Comunicati - Note - Lettere

23° corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato. Disparità di trattamento giuridico, economico e previdenziale

· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

23° corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato. Disparità di trattamento giuridico, economico e previdenziale

23° corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato. Disparità di trattamento giuridico, economico e previdenziale nei confronti dei frequentatori provenienti dall’Arma dei Carabinieri

 

Si riporta il testo della nota che la Segreteria Nazionale ha inviato al Dipartimento della P.S. in data 22 ottobre 2026:

 

“Il SIULP sta ricevendo segnalazioni da parte di frequentatori del 23° corso Vice Ispettori provenienti dall’Arma dei Carabinieri, i quali lamentano un trattamento giuridico, economico e dunque previdenziale diverso a seconda della sede formativa di assegnazione. La vicenda riguarda il personale destinato alle scuole di Nettuno, Spoleto e Campobasso e nasce dalle difficoltà incontrate dagli interessati nell’ottenere dall’Amministrazione di appartenenza il provvedimento di collocamento in aspettativa che consenta la frequenza del corso nel regime giuridico ed economico previsto dall’ordinamento.

Advertising

MySIULP - la tessera digitale sempre con te

 

L’articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 dispone che l’allievo appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno o degli altri Corpi di polizia, ammesso a frequentare i corsi ivi richiamati, sia posto in aspettativa per tutta la durata della frequenza con il trattamento economico più favorevole di cui all’articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121. La norma non lascia margini discrezionali: il trattamento più favorevole costituisce un diritto soggettivo del frequentatore e non una concessione rimessa alle valutazioni delle singole articolazioni dell’Amministrazione.

 

Sulla questione dell’aspettativa è peraltro pendente un contenzioso dinanzi al TAR per il Lazio, promosso avverso il diniego opposto dall’Amministrazione di appartenenza. La Sezione Prima-bis è intervenuta dapprima con decreto cautelare monocratico e poi con ordinanza collegiale con la quale ha accolto la domanda cautelare, consentendo alla parte ricorrente di assentarsi dal servizio presso il Corpo di appartenenza per l’intera durata del corso e fino al suo completamento. Tale pronuncia, che risulta regolarmente depositata presso le segreterie interessate, tutela la posizione degli interessati nel percorso formativo e ne rafforza la pretesa a un inquadramento corretto.

 

Quanto emerge dai nostri riscontri è, tuttavia, una gestione disomogenea. Presso le scuole di Spoleto e Campobasso risulta recepito il trattamento economico più favorevole rivendicato dai frequentatori, mentre presso la Scuola di Nettuno non risulta adottato alcun adeguamento corrispondente, pur versando il personale in condizioni giuridiche e amministrative sostanzialmente equivalenti e sottostando alla medesima disciplina.

 

Il dato trova puntuale riscontro nel raffronto dei cedolini stipendiali di ottobre 2026. Il frequentatore in servizio a Nettuno risulta inquadrato nella posizione di allievo Vice Ispettore, mentre quello di Campobasso viene retribuito secondo la qualifica di agente, parametro MAG2. Ancora più rilevante è la differenza sul piano previdenziale: il cedolino di Campobasso espone ritenute previdenziali per complessivi 272,53 euro, con indicazione delle voci INPDAP, Fondo credito e Opera di previdenza, mentre quello di Nettuno riporta esclusivamente ritenute fiscali per 196,26 euro, senza alcuna trattenuta di natura previdenziale.

 

Non è tollerabile che dipendenti coinvolti nella medesima procedura formativa, e giuridicamente nella stessa identica posizione, ricevano un trattamento differente solo in ragione della sede in cui prestano frequenza. Una simile disparità, se non sorretta da precise e documentate ragioni giuridiche, si pone in aperto contrasto con i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, oltre a ledere il legittimo affidamento maturato dai frequentatori nei confronti dell’Amministrazione. Il fatto che due scuole su tre abbiano riconosciuto il trattamento più favorevole rende ancora più difficile giustificare l’inerzia della terza, e richiede una spiegazione puntuale da parte degli uffici competenti.

 

Non si ignora che il contenuto della tutela cautelare disposta dal TAR, riferita alla possibilità di assentarsi dal servizio per frequentare il corso, vada tenuto distinto dalla determinazione del trattamento economico spettante, che discende dalla disciplina applicabile e dagli atti adottati. Proprio per questo, però, la norma primaria richiamata vale per tutti e non è subordinata all’esito del giudizio amministrativo, e pertanto non può essere applicata a macchia di leopardo.

Particolare preoccupazione desta, infine, il profilo previdenziale. L’omessa esposizione delle ritenute contributive sul cedolino di Nettuno lascia intendere una possibile irregolarità nell’alimentazione della posizione assicurativa degli interessati, con ricadute sulla regolarità della copertura contributiva e sulla futura determinazione del trattamento pensionistico. Si tratta di un pregiudizio che, se confermato, non si esaurisce nel singolo mese di retribuzione ma si proietta sull’intera carriera dei lavoratori coinvolti e che questa Organizzazione non intende in alcun modo avallare.

Tutto ciò premesso, la Segreteria Nazionale del SIULP chiede di intervenire con la massima urgenza, affinché anche all’IPI di Nettuno siano adottate le necessarie direttive indispensabili a che la posizione dei frequentatori provenienti dall’Arma dei Carabinieri frequentanti quell’Istituto, venga uniformata a quella già riconosciuta nelle sedi di Spoleto e Campobasso, in applicazione dell’articolo 28 della legge n. 668/1986.

 

Si chiede inoltre che venga chiarito se le differenze riscontrate dipendano da divergenti interpretazioni della normativa o da una mancata definizione della posizione amministrativa del personale, e che sia disposto il recupero, in favore degli interessati, di tutte le competenze non corrisposte, con relativi arretrati, a decorrere dall’inizio della frequenza del corso. Si chiede infine di accertare e regolarizzare senza ritardo la posizione contributiva dei frequentatori, assicurando il corretto versamento degli oneri previdenziali e la piena alimentazione della posizione assicurativa individuale, con rettifica dei cedolini ove necessario.

 

Attesa la delicatezza e l’urgenza che la situazione richiede, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.”

Advertising

Sagifin - Mediazione creditizia