Area dirigenziale: perché per la dirigenza non è stato possibile elaborare una tabella con gli incrementi della vacanza contrattuale

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Ultimo aggiornamento 27/10/2023

Nel precedente numero di questo notiziario abbiamo riferito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, numero 244 del 18 ottobre 2023 del decreto-legge nr. 145/2023 che in relazione al recupero inflattivo della retribuzione, all’articolo 3 in materia di “Anticipo rinnovo contratti pubblici”, contiene la previsione che nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo, relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero la vacanza contrattuale, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli, con previsione di un fabbisogno di 2 miliardi di euro.

Allo scopo di chiarire alcuni aspetti al riguardo della vacanza contrattuale e al totale delle somme che saranno percepite, avevamo pubblicato una tabella esemplificativa. In detta tabella, era riportato un esempio di calcolo con riferimento a un ispettore di polizia, per il quale, applicando la norma approvata l’indennità di vacanza contrattuale percepita, pari a 10 euro, veniva moltiplicata per 13 mensilità per poi moltiplicare il prodotto ottenuto per il valore di 6,7 ottenendo, in definitiva, la somma di 871 euro lordi per dipendente erogabili “Una tantum” con la mensilità di dicembre 2023.

Avevamo anche chiarito che, trattandosi di una anticipazione, nel successivo mese di gennaio 2024 la vacanza contrattuale, nel caso esaminato, sarebbe ritornata ad essere di 10 euro lordi al mese, considerato che l’aumento previsto del 6,7 volte l’importo in godimento era stato già anticipato in via straordinaria.

La tabella pubblicata si riferisce, dunque, al valore dell’indennità di vacanza contrattuale, (emolumento previsto dall’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), che “nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli” (articolo 3 decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili).

Il meccanismo della indennità di vacanza contrattuale è previsto dall’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Esso ammonta allo 0,30% dello stipendio tabellare a partire dal 1° aprile e allo 0,5% a partire dal 1° luglio 2022 (confermato dall’articolo 1, comma 609 della legge 234/21 – legge di bilancio 2022) opera sulla base di quello che è l’indice percentuale con il quale si provvede a calcolare l’aumento contrattuale, sulla base della retribuzione individuale media del comparto di riferimento. In particolare, prevede che fino al sesto mese di vuoto contrattuale, l’indennità ammonta al 30% del tasso di inflazione calcolato dall’Istat per l’anno di riferimento. Questo tasso di inflazione si basa sulle previsioni dell’Istat per l’anno in corso. Dopo il sesto mese, l’indennità di vacanza sale al 50% dello stesso tasso di inflazione.

Ci è stato fatto notare come dalla tabella pubblicata manchi qualsiasi riferimento al personale dirigente e dirigenzializzato. Non è stato possibile procedere all’inclusione dei dirigenti o semplicemente ipotizzare anche a loro l’applicazione del decreto-legge nr. 145/2023, poiché la contrattualizzazione della dirigenza riguarda esclusivamente gli aspetti normativi e le indennità accessorie.

È, invero, ben noto come il primo livello, quello stipendiale, per i dirigenti sia rimasto legato ai meccanismi di cui agli articoli 43 e 44 della legge 121/1981 che prevede non una retribuzione tabellare ma aumenti di classi e scatti in base all’anzianità maturata. In buona sostanza, allo stato attuale non è possibile applicare ai dirigenti l’anticipazione prevista dall’articolo 3 del decreto-legge nr. 145/2023, poiché il contratto non riguarderà l’aumento dello stipendio ma solo la parte accessoria e normativa.

Ricordiamo che il primo contratto relativo all’area dirigenziale della Polizia di Stato non è stato ancora stipulato, sinora, per due ragioni fondamentali:

La prima è la necessità di far luogo all’abrogazione dell’articolo 45 comma 4 e 5 del D.Lgs 95/17 cioè quel meccanismo che prevede che la retribuzione accessoria per la dirigenza dovrebbe essere finanziata con le risorse previste per l’adeguamento istat che avviene annualmente con un dpcm della Presidenza del Consiglio. Se non si abrogasse questa norma, la contrattualizzazione della dirigenza comporterebbe un danno anziché un vantaggio poiché, per adeguare e aumentare le indennità accessorie, si sottrarrebbero risorse all’adeguamento della retribuzione principale e alla salvaguardia del relativo potere di acquisto.

La seconda motivazione risiede nell’insufficienza delle risorse appostate sinora per poter chiudere efficacemente il contratto.

Ma l’azione del SIULP ha condotto oggi a uno stanziamento che, stando alla lettera dell’articolo 10 della bozza di legge di stabilità, ammonterebbe a 5,5 miliardi di euro.

Il SIULP opererà alacremente affinché dai 5,5 miliardi stanziati dall’articolo 10 della bozza, si possano ricavare i fondi sia per chiudere il contratto della dirigenza che per provvedere alla abrogazione dei commi 4 e 5 del richiamato articolo 45.

Il preannunciato incontro che avremo con la Premier il giorno 16 novembre servirà proprio a porre sul tavolo queste importanti questioni, atteso che riteniamo ci siano finalmente i presupposti e le risorse per affrontare il problema. Al riguardo occorre solo capire come il governo intende gestire queste risorse.

L’articolo 10 (Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024) della bozza della legge di stabilità presentata dal governo al Parlamento, dispone:

“1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 3.000 milioni di euro per l’anno 2024 e di 5.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’emolumento di cui all’articolo 1, commi 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l’anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell’anno 2023 ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145”.

Il SIULP sta lavorando affinché da quei fondi vengano fuori quelli necessari a chiudere il contratto della dirigenza e in particolare per compensare l’eliminazione dell’articolo 45 commi 5 e 6 del decreto 95/2017 che vincola l’aumento della retribuzione accessoria della dirigenza alla utilizzazione degli stessi fondi finalizzati a tutelare il potere di acquisto della retribuzione principale.

Dovrebbe essere, dunque, chiaro che la ragione per la quale non abbiamo prodotto tabelle per l’area dirigenziale risiede nel fatto che, ad oggi, la contrattazione, essendo riferita solo alla parte accessoria e normativa, non consente l’applicazione del meccanismo della vacanza contrattuale.

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