Corte di Cassazione

Diritto alla deindicizzazione a tutela di identità e privacy

· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

Diritto alla deindicizzazione a tutela di identità e privacy

L’operazione tecnica con cui un motore di ricerca elimina un link dai risultati associati a un nome si chiama deindicizzazione. Questa non produce la scomparsa della notizia dal sito originale, ma la rende non più rintracciabile per chi digita il nome della persona su internet. 

La protezione dei dati personali e il diritto alla deindicizzazione trovano spazio in diverse norme nazionali ed europee. I testi di riferimento principale sono il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) e il Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR), che ha rafforzato il diritto alla cancellazione dei dati.

La Cassazione ha ampliato il concetto di diritto all’oblio precisando che il giudice deve valutare se esiste ancora un interesse pubblico alla conoscenza di quel fatto specifico associato a un dato nome.

Esistono situazioni in cui il tempo gioca un ruolo fondamentale. Ad esempio, la Cassazione ha fatto notare che cinque anni possono essere un periodo sufficiente per far maturare il diritto all’oblio, specialmente se le informazioni derivano da indagini che non hanno portato a provvedimenti giudiziari contro l’interessato (Cass. civ. ord. n. 15160/2021).

La Corte di Cassazione ha spiegato che il diritto alla riservatezza e quello all’identità personale devono essere sempre raccordati, anche se sono passati solo pochi anni, quando la notizia è di scarsa utilità pubblica e provoca un danno enorme alla vita di un privato cittadino, la deindicizzazione può essere concessa.

Advertising

MySIULP - la tessera digitale sempre con te

Il fattore temporale è un indicatore, ma non è il decisore finale. Ciò che conta è il raccordo con la riservatezza. Se una notizia riguarda un cittadino comune, non coinvolto in ruoli pubblici, la sua esposizione mediatica deve essere limitata nel tempo. La memoria del web non può trasformarsi in una gogna perpetua.

Il bilanciamento deve tenere conto della notorietà del personaggio coinvolto, del contributo che la notizia apporta all’interesse generale, della verità delle informazioni riportate nelle pagine sorgente e della gravità dei fatti oggetto della pubblicazione.

Il percorso per ottenere la deindicizzazione inizia solitamente con una richiesta diretta al motore di ricerca attraverso i moduli messi a disposizione online. Se Google o gli altri motori rifiutano la rimozione, l’interessato ha due strade: il ricorso al Garante della Privacy o l’azione davanti al giudice ordinario (D.lgs. n. 196/2003, art. 152.

 

 

Advertising

Sagifin - Mediazione creditizia