardano le relazioni sindacali, contrattuali e ordinamentali comprese quelle delle assunzioni e dei pensionamenti.
Restano a nostro avviso ancora da considerare, nell’emanando testo normativo del contratto, alcune previsioni che non comportano particolari costi: il congedo prenatale previsto dall’articolo 14 del Dlgs 151/2001, l’esenzione dal turno notturno per i destinatari della legge 104/92 a prescindere da quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, dello stesso articolato, e, in applicazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 20229 del 16 giugno 2026, l’esonero della lavoratrice madre con figlio minore di tre anni anche quando il padre non presti stabilmente lavoro nelle ore notturne.
Il SIULP è tornato, infine, a chiedere che il rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, previsto dal decreto attuativo della legge 241, venga garantito con la stessa serietà riservata ai procedimenti relativi all’utenza esterna.
Sulla base di tali premesse e ulteriori sviluppi, le trattative sono state rinviate ad un prossimo incontro, che si terrà verosimilmente la prossima settimana, quale momento conclusivo prima della firma dell’ipotesi dell’accordo.
La Segreteria Nazionale






