Per corrispondere alle richieste pervenute da alcuni nostri lettori, forniamo di seguito una panoramica della documentazione necessaria per accedere ai benefici previsti della legge 104/1992.
permessi
- certificato ASL che attesti che il familiare assistito è in condizioni di grave handicap ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della L. 104/92;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il lavoratore è l’unico membro della famiglia che assiste il familiare disabile;
- autocertificazione, da rinnovare annualmente, sulla sopravvivenza del familiare disabile per il quale sono stati concessi i benefici;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rinnovare annualmente, che attesti che l’ASL non ha modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap.
Congedo straordinario biennale
per il congedo straordinario, possono essere chiesti anche l’ultima busta paga, la busta paga del richiedente e il contratto di lavoro del richiedente.
Agevolazioni auto
Per acquistare un veicolo con le agevolazioni della Legge 104 beneficiando dell’IVA al 4% sui veicoli adattati agli invalidi non serve la certificazione medica ma bastano la patente speciale con le indicazioni sugli adattamenti dei veicoli ed un atto notorio attestante che nel quadriennio non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con aliquota agevolata.
In alcuni casi, se ad esempio il veicolo sarà guidato dal familiare caregiver dell’invalido senza patente, allora bisogna presentare:
- verbale di accertamento handicap grave legge 104 emesso dalla commissione medica,
- verbale della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile che attribuisce l’indennità di accompagnamento.
Contrassegno Legge 104
Per ottenere il contrassegno di parcheggio per disabili, l’interessato deve presentare una certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza. Questa certificazione deve attestare che la persona ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, come richiesto dall’articolo 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Dal 2012, per evitare la necessità di sottoporsi a due visite mediche distinte, la Commissione medica di accertamento dell’invalidità o dell’handicap può annotare direttamente nei verbali la sussistenza della condizione richiesta per il rilascio del contrassegno. Quindi, i verbali più recenti includeranno la dicitura “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” se le condizioni sanitarie lo permettono.
Il contrassegno è rilasciato dal Comune di residenza, solitamente attraverso il comando della Polizia Locale. Il documento ha una validità di cinque anni, salvo diversa indicazione nel verbale medico, e consente la sosta negli stalli riservati ai disabili e, con specifiche condizioni variabili, l’accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL). È importante informarsi sulle regole vigenti e sulle comunicazioni necessarie quando ci si sposta in altre città.





