La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20489 pubblicata il 17 giugno 2026, ha ricordato che in caso di cancellazione del volo senza preavviso il vettore che intende sottrarsi alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 non può limitarsi a dimostrare che uno sciopero era in atto, ma deve provare, con elementi specifici e concreti, che proprio quel volo è stato inevitabilmente travolto dalla mobilitazione.
Secondo la Cassazione è principio ormai consolidato sia nella giurisprudenza europea (Corte di Giustizia europea, cause C-832/18 e C-344/04) che nazionale, che l’esonero del vettore dall’obbligo di compensazione richiede la dimostrazione di due elementi, entrambi a carico della compagnia. Occorre provare non soltanto l’esistenza della circostanza eccezionale, ma anche “il nesso di causalità diretto e inevitabile tra tale circostanza e la cancellazione o il ritardo prolungato del singolo volo interessato”. Se anche uno solo di questi due profili non è provato, l’obbligo di compensazione permane integralmente.
Proprio su questo secondo elemento la Cassazione ha censurato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto sufficiente la prova generica dello sciopero nello scalo, presumendo dalla stessa l’impatto sul volo specifico. La Cassazione qualifica questo passaggio come un errore metodologico grave, perché ribalta l’onere probatorio, in quanto “consentire al giudice di desumere il nesso causale da fatti generici (come l’esistenza di uno sciopero in un’area vasta) equivarrebbe a fondare la decisione su una presunzione basata su un fatto (l’impatto specifico sul volo) che è proprio l’oggetto della prova richiesta al vettore, determinando un’inammissibile inversione dell’onere probatorio a danno del passeggero”.
Un passaggio significativo dell’ordinanza riguarda la cosiddetta teoria degli effetti a catena, spesso richiamata dai vettori per collegare la cancellazione di un volo a disservizi verificatisi altrove nella rete. La Cassazione precisa che ogni elemento deve essere autonomamente provato e non può essere semplicemente enunciato come presupposto logico dello sciopero, dal momento che “l’ordinamento impone, per la fattispecie considerata, un onere probatorio puntuale e particolarmente rigoroso in capo a una delle parti”.
Con riferimento al grado di diligenza richiesto al vettore per liberarsi dall’obbligo risarcitorio, la Cassazione richiama un proprio precedente (sentenza n. 4261/2023), secondo cui l’esonero opera soltanto se la compagnia dimostra “l’effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare”.






