Corte di Cassazione

Uso dei permessi per assistenza legge 104/92 per attività personali

· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

Uso dei permessi per assistenza legge 104/92 per attività personali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13155/2026, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un lavoratore che aveva utilizzato in modo improprio i permessi previsti dalla Legge 104, dedicando all'assistenza della madre con disabilità solo una parte minima del tempo richiesto

La vicenda ha riguardato un autista-magazziniere che avendo richiesto due permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 33 della L. n. 104 del 1992 per assistere la madre disabile, secondo gli accertamenti svolti da un'agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro, è risultato aver trascorso con la madre appena una trentina di minuti nel primo giorno e meno di quaranta nel secondo, impiegando il resto del tempo per attività personali o rimanendo nella propria abitazione.

Il relativo procedimento disciplinare avviato dell'azienda datrice di lavoro sì è concluso con il licenziamento del lavoratore confermato in primo e secondo grado dalla giurisdizione di merito che ha ritenuto il comportamento incompatibile con i doveri di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro.

La questione è, dunque, pervenuta alla cognizione della Corte di Cassazione che con la menzionata sentenza n. 13155/2026, ha confermato le decisioni di merito ribadendo il principio consolidato secondo cui i permessi della Legge 104 sono concessi esclusivamente per garantire l'assistenza al familiare con disabilità e non possono trasformarsi in tempo libero da dedicare a interessi personali.

L'uso improprio del beneficio configura un abuso del diritto e determina un danno sia per il datore di lavoro che viene privato ingiustificatamente della prestazione lavorativa sia per l'ente previdenziale che eroga un'indennità per una finalità che, di fatto, non viene rispettata.

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In questi casi, secondo i giudici di legittimità, la violazione del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro può essere così grave da giustificare il licenziamento per giusta causa.

Secondo i giudici della Cassazione, non è il semplice conteggio dei minuti a determinare automaticamente l'illegittimità del comportamento ma, quando emerge che la parte prevalente del permesso è stata destinata ad attività estranee all'assistenza, il datore di lavoro può legittimamente contestare l'abuso e, nei casi più gravi, procedere con il licenziamento.

 

 

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