Artt. 7, 7° co., 8 e 15 dell’Accordo Nazionale Quadro. Contrasti interpretativi. – Soluzioni ex art. 20 A.N.Q..

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Circolare nr. 555/39/RS del 22 ottobre 1998
Di seguito all’attivazione delle procedure previste dall’art. 20 dell’Accordo Nazionale Quadro, sottoscritto in data 12.6.1997, su contrasti interpretativi sorti in ordine alla corretta applicazione degli artt. 7, 7°co. (segnatamente per i reparti autostradali) 8 e 15 dello stesso accordo, si rappresentano di seguito le soluzioni che, sui punti controversi, si ritiene di adottare.
1. In adesione ai principi indicati nell’art. 6 dell’A.N.Q. l’applicazione dell’art. 7, 7°co. per i reparti autostradali sarà limitata, per quanto riguarda l’incremento dei turni 7/13 e 13/19 e con tutte le cautele nello stesso articolo indicate, a particolari periodi estivi, al periodo pasquale, ai periodi natalizi e di fine anno, ai fine settimana nei quali si può ritenere particolarmente intenso il movimento dei veicoli, con programmazione settimanale dei servizi. Sotto il profilo applicativo, per i succitati reparti autostradali, attesa la primaria necessità di assicurare il servizio h/24, il potenziamento dei servizi nelle fasce orarie 7/13 – 13/19 potrà essere conseguito attraverso la istituzione di un turno di servizio completo nei quattro quadranti, affiancato da altro turno che copra, appunto, le fasce 7/13 – 13/19, avendo cura di assicurare mensilmente una rotazione tra le aliquote di dipendenti impegnati nelle due turnazioni. Onde poi consentire una flessibilità di impiego, nel caso in cui uno o più componenti le pattuglie articolate nei suddetti turni h/24 non sia disponibile, si potrà operare il reintegro delle pattuglie, con dipendenti impiegati nei turni 7/13 e 13/19; i dipendenti impegnati nei quadranti 7/13 e 13/19 dovranno fruire di un giorno di riposo coincidente con la domenica almeno ogni 5 settimane. Per tale personale la programmazione del riposo settimanale deve essere prevista secondo quanto indicato in all. A

dell’accordo nazionale quadro e dovrà assicurarsi che nel medio periodo (6 mesi o, ove comprovatamente possibile, un periodo più breve) tutti i dipendenti abbiano effettuato la stessa quantità di cambi di turno. Si ritiene necessario richiamare, per i servizi continuativi articolati su 6 turni settimanali, l’assoluto rispetto dello schema dei servizi allegato sub A all’Accordo Nazionale Quadro.

Al rientro da periodi di assenza, quali ferie, malattie, congedo straordinario o da altri servizi esterni, il dipendente potrà essere impiegato nel turno lavorativo più utile per il servizio (pomeridiano o serale al rientro da periodi di ferie).

Nel caso in cui uno dei due componenti la pattuglia non sia disponibile, l’altro dipendente potrà essere impiegato con personale da trarre dagli uffici o con personale di altra pattuglia anche di diverso quadrante non utilizzabile per impossibilità di impiego di uno dei componenti (malattia, congedo, ecc.); in tal caso non si applica l’art. 7, 6° comma relativo al cambio turno.

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Gli interventi sui turni di cui innanzi dovranno essere programmati settimanalmente.

2. L’art. 8 dell’A.N.Q., difformemente da quanto previsto nell’art.7 dello stesso accordo , non definisce la quantità dei turni che, nel mese, per esigenze di servizio, possono essere cambiati. Si ritiene che, in assenza di disciplina, il cambio turni debba essere limitato ai casi ritenuti indispensabili per l’assolvimento dei compiti di istituto e che comunque, impegni a rotazione, per motivi di equità, tutto il personale.

Sulla individuazione dei rientri a completamento dell’orario di servizio articolato su 5 turni settimanali, si suggerisce l’applicazione del principio dei rientri a scalare che consente, in un lungo periodo, l’esecuzione di servizi qualitativamente identici per tutto il personale.

Nel caso in cui la giornata programmata per il rientro coincida con un giorno festivo, in adesione al parere fornito in data 25.5.1996 dalla Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali, non si deve provvedere ad alcun recupero.

Gli uffici che hanno adottato l’orario di servizio articolato su 5 giorni ma che hanno necessità di mantenere attiva la struttura per 7 giorni, avranno cura di quantificare il relativo fabbisogno di personale nei limiti strettamente necessari per assicurare la funzionalità dell’ufficio impegnando a rotazione, tutto il personale.

Si chiarisce che nella settimana lavorativa articolata su 5 giorni i rientri a completamento dell’orario d’obbligo possono essere disposti su due di essi (secondo il principio suggerito dei rientri a scalare); nel caso in cui essi coincidano con il sabato o la domenica si avrà cura che i dipendenti impegnati nella giornata di sabato non siano impegnati in quella di domenica e viceversa, a meno che tale impiego non sia richiesto dai dipendenti stessi.

In ipotesi di settimana lavorativa articolata in 5 giorni il personale impiegato in servizi diversi da quelli del proprio ufficio (ad es. servizi continuativi) espleterà l’orario di servizio previsto nel nuovo impiego.

Nelle ipotesi descritte dal 2° comma dell’art. 8 dell’A.N.Q., appare evidente che nel caso in cui l’Ufficio provveda a pianificare la giornata (o le giornate) di riposo, d’iniziativa o su richiesta, nel rispetto del disposto di cui all’art. 63 della legge 121/81 e successivamente, per necessità di servizio non possa far fruire al dipendente il riposo (o i riposi), l’indicazione del giorno/i in cui andrà fruito il riposo sarà data dal dipendente, a partire dalla settimana successiva.

3. L’art. 15 al co.1 parifica, quanto al diritto di commutazione, esercitabile dal dipendente, sia il lavoro straordinario programmato che quello non programmato, pertanto è al dipendente che compete tale possibilità di scelta. Il comma 4 obbliga, invece, il dirigente dell’Ufficio o del Reparto a provvedere alla commutazione, ed esclusivamente per lo straordinario

programmato, nel caso in cui sia stato completamente utilizzato il monte ore a disposizione dell’Ufficio o il dipendente abbia superato il limite massimo previsto.

Relativamente alla fruizione del giorno o dei giorni di riposo compensativo di cui al 5° comma, si applicano gli stessi principi dettati al precedente punto 2.

4. Si segnala infine la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro straordinario programmato prima dell’inizio dell’attività di lavoro ordinario. Tale interpretazione appare coerente con l’elemento finalistico della norma, diretto al miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia. Sulla pianificazione dei servizi svolti in straordinario programmato si segnala la necessità dell’assoluto rispetto dei vincoli posti dall’art. 13 dell’A.N.Q..

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