Aggiornamento misure di quarantena, validità e durata Green Pass Covid-19

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Aggiornamento delle misure di quarantena e delle validità e durata delle Certificazioni verdi Covid-19 (c.d. green pass)

Nelle ultime settimane, la curva dei contagi da SARS-CoV-2 ha iniziato a registrare un’importante deflessione. Tale andamento, osservato anche in alcune delle precedenti fasi della pandemia, è per la prima volta associato ad una riduzione altrettanto rilevante degli stati patologici correlati e, più in particolare, al netto contenimento dei casi che richiedono l’ospedalizzazione.

Quest’ultima evidenza è senza alcun dubbio conseguente all’efficacia della pratica vaccinale: manifestazioni cliniche gravi continuano a manifestarsi in grandissima parte.
tra coloro che non si sono sottoposti alla vaccinazione o che non hanno regolarmente.
completato il ciclo vaccinale.

Nel personale della Polizia di Stato, ad oggi, si sono contati quasi 25.000 casi di contagio e 20 decessi attribuibili a Covid-19: nessuno dei colleghi deceduti è risultato vaccinato contro SARS-CoV-2, o perché il vaccino non era ancora disponibile:o perché non vi era stata adesione alla misura di profilassi in questione. Tantissime, infine, sono state le assenze dal servizio imposte dai periodi di quarantena.

Il quadro descritto ha, nell’insieme, comportato un sacrificio collettivo da parte del personale dell’Amministrazione, impegnato’ a fronteggiare una situazione molto complessa, che ha richiesto la programmazione di servizi aggiuntivi e delicati di ordine pubblico, resa ancor più difficile dalle assenze dal servizio a vario titolo, correlate a contagi, quarantene, e, per ultimo, sebbene in numero esiguo, alla sospensione di coloro che non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale.

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Gli interventi legislativi che in questi due anni si sono succeduti — conseguenti alle diverse fasi della pandemia, alla progressiva conoscenza scientifica sull’infezione virale, alla disponibilità dei presidi diagnostici e. delle opzioni terapeutiche, all’efficacia degli strumenti di prevenzione e profilassi, con particolare riferimento alla vaccinazione — hanno talvolta generato difficoltà interpretative anche riguardo all’accessibilità ai luoghi di lavoro, peraltro, con applicazione di procedure non uniformi sul territorio, come segnalato in qualche occasione a questa Direzione.

Si ritiene, dunque, opportuno rimodulare e riproporre, sulla base delle nuove indicazioni fornite dalle Autorità competenti, le procedure di interesse in materia, premettendo da subito come le certificazioni verdi Covid-19 (c.d. green pass) costituiscano dispositivi di carattere amministrativo che, pur prendendo spunto dalle evidenze scientifiche, non siano sovrapponibili alle stesse. Si tratta, in sostanza, di misure complementari nell’abbattimento/contenimento dei contagi: il green pass è uno strumento di accesso a carattere generale, le norme di profilassi finalizzate a definire con precisione gli stati di immunizzazione, di infettività o di contagiosità del singolo caso, ovviamente di pertinenza medica, sono invece da valutare di volta in volta sulla scorta dei presidi diagnostici e delle conoscenze scientifiche ad oggi disponibili.

È chiaro dunque — e non deve sorprendere — come, afferendo a diversi ambiti di applicazione, le disposizioni e le valutazioni in materia non sempre possano essere perfettamente aderenti, seppure le nuove misure regolamentari sull’attenuazione delle misure di contenimento vadano sempre più allineandosi alle raccomandazioni di carattere più propriamente sanitario.

Ciò premesso, con l’emanazione del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e della circolare n. 9498 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute di pari data, sulla base delle. ultime evidenze epidemiologiche riguardanti l’incidenza sul territorio nazionale del virus SARS-CoV-2 e l’impatto del Covid-19 sui sistemi sanitari regionali, sono stati aggiornati validità, durata e contesti di impiego di alcune tipologie di certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass) e le misure di quarantena e autosorveglianza dei contatti stretti dei soggetti positivi al SARS-CoV-2 che si riassumono di seguito.

Certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass)

In base a quanto previsto dagli aggiornamenti normativi, per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario e che abbiano effettuato la dose di richiamo (c.d.
booster), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) viene rilasciata a far data dalla somministrazione della dose booster medesima e non ha termine di validità.
Nei soggetti risultati positivi alla rilevazione del virus SARS-CoV-2 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario (seconda dose per i vaccini a doppia somministrazione, dose unica per i vaccini. a singola somministrazione) ovvero successivamente all’effettuazione della dose di richiamo (c.d. booster), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) viene rilasciata a decorrere dall’avvenuta guarigione e non ha termine di validità.

Nei soggetti risultati positivi alla rilevazione del virus SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (per i vaccini a doppia somministrazione), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) ha validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

Nella Tabella 1 allegata sono riassunte le casistiche concernenti durata e validità delle certificazioni verdi sulla base delle condizioni immunologiche connesse allo stato vaccinale e/o alla guarigione, novellate dalle normative in argomento.

Rimodulazione delle quarantene e dell’autosorveglianza dei contatti stretti (ad alto rischio)

Alla luce dell’emanazione dei nuovi provvedimenti richiamati in premessa, le circolari n. 850/A.P1/23690 del 31/12/2021 e n. 850/A/00311 del 07/01/2022 di questa Direzione Centrale, nelle parti concernenti le misure di quarantena e di autosorveglianza dei contatti stretti (ad alto rischio) dei soggetti con positività confermata al SARS-CoV2 e delle connesse azioni di carattere amministrativo da intraprendere, sono aggiornate ed esplicitate nell’allegata Tabella 2.

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