Sono pervenute a questa Direzione centrale numerose richieste di chiarimento da parte di Uffici centrali e territoriali inerenti all’oggetto, con le quali si chiede di conoscere se sia applicabile al personale appartenente alla Polizia di Stato il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 17 ottobre 2017, n. 206.
AI riguardo, si evidenzia che il citato decreto n. 206/2017, attuativo delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha abrogato il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione n. 206/2009 (art.10) e ha rivisitato la disciplina delle visite fiscali per tutti i dipendenti pubblici (art. 4).
Le nuove disposizioni, applicabili anche al personale della Polizia di Stato, riguardano, tra l’altro, le fasce orarie di reperibilità e le relative esenzioni.
Nello specifico, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 3 del citato d.m. n. 206/2017, in caso di assenza per malattia le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
In tema di esenzioni, il medesimo decreto ministeriale prevede, inoltre, l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità solo qualora l’assenza del dipendente sia riconducibile a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta, che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834°, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
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stati patologici sottesi o connessi con la situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Si riporta un prospetto riepilogativo di raffronto tra il decreto abrogato e quello vigente:
DM n. 206 del 18.12.2009 (ABROGATO) Art. 2 1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. 2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. |
DM n. 206 del 17.10.2017 (VIGENTE) Art. 4 1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica © plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%. |