Aggiornamento normativo in materia di obbligo vaccinale e Green Pass

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Ultimo aggiornamento 14/01/2022

L’ultimo decreto-legge varato dal Governo allarga ulteriormente le maglie dell’obbligo vaccinale a nuove categorie di soggetti a rischio, per ragioni di età o per professione esercitata, senza tuttavia introdurre obbligo generalizzato.

Il decreto varato dal Governo, oltre a modificare le modalità di gestione dei casi di positività nella scuola, cambia le regole di accesso nei luoghi di lavoro. Di seguito le misure

Obbligo di vaccinazione anti Covid per gli over 50

L’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS –CoV-2 viene esteso a tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale (articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) con 50 anni di età anche se compiuti in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto e comunque fino al 15 giugno 2022.

Restano ferme le disposizioni sugli obblighi vaccinali previste dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 per:

  • gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 4);
  • i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio-sanitarie (art. 4 bis);
  • il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari (art. 4 ter).

La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, secondo le indicazioni fornite dalle circolari del Ministero della salute.

La guarigione dal Covid, attestata dal medico curante, comporta il differimento della vaccinazione.
Per gli over 50 che violano l’obbligo vaccinale scatta la multa di 100 euro.

Obbligo di vaccinazione anti Covid per il personale universitario

L’ obbligo vaccinale è esteso senza limiti d’età al personale universitario, che viene pertanto equiparato a quello scolastico.

Green pass rafforzato nei luoghi di lavoro

Dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022 è previsto il super Green pass per:

  • il personale scolastico e universitario (articolo 9-ter del decreto Riaperture, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87);
  • i dipendenti pubblici (articolo 9-quinquies del medesimo decreto);
  • i magistrati negli uffici giudiziari (articolo 9-sexies del medesimo decreto legge);⦁ i lavoratori del settore privato (articolo 9- septies del medesimo decreto-legge).

Coloro che sono soggetti al nuovo obbligo vaccinale (e quindi con almeno 50 anni di età), devono possedere e sono tenuti a esibire il Green Pass Rafforzato (quello ottenuto a seguito di vaccinazione o di guarigione) per accedere ai luoghi di lavoro.

I lavoratori obbligati a vaccinarsi e sprovvisti di Green Pass rafforzato sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata il datore di lavoro non sarà tenuto a erogare la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Viene meno la soglia dimensionale dei 14 dipendenti previsti dalla disciplina vigente ai fini del riconoscimento della possibilità di sospendere il lavoratore senza green pass sostituendolo temporaneamente. Pertanto, tutte le imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore sprovvisto di Green pass per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

La sanzione per chi, pur essendovi obbligato, si faccia trovare sul luogo di lavoro sprovvisto di Green pass rafforzato è stabilita nel pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro, oltre all’irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari.

Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni si applica invece una sanzione da 400 a 1.000 euro. La sanzione è irrogata dal prefetto ed è raddoppiata in caso di reiterazione.

In caso di esenzione o differimento della vaccinazione per accertate condizioni di salute il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore a mansioni anche diverse e senza decurtazione della retribuzione.

Estensione del Green Pass Base

L’obbligo di Green Pass base (che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione) è esteso a coloro che accedono:

  • ai servizi alla persona;
  • ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.

Le multe e l’Agenzia delle Entrate

Sanzionato con il pagamento di una somma tra i 600 e i 1.500 euro l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale ferme restando le conseguenze disciplinari.
Prevista una multa di cento euro chi alla data del 1° febbraio 2022:

  • non abbia avuto almeno una dose di vaccino;
  • non abbia completato il ciclo vaccinale nei termini previsti dal Ministero della Salute;
  • chi non abbia effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

La sanzione è comminata dal Ministero della Salute attraverso l’Agenzia delle Entrate che provvede acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria.

Il Ministero comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento e indica il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, oppure la presenza di un’altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

I soldi delle multe andranno al Fondo emergenze nazionali. L’opposizione alla sanzione può essere effettuata presso il Giudice di Pace. L’Avvocatura dello Stato si costituirà per conto dell’AdE.

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