Anticipo del TFR/TFS: le nuove istruzioni INPS

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L’anticipazione anche integrale del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito), in vigore dal 1° febbraio 2023, è oggetto di una nuova circolare (la n.79 del settembre 2023), nella quale l’Istituto di Previdenza fornisce nuove indicazioni operative per l’accesso al TFR/TFS maturato ma non ancora esigibile.

Ricordiamo che il Fondo Credito, a cui sono iscritti i dipendenti ex INPDAP, è aperto a dipendenti e pensionati di tutte le amministrazioni pubbliche. La circolare individua a tal fine non solo i possibili beneficiari della prestazione ma anche i casi di esclusione.

  • Per quanto riguarda i requisiti di accesso al beneficio (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del DM 28 luglio 1998, n. 463), l’anticipo ordinario del TFS/TFR può essere richiesto dai contribuenti che rientrano in una delle seguenti categorie:
  • titolari di pensione diretta dopo l’adesione alla Gestione Unitaria per il periodo di pensione;
  • cessati dal servizio senza il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego nuovamente iscritti alla Gestione Unitaria;
  • personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione Unitaria.
  • Sono esclusi dal beneficio:
  • Personale in servizio, con riferimento al TFS/TFR relativo ad attività lavorativa in corso di svolgimento, anche se iscritto alla Gestione unitaria;
  • titolari di pensione non iscritti alla Gestione unitaria per il periodo successivo al pensionamento, anche se iscritti durante il servizio;
  • soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e non iscritti alla Gestione unitaria successivamente alla cessazione e all’atto della domanda;
  • personale militare in ausiliaria non iscritto alla Gestione unitaria;
  • soggetti cessati dal servizio che percepiscano esclusivamente pensioni sociali (categoria 077),
  • assegni sociali (categoria 078), prestazioni agli invalidi civili (categoria 044), pensioni facoltative (categorie 030 e 031); pensioni della mutualità, pensioni a favore delle casalinghe (categorie 035 e 036), pensioni del soppresso Fondo Spedizionieri (categorie 010, 011 e 012), pensioni ex Enpao (categoria 076), indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (categoria 043), assegni straordinari di sostegno al reddito (categorie 027, 028 e 029, 127, 128, 198, 199, 200), assegni ordinari di invalidità di tutte le categorie e Fondi speciali.

L’INPS fornisce anche le informazioni sull’importo erogabile in veste di anticipazione di parte o dell’intero TFR/TFS maturato ma non ancora esigibile, ribadisce il tasso di interesse applicato (1% fisso con ritenuta dello 0,50% per le spese di amministrazione).

Gli importi cedibili sono quelli relativi a un rapporto di lavoro concluso, maturati, disponibili ed esigibili dopo almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

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È possibile l’erogazione anche in caso di altre cessioni o vincoli presenti sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora disponibile, libera da vincoli o cessioni.

Il finanziamento è erogato in unica soluzione.

L’istanza può essere presentata sul sito INPS (anche tramite delegato) oppure presso CAF e Patronati, accedendo al servizio web raggiungibile dalla home page del sito INPS, reperibile scrivendo nel campo “Cerca”:

“Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”;

“Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”.

Il richiedente deve specificare nella domanda se l’anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l’intero ammontare o per una quota, indicandone in tal caso l’importo.

In caso di anticipazione parziale, deve dichiarare se il TFS/TFR maturato richiesto è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con o senza diritto a pensione (se ha maturato il diritto al TFS/TFR pur in presenza di nuova assunzione).

Infine, deve indicare il periodo temporale e il datore di lavoro di riferimento (in caso di più datori “successivi”, si indica l’ultimo in ordine di tempo).

Dopo l’accoglimento della domanda (le tempistiche di lavorazione possono arrivare fino a 180 giorni), l’INPS predispone una proposta di cessione del TFS/TFR, rendendola disponibile nell’area personale My Inps dell’iscritto.

Il contribuente avrà 30 giorni per sottoscriverla e rinviarla all’Istituto.

Ricevuta la proposta contri-firmata, l’Istituto di Previdenza verifica e trasmette l’accettazione della proposta (oppure il mancato accoglimento) al richiedente.

L’iscritto può recedere dalla richiesta di anticipazione del TFS/TFR, senza alcun onere a proprio carico, fino all’accettazione da parte dell’Istituto della relativa proposta di cessione.

Per ulteriori chiarimenti è disponibile online l’apposito Regolamento sulla prestazione, oltre alle indicazioni già fornite a suo tempo con il Messaggio n. 430 dello scorso 30 gennaio 2023.

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