Approvato il decreto legislativo di attuazione della Direttiva europea (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (c.d. whistleblowing).
Col termine Whistleblowing si intende possibilità da parte del dipendente pubblico di segnalare un illecito di cui viene a conoscenza nel proprio ambiente lavorativo. Il whistleblower è, quindi, un dipendente della pubblica amministrazione (ma anche di un ente pubblico economico, di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico o un lavoratore di un fornitore della pubblica amministrazione), che segnala comportamenti o situazioni irregolari di interesse generale di cui sia venuto a conoscenza a causa del proprio ruolo istituzionale.
Le tutele del decreto legislativo in esame sono molto ampie e rivolte a coloro che segnalano violazioni di normative nazionali o europee in un contesto pubblico o privato in qualità di:
- dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti, volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.
Il decreto rafforza i principi di trasparenza e responsabilità estendendo il campo di applicazione alle aziende private con una media di più di 50 dipendenti e a settori, come ad esempio quello finanziario, in cui la disciplina trova applicazione a prescindere dalla soglia dell’organico aziendale mediamente occupato nell’anno precedente.
Per i soggetti del settore privato, negli enti con meno di cinquanta dipendenti è consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite ma non la possibilità di ricorrere al canale esterno ed alla divulgazione pubblica.
Le aziende interessate dovranno predisporre canali interni di segnalazione in grado di garantire la necessaria riservatezza.
La segnalazione esterna all’ANAC è infatti consentita solo se:
- sia stato utilizzato preventivamente tale canale interno;
- non sia prevista l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo non sia stato attivato o, se attivato, sia inattendibile sul fronte della riservatezza;
- effettuata la segnalazione, questa non abbia avuto seguito o ci sia l’effettivo rischio di ritorsione;
- la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Il decreto legislativo whistleblowing decorre dal 15 luglio 2023; per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell’ultimo anno in media fino a 249 lavoratori subordinati l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto dal 17 dicembre 2023.