Applicazione nuove aliquote IRPEF

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Ultimo aggiornamento 16/02/2024

NOIPA ha comunicato che con lavorazione centralizzata, a partire dalla rata di febbraio 2024, saranno applicate le nuove aliquote IRPEF per scaglioni di reddito previste dall’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 ai fini della determinazione

dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2024, in luogo delle attuali aliquote (art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi), nonché le detrazioni da lavoro dipendente previste nel medesimo decreto.

Le eventuali differenze per la sola mensilità di gennaio 2024 saranno regolarizzate in sede di conguaglio fiscale.

L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 216/2023, ha ridotto gli scaglioni di reddito e le aliquote associate:

a) per i redditi fino a 28.000 euro, l’aliquota fiscale è del 23 per cento;

b) per i redditi da 28.001 euro e fino a 50.000 euro, l’aliquota fiscale è del 35 per cento;

c) per i redditi oltre 50.000 euro, l’aliquota fiscale è del 43 per cento.

Di seguito la tabella di raffronto tra scaglioni e aliquote in vigore fino al 31.12.2023 e quelle previste dal decreto legislativo n. 216/2023 per l’anno 2024:

Scaglioni IRPEF 2023

Aliquota IRPEF2023

Scaglioni IRPEF 2024

Aliquota IRPEF 2024

fino a 15.000 euro

23%

fino a 28.000 euro

23%

da 15.001 a 28.000 euro

25%

da 28.001 a 50.000 euro

35%

da 28.001 a 50.000 euro

35%

oltre 50.000 euro

43%

Oltre 50.000 euro

43%

 

L’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 216/2023, modifica il sistema di calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente per i redditi fino a 15.000 euro, in particolare:

➢ Se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, la detrazione dell’imposta lorda, per l’anno 2024, rapportata al periodo di lavoro nell’anno viene innalzata a 1.955 euro (rispetto a 1.880 euro per l’anno 2023);

➢ Per effetto della suddetta modifica è stato introdotto un correttivo al calcolo del trattamento integrativo, di cui all’art. 1, co 1, primo periodo, del DL n. 3 del 2020, che permette di lasciare invariata la detrazione ai fini del trattamento integrativo rispetto al periodo d’imposta 2023 per i redditi complessivi fino a 15.000 euro.

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