Previdenza

“Bonus Giorgetti” incentivo al posticipo del pensionamento

· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

“Bonus Giorgetti” incentivo al posticipo del pensionamento

“Bonus Giorgetti” incentivo al posticipo del pensionamento ex articolo 1 comma 286 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 – applicabilità al personale della Polizia di Stato

 

L’articolo 1 comma 286 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, come emendato dall’articolo 1, comma 161 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, prevede la possibilità di accredito sullo stipendio della quota relativa alla contribuzione previdenziale dovuta alla gestione previdenziale di riferimento, a favore del lavoratore che in possesso dei requisiti previsti per il pensionamento decida di prolungare la propria permanenza al lavoro posticipando il pensionamento.

Successivamente, l’articolo 1 comma 194 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 ha esteso l’applicazione del menzionato incentivo a tutti i lavoratori dipendenti che maturino, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall’articolo 24 comma 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214.

 

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Al riguardo, con la circolare n. 42 del 3 aprile 2026, l’INPS individua quali requisiti contributivi per usufruire dell’incentivo (detto "Bonus Giorgetti" storicamente noto come Bonus Maroni o incentivo al posticipo del pensionamento), il possesso di una contribuzione previdenziale pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

 

La misura, prevista per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata, scelgono di rimanere in servizio, comporterebbe un vantaggio stipendiale consistente nel fatto che la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore (pari all'8,80%, o superiore per le fasce di retribuzione oltre i 4.685,00 €) non viene trattenuta per essere versata all'INPS, ma viene corrisposta direttamente al lavoratore in busta paga.

Questo importo aggiuntivo non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è totalmente esente da tassazione IRPEF.

Di contro, l’opzione per il menzionato incentivo priva il lavoratore, per il relativo periodo applicativo, di una quota di incremento del montante contributivo, determinando, per la parte calcolata col sistema contributivo, una riduzione dell'importo della pensione.

 

Orbene, com’è ben noto, per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico vige una disciplina pensionistica speciale, regolata dal decreto legislativo 30 aprile 197 n. 165. Tuttavia, il testo letterale dell’articolo 1 comma 194 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio per il 2026) non esclude espressamente il detto personale dai possibili beneficiari dell’incentivo.

Ferma restando l’esigenza di chiarire le modalità di coordinamento dell’istituto in oggetto con la disciplina pensionistica speciale vigente per il personale della Polizia di Stato in attesa delle determinazioni conseguenti alle interlocuzioni tra l’INPS e le amministrazioni del Comparto  sicurezza, difesa e Soccorso pubblico, abbiamo effettuato alcune proiezioni con riferimento alla tipologia di dipendenti con qualifica apicale del rispettivo ruolo, in possesso dei requisito per il pensionamento di anzianità contributiva, che scelgano di rimanere in servizio e di usufruire del bonus che ci occupa.

 

Per completare il discorso, occorre valutare che l’adesione all’incentivo in argomento produce effetti sulla pensione anche con riferimento al cosiddetto incremento del montante contributivo previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165/1997 (cosiddetto moltiplicatore).

Invero, è evidente che la determinazione del montante individuale con l’incremento di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, come da richiamata normativa, sconterà un effetto minore sulla pensione derivante dal mancato versamento dei contributi previdenziali nell’ultimo anno di servizio.

 

Per questa ragione, abbiamo effettuato una ulteriore comparazione, prendendo a riferimento la posizione di due colleghi, entrambi con la qualifica di Sovrintendente Capo Coordinatore rispettivamente con 58 e 57 anni.

Il primo collega aderisce al BONUS per due anni (da 58 a 60 anni) mentre il secondo collega, al cinquantasettesimo anno di età, aderisce all’incentivo ma, negli ultimi 12 mesi di servizio, revoca la propria adesione rientrando nella contribuzione ordinaria, così accedendo per intero al beneficio di cui all’art. 3 comma 7 D.Lvo 165/1997 (cd. moltiplicatore).

Per chi volesse approfondire, è disponibile al seguente link una analisi particolareggiata riferita alla situazione delle 5 qualifiche apicali del personale contrattualizzato dei ruoli della Polizia di Stato nonché una rappresentazione grafica, con specifiche tabelle contenenti tutti i dati di riferimento, relativa a:

·     incidenza del BONUS su base annua e mensile;

·     incidenza del BONUS sul moltiplicatore;

·     incidenza del BONUS di un Sovr. Capo Coord, che chiede il beneficio del bonus per due anni, a 58 e 59 anni di età, e che negli ultimi 12 mesi di servizio REVOCA IL BONUS è rientra nella contribuzione ordinaria, usufruendo, così, per INTERO del beneficio del art.3 comma7 D.Lvo 165/1997 (cd. moltiplicatore);

·     incidenza del BONUS di un Sovr. Capo Coord. che chiede il beneficio del BONUS per gli ultimi due anni 59 e 60 anni, gli ultimi 12 mesi resta in regime di bonus, usufruendo in modo PARZIALE al beneficio di cui all'articolo 3 comma 7 del D.Lvo 165/199, che gli viene calcolato senza la retribuzione dell'8,80%.

 

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