Corte di Cassazione

L’irreperibilità del lavoratore alla visita di controllo e il valore delle attestazioni del medico fiscale

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L’irreperibilità del lavoratore alla visita di controllo e il valore delle attestazioni del medico fiscale

Con la sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento del licenziamento per giusta causa di un lavoratore privato ritenuto irreperibile durante tre distinte visite di controllo. Due accessi si erano chiusi con le diciture “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo” e “non ha risposto nessuno all’indirizzo”; un terzo accesso era andato a vuoto perché il lavoratore si trovava a una seduta di fisioterapia, senza averlo comunicato preventivamente all’azienda.

Con formale contestazione disciplinare, la società datrice di lavoro addebitava al proprio dipendente di essersi reso irreperibile in ben tre occasioni. Successivamente, sulla base di questi tre episodi, l'azienda intimava all’interessato il licenziamento per giusta causa.

Il provvedimento veniva impugnato e, dapprima il Tribunale e poi la Corte d'Appello di Venezia, disponevano l’annullamento del licenziamento.

La questione giungeva, quindi, alla cognizione dei giudici della Cassazione che con la sentenza in commento confermavano le determinazioni della fase di merito.

La sentenza della Cassazione in esame presenta profili di interesse per due ordini di motivi:

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In primo luogo, i giudici di piazza Cavour chiariscono che la fede privilegiata del verbale del medico fiscale copre i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, non la fondatezza di sintesi verbali suscettibili di letture contrastanti per contestare le quali non è necessaria la querela di falso.

Nella fattispecie la questione ruota attorno all'interpretazione del contenuto dei verbali. Secondo i giudici di piazza Cavour, il verbale del medico fiscale non fa piena prova di tutto, nel senso che, in quanto atto pubblico, fa fede, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto o di aver visto avvenire in sua presenza ma non si estende alla fondatezza di valutazioni o apprezzamenti personali del verbalizzante. Nel caso specifico, chiarisce la Corte, i giudici di merito non hanno mai messo in discussione ciò che il medico fiscale ha materialmente attestato. Hanno semplicemente rilevato che le espressioni usate erano ambigue, cosa diversa dal contestarne la veridicità. Per questo motivo non serviva alcuna querela di falso per contestare il verbale del medico.

Inoltre, l'espressione "effettuato l'accesso" non dimostrerebbe che l'indirizzo era stato trovato correttamente e che l'irreperibilità fosse quindi imputabile al lavoratore e che, pertanto, i giudici di merito avevano correttamente rilevato che quelle formule erano intrinsecamente ambigue e si prestavano a due letture opposte. Da un lato l'assenza del dipendente dal domicilio, dall'altro la difficoltà del medico fiscale di reperire correttamente l'abitazione.

Nel licenziamento disciplinare, l’onere della prova del fatto costitutivo del recesso spetta al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 604/1966 e la Cassazione ha ritenuto che l’azienda non avesse assolto quell’onere poiché l’ambivalenza probatoria dei verbali del medico fiscale impediva di stabilire con certezza che il dipendente si fosse allontanato dal domicilio durante le fasce di reperibilità.

Nel procedimento disciplinare, invero, è sempre il datore di lavoro a dover dimostrare il fatto contestato, senza potersi limitare a invocare genericamente il contenuto del verbale del medico fiscale suscettibile di provocare l’apertura di un’istruttoria, senza chiuderla.

Al riguardo, la Sentenza della Cassazione precisa che la sanzione espulsiva regge se poggia su un fascicolo documentale che superi ogni ambiguità probatoria, imponendo una sequenza di verifiche da compiere prima di avviare il procedimento:

-     acquisire il verbale integrale della visita e leggerne la dicitura, distinguendo l’assenza del lavoratore dalla mancata individuazione dell’indirizzo;

-     confrontare l’esito negativo con gli accessi andati a buon fine nelle date vicine, che indeboliscono la tesi dell’abitazione irreperibile;

-     verificare l’esito della visita ambulatoriale di controllo alla quale il dipendente viene convocato il primo giorno utile non festivo;

-     esaminare le giustificazioni prodotte dal lavoratore nei 15 giorni successivi, con la documentazione della struttura sanitaria in caso di terapie o accertamenti;

-     controllare le valutazioni dei medici legali dell’Istituto sulla documentazione presentata, consultabili dal datore di lavoro tramite l’applicativo INPS per le visite fiscali;

-     sussumere la condotta accertata nel codice disciplinare del CCNL applicato, verificando se la violazione sia tipizzata con sanzione conservativa.

In secondo luogo, partendo dal fatto che per una delle assenze era stata rilevata la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva (un terzo accesso era andato a vuoto perché il lavoratore si trovava a una seduta di fisioterapia, senza averlo comunicato preventivamente all’azienda), e che per l’omessa comunicazione preventiva dell’allontanamento dal domicilio la normativa disciplinare contemplava una misura conservativa, i giudici di legittimità concludevano per l’applicazione del principio  che quando per una specifica violazione disciplinare fossero previste solo sanzioni conservative, non risultava possibile punire quella stessa mancanza con un provvedimento espulsivo. Un principio che la Cassazione definisce ormai “diritto vivente”, confermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024.

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