Normativa

Monetizzazione ferie non godute

· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

Monetizzazione ferie non godute

Il decreto P.A. n. 144 del 7 agosto 2026, riscrive la disciplina sulle ferie non godute degli statali.

Il nuovo testo supera il divieto assoluto di riconoscere un compenso sostitutivo e, soprattutto, mette nero su bianco quali sono gli obblighi dell’amministrazione nei confronti del proprio personale.

Il principio di fondo però non cambia: le ferie servono a recuperare le energie, e il riposo resta un diritto fondamentale del lavoratore. Il pagamento, quindi, non diventa un’alternativa al riposo, ma una forma di tutela per chi le ferie non è riuscito a farle per motivi che non dipendono da lui.

La prima cosa da chiarire è che la monetizzazione è possibile soltanto quando il rapporto di lavoro si chiude. Questo significa che il compenso può riguardare il dipendente che va in pensione, quello che presenta le dimissioni oppure chi ha un contratto a termine arrivato a scadenza, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Tuttavia, solo se il dipendente non ha potuto riposarsi per ragioni indipendenti dalla propria volontà, ad esempio per esigenze organizzative dell’ufficio o carenze di personale che hanno reso impossibile assentarsi, alla cessazione del rapporto può avere diritto al pagamento. Durante gli anni di servizio, invece, resta escluso che il lavoratore possa scegliere liberamente tra ferie e soldi: finché lavora, le ferie vanno godute.

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Il datore di lavoro pubblico ha l’obbligo di organizzare il lavoro in modo da garantire a ogni dipendente la possibilità di godere pienamente delle proprie ferie.

L’amministrazione è tenuta a invitare formalmente il personale a utilizzare i giorni maturati, e deve farlo in tempo utile. Nell’invito deve spiegare chiaramente che le ferie non godute potranno andare perse alla fine del periodo di riferimento, oppure al termine dell’eventuale periodo di riporto autorizzato, senza essere sostituite da alcun pagamento.

Una semplice circolare generica che invita a "smaltire le ferie" non è sufficiente. Un richiamo di questo tipo, da solo, non dimostra che il lavoratore abbia avuto una reale possibilità di andare in ferie. Serve qualcosa di più concreto e mirato.

Se il dipendente è stato messo nelle condizioni di prendere le ferie ed è stato informato delle conseguenze, ma decide comunque, in modo consapevole, di non farle, allora l’indennità sostitutiva non gli spetta.

L’onere della prova spetta all’amministrazione, non al lavoratore. Per negare il pagamento, l’ente non può limitarsi a sostenere che il dipendente avrebbe potuto presentare una domanda di ferie. Deve provare di averlo davvero messo in condizione di riposare e di averlo avvertito in modo chiaro che, in caso contrario, quei giorni sarebbero andati persi.

Le nuove regole si applicano alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Non è previsto, quindi, un pagamento automatico di tutte le ferie accumulate negli anni passati

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