La legittima difesa e i suoi limiti

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Con Sentenza n. 27404/2026 del 2 luglio 2026 la Corte di Cassazione quinta sezione penale ha annullato con rinvio la decisione del Giudice di pace di Benevento che aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 612 cod. pen., ravvisando, in un messaggio vocale contenente minacce gravi all’integrità della persona, la legittima difesa putativa.

La Cassazione riteneva fondata la tesi, evidenziata nel ricorso della Procura competente, secondo cui la decisione del giudice di pace risultava viziata da inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale nonché da manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa in forma reale o putativa.

Ciò perché la sentenza si appariva in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittima difesa putativa ovvero lo stato di grave turbamento causato dalla situazione di pericolo richiederebbe che tale turbamento sia direttamente connesso all’evento pericoloso e non derivi da stati d’animo preesistenti o estranei alla situazione di pericolo.

Secondo gli Ermellini, da un lato la legittima difesa postula che l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa subìta (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080 – 01; Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352 – 01), dall’altro, l’attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante implica l’estraneità all’area di applicazione della stessa di ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534 – 01; Sez. 1, n. 6591 del 27/01/2010, Celeste, Rv. 246566 – 01).

Inoltre, “Sotto altro profilo, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, essendo irrilevanti stati d’animo che abbiano cause preesistenti o diverse, dovendo il giudice svolgere all’uopo un esame di tutti gli elementi fattuali per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull’eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa (Sez. 4, n. 34345 del 10/11/2020, Setti, Rv. 279964 – 01)”.

Occorre aggiungere, vista l’attualità della problematica, che nonostante i vari tentativi di affrancare, nella percezione del cittadino, la legittima difesa dalla sua naturale dimensione di eccezionalità, il nostro ordinamento non consente un diritto soggettivo a farsi giustizia da soli e riconosce alla tutela della vita umana un valore superiore rispetto ad altri beni e situazioni giuridicamente tutelate.

La legittima difesa è una causa di giustificazione prevista dall’articolo 52 del Codice penale nel senso che, in presenza dei suoi requisiti, un fatto che normalmente costituirebbe reato non è punibile.

Perché si possa parlare di legittima difesa devono ricorrere contemporaneamente questi presupposti:

– Un’aggressione ingiusta, cioè una minaccia o un attacco contrario alla legge.

– Un pericolo attuale, non passato né futuro: il pericolo deve essere in corso o imminente.

– La necessità di difendersi, ossia non devono esserci alternative ragionevoli per evitare l’offesa.

– La proporzione tra difesa e offesa, valutata considerando tutte le circostanze del caso.

Con la legge n. 36 del 2019 è stata rafforzata la tutela di chi si difende nel proprio domicilio.

In particolare, nei casi di violazione di domicilio, la legge prevede una presunzione di proporzionalità quando una persona usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria o altrui incolumità oppure i beni, se vi è pericolo di aggressione e non vi è desistenza dell’intruso. Tuttavia, anche nei casi di intrusione nel domicilio a scopo di furto, il principio della legittima difesa, cristallizzato nell’art. 52 del c.p. sancisce la non punibilità solo per chi agisce quando costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, a condizione che la difesa sia proporzionata all’offesa. La proporzione sussiste quando si difendono i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza da parte del malvivente (anzi, vi è pericolo di aggressione), quando il soggetto compie un atto per respingere l’intrusione compiuta con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica.

In caso di superamento dei limiti, si parla di eccesso colposo nella legittima difesa nel senso che la condotta dell’agente realizza una condotta che supera i limiti consentiti dalla legge.

L’uso della forza fisica è ammesso soltanto se indispensabile per neutralizzare un’aggressione imminente. In altre parole, si può reagire al ladro solo quando la sua condotta mette a rischio l’incolumità delle persone presenti. Un esempio classico è quello del malvivente che brandisce un’arma e minaccia di usarla.

Ciò significa che nel caso in cui l’intruso si limiti a sottrarre un oggetto non è consentito colpirlo deliberatamente per arrecargli danno, anche se sta portando via beni di valore. È ammesso, invece, un intervento “contenitivo” – ad esempio spingerlo via per recuperare un oggetto – purché l’azione non metta a repentaglio la sua salute.

Anche un’arma regolarmente detenuta può essere utilizzata solo se esiste un pericolo concreto e attuale per l’incolumità delle persone. Sarà possibile minacciare l’intruso, ad esempio puntando contro di lui un’arma o un coltello, purché l’intento sia quello di farlo desistere e allontanare, ma se il ladro sta fuggendo o si limita a rubare senza minacciare nessuno, non è lecito sparare o colpirlo con un’arma.

Ricapitolando, la legittima difesa, di regola, non ricorre se:

– l’aggressore sta già fuggendo e il pericolo è cessato;

– la reazione è una vendetta o una ritorsione;

– si usa una forza manifestamente sproporzionata rispetto al pericolo concreto

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