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Nuovo decreto sicurezza in Gazzetta: imputabilità dei minori, nuovi reati e aggravi di pena

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Nuovo decreto sicurezza in Gazzetta: imputabilità dei minori, nuovi reati e aggravi di pena

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 246 del 22 ottobre 2026 il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. Vediamo in breve il contenuto:

1. Modifiche al Codice penale

L’art. 1, comma 1, interviene sull’art. 98 cod. pen. che disciplina l’imputabilità afferente il minore di anni 18, disponendo, in relazione all’imputabilità di colui che ha commesso il fatto, quando aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, che la capacità d’intendere e di volere si presume salvo prova contraria.

L’art. 1, comma 2, modifica l’art. 419 cod. pen. che contempla il delitto di devastazione e saccheggio, prevedendo un aumento di pena da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito.

L’art. 1, comma 3 emenda l’art. 420 cod. pen. che rubrica il delitto di attentato a impianti di pubblica utilità, prevedendo un aumento di pena da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

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L’art. 1, co. 4, introduce una nuova fattispecie criminosa, vale a dire il reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, inserendo, dopo l’articolo 420 del codice penale, l’art. 420-bis (Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche).

La nuova norma incriminatrice prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato (si tratta quindi di un illecito penale di natura sussidiaria), sia punito, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro, chiunque (si verte pertanto su un reato comune), partecipando in modo organizzato, anche occasionale (e, di conseguenza, non è richiesta un’attività continuativa e periodica), a un gruppo di almeno cinque persone (e, pertanto, in presenza di un gruppo composto da un numero inferiore di persone, il delitto in questione non è configurabile) durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizzi illegittimamente (e, quindi, ciò deve avvenire in contrasto con la legge) o lanci oggetti atti a offendere, fuochi artificiali o gas urticanti, determinando un concreto pericolo per le persone e cagionando danni alle cose. Non è, dunque, sufficiente attuare la condotta summenzionata, ma occorre che da essa scaturisca un pericolo effettivo per le persone e, che siano provocati danni alle persone. Per quanto invece riguarda il dolo sembra sufficiente quello generico, ossia la coscienza e la volontà di realizzare una delle condotte menzionate.

Il comma successivo prevede un’aggravante a effetto speciale con un incremento della pena summenzionata da un terzo alla metà allorquando il fatto sia commesso da soggetti travisati o non identificabili; se il lancio o l’utilizzo di oggetti atti a offendere sia diretto contro infrastrutture di servizi pubblici, telecomunicazioni, trasporti ed energia, o contro beni mobili o immobili destinati a funzioni pubbliche, di pubblica utilità o esposti alla pubblica fede.

Continuando nella disamina del suo contenuto l’articolo 420-bis introduce a seguire un’autonoma ipotesi delittuosa, sanzionata con la reclusione da quattro a dodici anni, laddove chiunque (anche in questo caso, quindi, si tratta di un reato comune) organizzi o promuova, anche per via informatica o telematica, la costituzione del gruppo sopra citato, ossia un gruppo di almeno cinque persone, oppure inciti o istighi alla commissione delle condotte illecite contemplate al comma primo (e già esaminate in precedenza).

Secondo alcuni autorevoli commentatori giuridici, le condotte, tipizzate in siffatta norma incriminatrice, sarebbero alternative, dato che è sufficiente o l’organizzare, o il promuovere, non essendo necessario che ricorrano tutte e due, anche (e, dunque, non è richiesto per forza di cose che quanto verrà esposto da qui a breve debba avvenire) per via informatica o telematica e lo stesso dicasi per gli altri comportamenti materiali sempre preveduti dal precetto normativo qui in commento dato che basta che si inciti o si istighi alla commissione dei comportamenti sanciti al comma primo, non essendo pure in questo caso necessario che si agisca in tutti e due i modi.

Per quanto invece attiene l’elemento psicologico del reato, anche per tale ipotesi delittuosa, per il sottoscritto, basta il dolo generico.

Al comma quarto è, infine, sancito un ulteriore incremento sanzionatorio laddove, dalle condotte prevedute per l’appunto nel comma primo, siano commessi i seguenti illeciti penali: lesione personale (art. 582 cod. pen.), anche se aggravata a norma dell’art. 583 cod. pen., lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive (art. 583-quater cod. pen.), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies cod. pen.).

L’art. 1, co. 5, emenda l’art. 582, co. 2, cod. pen. che, come appena visto, prevede il delitto di lesione personale inserendo la procedibilità d’ufficio anche in relazione alla fattispecie criminosa preveduta dall’art. 583-quater, co. 1, cod. pen. il quale nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.

L’art. 1, co. 6, introduce l’art. 635.1 cod. pen., rubricato “Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato”, il quale prevede: “Quando le condotte di cui all’articolo 635, primo, secondo e terzo comma, sono poste in essere da un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno cinque persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”. Si tratta quindi di un’aggravante speciale (perché riguarda solo le condotte prevedute rispettivamente dai commi 1°, 2° e 3° dell’art. 635 cod. pen.

2. Modifiche al codice di procedura penale

Per quanto invece riguarda il codice di procedura penale, l’art. 2, co. 1, decreto-legge n. 190 del 2026 modifica l’art. 382-ter cod. proc. pen. che disciplina l’arresto in flagranza differita, prevedendo che le disposizioni di cui all’art. 382-bis, co. 1, cod. proc. pen. si applicano adesso pure in relazione ai delitti di devastazione e saccheggio (art. 419 cod. pen.), attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420 cod. pen.), violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche (art. 420-bis cod. pen.); il danneggiamento, perlomeno in relazione a quanto preveduto dai primi tre commi dell’art. 635 cod. pen., aggravato a norma dell’art. 635.1 cod. pen.

3. Modifiche al D.P.R 22 settembre 1988, n. 448: nuove regole su arresto, imputabilità e custodia cautelare dei minori

Per quanto infine attiene il processo penale minorile, l’art. 3 del decreto-legge n. 190 del 2026 interviene sul d.P.R. n. 448 del 1988 nei seguenti termini:

1) venendo meno l’accertamento circa l’imputabilità, spettano ora alla pubblica accusa e all’autorità giudicante unicamente l’obbligo di appurare il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili;

2) il pubblico ministero e il giudice possono altresì acquisire elementi ai fini del giudizio sull’imputabilità ai sensi dell’articolo 98, primo comma, secondo periodo, del codice penale; nel comma secondo si include, per una mera esigenza di coordinamento normativo, oltre il comma 1, pure il comma 1-bis, tra i fini per cui il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

Ciò posto, un’altra disposizione legislativa, che è stata modificata dal decreto-legge qui in esame, è l’art. 16, che norma l’arresto in flagranza dei minorenni, mediante l’aggiunta di un ulteriore comma (vale a dire il comma 1-bis), con cui si prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 382-bis cod. proc. pen., cioè quelle attinenti all’arresto in flagranza differita.

Oltre a ciò, un’ulteriore statuizione di legge, sempre tra quelle previste dal d.P.R. n. 448 del 1988, a essere stata emendata in siffatta occasione, è l’art. 19 il quale regolamenta le misure cautelari per i minorenni. La modifica riguarda l’applicabilità dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. allorché l’imputato abbia compiuto sedici anni.

Infine, l’art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988 che regola la custodia cautelare, è stato emendato nel senso di consentire l’applicazione di codesta misura cautelare personale anche allorquando si proceda per i delitti di cui agli articoli 420-bis e 635.1 cod. pen., ossia quelli di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche (art. 420-bis cod. pen.) e il danneggiamento, perlomeno in relazione a quanto preveduto dai primi tre commi dell’art. 635 cod. pen., aggravato a norma dell’art. 635.1 cod. pen.

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