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Art. 1, commi 84-85, (Legge n. 207/2024) – nuovo testo comma art. 48-bis del D.P.R. 602/1973

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Art. 1, commi 84-85, (Legge n. 207/2024) – nuovo testo comma art. 48-bis del D.P.R. 602/1973

Riportiamo il testo della lettera inviata al Dipartimento della P.S. il 29 ottobre 2026, dalla Segreteria Nazionale:

“Con circolare del 26 marzo 2026, la Direzione Centrale per i servizi di Ragioneria Ufficio VI - Trattamento Economico Del Personale in Servizio, ha emanato istruzioni per rendere operativa l’applicazione delle disposizioni in materia di riscossione coattiva dei crediti erariali sui trattamenti retributivi previste dalla legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), il cui articolo 1, commi 84-85, ha inserito il comma 1-bis all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introducendo controlli fiscali automatici "alla fonte" direttamente sugli stipendi e le indennità dei dipendenti pubblici.

La normativa prevede blocchi retributivi e controlli che scattano quando il dipendente pubblico ha a proprio carico una o più cartelle di pagamento notificate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e scadute, per un ammontare complessivo di almeno 5.000 euro.

La procedura prevede una verifica telematica a cura degli uffici amministrativo contabili prima di pagare somme dovute a titolo di stipendio, salario, indennità di impiego o spettanze di fine rapporto (comprese le indennità di licenziamento/TFR) quando la cifra mensile da erogare supera i 2.500 euro, con l’obbligo, per la Pubblica Amministrazione, di sospendere temporaneamente il pagamento della quota di stipendio eccedente la soglia e segnalare il lavoratore all’Agenzia delle Entrate che ha un tempo limitato per notificare un pignoramento formale in assenza del quale le somme vengono sbloccate.

In virtù della menzionata circolare, alcuni uffici territoriali stanno dando attuazione alla nuova gestione delle buste paga dei dipendenti. In particolare, ci sono giunte segnalazioni, in ultimo, con riferimento alla Questura di Piacenza e al Reparto Mobile di Genova ove alcuni colleghi rischiano il blocco degli emolumenti economici a causa di cartelle esattoriali scadute relative a presunti debiti erariali peraltro, in molti casi, oggetto di contestazione.

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Tuttavia, a fronte della lodevole diligenza dell’Amministrazione nell’applicazione delle novità legislative siamo a segnalare che a seguito di una verifica effettuata risulterebbe che il meccanismo previsto dalla legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) potrebbe non essere in vigore poiché, sebbene la citata normativa avesse originariamente previsto l'avvio delle verifiche dal 1° gennaio 2026, un successivo intervento normativo, disposto dall’art. 4, comma 4, D.L. 200/2025 (Decreto "Milleproroghe"), ne rinvierebbe l'entrata in vigore al 1° gennaio 2027.

Ciò, presumibilmente perché la dottrina costituzionalista e i giuristi del lavoro hanno già sollevato dubbi di legittimità costituzionale in merito alla estensione, alla gestione delle buste paga dei lavoratori pubblici, di un controllo preventivo obbligatorio che originariamente era previsto solo per i pagamenti che le Pubbliche Amministrazioni debbono effettuare a favore di fornitori o creditori privati.

Si chiede, pertanto, che venga eseguita una pronta verifica in ordine all’applicabilità della disposizione di cui al comma 1-bis all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. Invero, se i nostri dubbi e le nostre perplessità in ordine alla vigenza della normativa in oggetto, si dimostrassero fondati correrebbe l’obbligo per l’Amministrazione di eliminare immediatamente gli effetti di procedure che risulterebbero avviate ultra legem e di evitare, così, l’attivazione di ulteriori procedimenti suscettibili di creare inaspettati e indesiderati disagi ai dipendenti interessati.

Si tratta di evitare soprattutto che i procedimenti già avviati possano produrre pignoramenti con una catena di conseguenze dai riflessi incalcolabili.

La nostra preoccupazione deriva anche e soprattutto dai toni tassativi utilizzati dall’estensore della circolare del 26 marzo decorso, che prevede che “gli uffici competenti in qualità di responsabili del trattamento economico – enti pagatori, dovranno acquisire l'atto di pignoramento notificato e comunicarlo al dipendente invitandolo a procedere al pagamento direttamente al concessionario. In mancanza di tale pagamento diretto e fatte le opportune verifiche circa il perdurare dell'inadempienza, si dovrà applicare la trattenuta nei limiti previsti dalla legge sulla prima mensilità utile ai fini del versamento della somma all'Agente della Riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis, comma I, del D.P.R. 602/1973”, aggiungendo che “l'omessa applicazione delle trattenute a fronte di una notifica valida configura una violazione degli obblighi del Terzo Pignorato, con potenziale responsabilità amministrativo-contabile in caso di mancato recupero del credito erariale”.

Inoltre, e come se non bastasse, non manca chi, sul territorio, paventa persino implicazioni e conseguenze disciplinari per difetto di rettitudine e moralità pur in mancanza di elementi dai quali si possa desumere, in relazione alla ricezione di una cartella esattoriale e al successivo, eventuale pignoramento, il carattere sistematico della violazione di doveri di condotta.

Premesso quanto sopra, si chiede con la massima tempestività una verifica risolutiva o in subordine un'immediata interlocuzione anche per le vie brevi per definire la problematica in argomento

Si resta in attesa di cortese ed urgentissimo riscontro.”

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