IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA |
|
VISTO |
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato |
VISTO |
il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”; |
VISTA |
la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; |
VISTA |
la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”; |
VISTO |
il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”’, |
VISTO |
l’articolo 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante “Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia”, che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo; |
VISTO |
il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari” e, in particolare, l’articolo 33; |
VISTA |
la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante “Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”, e, in particolare, l’articolo 26; |
VISTA |
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’’’ ; |
VISTO |
il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante “Aumento dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria” ; |
VISTO |
l’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”; |
VISTO |
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa |
VISTO |
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 35, commi 3, 4 e 5-ter e il successivo comma 6, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, e l’articolo 37, sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese; |
VISTO |
il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti |
VISTO |
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fìsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; |
VISTO |
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell ’amministrazione digitale |
VISTO |
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; |
VISTO |
l’articolo 9, commi 1, lettera a), e 1 -ter, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante “Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’Amministrazione della Difesa”; |
VISTO |
il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego |
VISTO |
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”; |
VISTA |
la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all ‘occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro’’, e in particolare l’articolo 19, che riconosce la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; |
VISTO |
il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, e, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; |
VISTO |
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni’’’ ; |
VISTO |
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); |
VISTO |
il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 1-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13- ter, |
VISTO |
il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»’”’, |
VISTO |
il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell ’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 ° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”; |
VISTO |
il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241/90 in materia di autocertificazione e al predetto decreto-legge n. 82/2005 in materia di identità digitale; |
VISTA |
la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”; |
VISTO |
il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare, l’articolo 2, che introduce l’art. 35-ter nel citato d.lgs. n. 165/2001, disciplinando il “Portale unico del reclutamento ”; |
VISTO |
il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative” e, in particolare, l’articolo 2-bis; |
RITENUTO |
ai sensi del citato articolo 2-bis del d.l. n. 198/2022, in considerazione della necessità di assicurare il più celere ripianamento delle carenze organiche attraverso l’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato e al fine di garantire i più elevati livelli di operatività della Polizia di Stato, di semplificare lo svolgimento della procedura concorsuale mediante l’eliminazione delle fasi della prova preselettiva e della valutazione dei titoli nonché rideterminando lo svolgimento della prova scritta, che consisterà in un questionario a risposta multipla; |
VISTO |
il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”; |
VISTO |
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; |
VISTO |
il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi’’’; |
VISTO |
il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fìsici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”; |
VISTO |
il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente “Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”; |
VISTO |
il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103, recante “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato |
VISTO |
il decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2022, recante “Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 16 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15’’’’, in particolare, l’articolo 6, concernente le categorie di documenti non accessibili per motivi di riservatezza del personale o di terzi; |
VISTO |
il decreto del Ministro dell’intemo 9 settembre 2022, n. 168, “ Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi della Polizia di Stato per l’accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla banda musicale’’’’’, |
VISTA |
la nota-circolare n. 1/2022, del 1° luglio 2022, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; |
VISTO |
il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 dicembre 2023, adottato in attuazione dell’articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del Portale unico del reclutamento; |
CONSIDERATA |
la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato; |
DECRETA
ART. 1
Posti a concorso
1. E indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.
2. Nell’ambito dei posti di cui al comma 1, 250 sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio e 250 sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.
ART. 2
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti:
a) n. 5 posti ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo, di cui all’articolo 4, comma 3, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
b) n. 75 posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’articolo 9 del decreto- legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
c) n. 30 posti agli ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell’articolo 1005, comma 11, del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) n. 15 posti a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all’articolo 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l’ordine della graduatoria finale di merito.
ART. 3
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità di condotta previste dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; la valutazione comprende l’accertamento dell’attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver compiuto il 28° anno di età. Tale limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite d’età per il personale appartenente alla Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando. Per i candidati appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite d’età è di trentantrè anni;
e) essere in possesso dei requisiti di efficienza fìsica, idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per l’accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato di cui al decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, e dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando, ai fini dell’idoneità, l’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti;
f) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego prevista dall’ari. 32-quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o che hanno assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. Non sono altresì ammessi a partecipare al concorso coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.
3. Non sono, infine, ammessi a partecipare coloro che:
a) sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
b) sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall’impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l’irrogazione della stessa sanzione;
c) in analogia al disposto dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell’articolo 94 del citato d.P.R n. 3/1957.
4. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del titolo di studio richiesto per l’accesso, di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, che, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova.
5. I requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del citato d.lgs. n. 95/2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.
6. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l’espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni.
7. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
8. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall’impiego con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
9. L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta in qualunque momento con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
ART. 4
Domanda di partecipazione – modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.myci.sov.it.
2. La citata domanda deve essere compilata e trasmessa utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it, accessibile attraverso link di reindirizzamento presente sul citato Portale unico del reclutamento.
3. A quest’ultima procedura informatica il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPIE)), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia digitale (ACID), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;
b) Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE’ con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica).
Si potrà accedere con tre modalità:
1) “Desktop” — si accede con pc a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il “Software CIE’-,
2) “Mobile” — si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell‘app “Cie ID” e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) “Desktop con smartphone” – si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID”.
4. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.
ART. 5
Compilazione della domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se concorre per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o reparto in cui presta servizio;
g) se concorre per i posti riservati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva. A tal fine, il candidato in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4, comma 3, n. 3), del citato d.P.R. n. 752/1976, dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere le prove d’esame;
h) se concorre per i posti riservati di cui, rispettivamente, all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva;
i) il diploma di istruzione secondaria superiore conseguito o da conseguire entro la prima prova d’esame, con l’indicazione dell’istituto che lo ha rilasciato e della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura online;
j) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
k) di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o di non aver assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;
l) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
m) di non essere stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
n) di non essere stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall’impiego ovvero di non essere sottoposto a procedimento disciplinare per l’irrogazione della stessa sanzione;
o) di non essere o essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari, per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;
p) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause, diverse dall’inidoneità psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
q) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
r) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I titoli di cui alla lettera q) del precedente comma 1 non saranno presi in considerazione e non costituiranno in ogni caso oggetto di valutazione, se non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso.
3. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata, con apposita comunicazione al Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps035.0601 (a),peeps.interno.it, a cui, in caso di variazione della PEC, allegare in copia un proprio documento di identità valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l’Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal fine il suddetto indirizzo PEC.
4. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da parte dei candidati, ovvero da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici non imputabili all’ Amministrazione stessa.
ART. 6
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso per l’accesso al ruolo degli ispettori, nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, è composta da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore che la presiede, da due funzionari della Polizia di Stato della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e da due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria di secondo grado.
2. Il Presidente ed i componenti della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della Commissione esaminatrice.
3. I componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale della Commissione esaminatrice, salvo motivata impossibilità.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della Commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’interno – Comparto Ministeri.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo, in caso di esigenze sopravvenute, sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente bando si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.
ART. 7
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
– prova scritta;
– accertamento dell’efficienza fisica;
– accertamenti psico-fisici, ove previsti;
– accertamento attitudinale;
– prova orale.
2. L’Amministrazione può procedere, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, alla verifica dell’efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali anche dopo la prova orale e, comunque, nell’ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati al comma 1 comporta l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale “con riserva”.
ART. 8
Prove d’esame
1. Le prove d’esame del concorso consistono in una prova scritta e una prova orale.
2. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario, generato utilizzando una banca data con quesiti a risposte a scelta multipla, sulle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale e diritto costituzionale.
3. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) nozioni di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
4. La prova orale comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.
5. L’accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, dall’inglese all’italiano, senza l’ausilio del dizionario, e in una conversazione.
6. L’accertamento della conoscenza dell’informatica è diretto a verificare la preparazione nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di supporto all’attività d’ufficio.
ART. 9
Svolgimento della prova scritta
1. Le modalità di svolgimento della prova scritta sono stabilite dal presente bando in deroga a quanto stabilito dall’articolo 35 del decreto del Ministro dell’interno del 9 settembre 2022, n. 168.
2. La prova scritta si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario che sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, il giorno 06 maggio 2025, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. La mancata presentazione del candidato alla prova scritta determina l’esclusione di diritto dal concorso.
4. La banca dati contenente 5.000 quesiti, suddivisi in 2.000 di diritto penale, 2000 di diritto processuale penale e in 1.000 di diritto costituzionale, sarà pubblicata, almeno venti giorni prima dell’inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it.
5. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica domanda con 5 risposte, delle quali una sola è esatta.
6. Il questionario contiene n. 100 quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell’articolo 8, comma 2, a cui i candidati dovranno rispondere entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla Commissione esaminatrice, che ne darà atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova, pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it.
7. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido documento di identità.
8. I candidati non possono avvalersi, durante la prova scritta, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Inoltre, non è consentito portare apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni cellulari e qualsiasi altro strumento informatico, telematico e fotografico. E vietato, altresì, portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere. Il candidato che viola tali disposizioni è escluso dal concorso.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.
10. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
11. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova scritta sono pubblicate sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it le “Modalità per lo svolgimento della prova scritta”,
ART. 10
Esito della prova scritta
1. La correzione anonima degli elaborati della prova scritta, l’attribuzione del relativo punteggio, e il successivo abbinamento all’identità del loro autore, sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando processi ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi di un sistema informatizzato, messo a disposizione dall’Amministrazione della pubblica sicurezza, la Commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati che hanno partecipato alla prova scritta, sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. Sono ammessi al prosieguo della procedura concorsuale, in base all’ordine decrescente dell’elenco di cui al precedente comma, i primi 4.500 candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio uguale a quello dell’ultima posizione utile.
4. L’elenco dei candidati sarà pubblicato in forma integrale ed anonima sul sito web istituzionale www. poliziadìstato. it, mentre la documentazione relativa alla prova scritta di ciascun candidato sarà visionabile nell’area personale riservata all’indirizzo web https://concorsionline.poliziadistato.it.
5. I candidati che hanno superato la prova scritta sono ammessi agli accertamenti dell’efficienza fisica, a quelli psico-fisici ed attitudinali.
ART. 11
Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica
1. La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti dell’efficienza fìsica, psicofisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima della data di inizio degli accertamenti stessi, sul sito web istituzionale www. poliziadìstato. it.
2. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
ART. 12
Svolgimento della prova di efficienza fisica
1. La Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica è composta da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a dirigente superiore, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore a vice questore o qualifiche equiparate, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro” con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’interno-Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell’efficienza fisica i candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:
PROVA |
UOMINI |
DONNE |
NOTE |
Corsa 1.000 m. |
Tempo max 3’ 55” |
Tempo max 4’ 55” |
— |
Salto in alto |
1,20 m |
1,00 m |
Max 3 tentativi |
Piegamenti sulle braccia |
n. 15 |
n. 10 |
Tempo max 2’ senza interruzioni |
4. Il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso. Il mancato superamento, anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici, determina l’esclusione dal concorso per inidoneità, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.
5. Le “Modalità relative allo svolgimento delle prove di efficienza fìsica” sono pubblicate sul sito yveb istituzionale www.poliziadistato. it almeno sette giorni prima dell’inizio delle stesse.
6. Il giorno di presentazione alle suddette prove di efficienza fìsica, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un valido documento di identità e devono altresì consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera, conforme al decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in “medicina dello sport”.
7. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
ART. 13
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’efficienza fisica, con la sola eccezione dei candidati appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una Commissione nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’interno – Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza.
3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalità e i tempi indicati nelle “Modalità per l’accertamento dei requisiti psico-fìsici che saranno pubblicate sul sito www.poliziadistato. it, almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
4. All’atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di identità e consegnare, a pena dell’esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:
-certificato anamnestico, sottoscritto dal medico di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall’interessato. In proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
-esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identificativo regionale;
-esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identificativo regionale:
- esame emocromocitometrico con formula;
- esame chimico e microscopico delle urine;
- creatininemia;
- gamma GT;
- glicemia;
- GOT (AST);
- GPT (ALT);
- HbsAg;
- Anti HbsAg;
- Anti Hbc;
- Anti HCV;
- uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.
5. La Commissione potrà, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medicolegale, Teffettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili. Il candidato che non intenda sottoporvisi è giudicato non idoneo.
6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7% e non superiore al 22% per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12% e non superiore al 30% per le candidate di sesso femminile;
c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell’organismo non inferiore al 40% per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28% per le candidate di sesso femminile;
e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermctropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per f astigmatismo composto e l’astigmatismo misto.
7. Costituiscono cause di inidoneità per l’assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 7-quinquies, del citato d.lgs. n. 95/2017, le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. Parimenti costituiscono causa d’inidoneità l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuale o pregresso.
8. I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fìsici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.
9. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
ART. 14
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei all’accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia saranno sottoposti alla verifica del possesso delle qualità attitudinali da parte di una Commissione nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, con qualifiche non superiori a quella del Presidente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’interno – Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Negli accertamenti attitudinali i candidati sono sottoposti ad un’ indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a verificarne l’attitudine allo svolgimento dei compiti connessi all’attività di polizia.
4. Gli accertamenti sono articolati in due distinte fasi:
a) fase istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi necessari per la formazione della decisione finale. Tale fase sarà condotta separatamente da:
-
-
- funzionari della carriera dei funzionari tecnici di polizia del ruolo degli psicologi, mediante somministrazione di una batteria di test composta da uno o più test psicometrici relativi alle categorie di cui all’art. 24, comma 7, lettera a) del D.M. 168/2022;
- funzionari appartenenti ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, individuati, preferibilmente, tra gli appartenenti al ruolo che espleta funzioni di polizia, mediante conduzione di un’intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all’esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento, anche alla luce delle indicazioni fomite nella “relazione psicologica’”. Gli esiti dell’intervista sono riportati in una “scheda di valutazione attitudinale
-
b) fase costitutiva, nella quale la Commissione di cui al comma 1, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase di cui alla precedente lettera a), valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assume le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali, alle potenzialità indispensabili all’espletamento delle mansioni e delle funzioni e all’assunzione delle relative responsabilità.
5. Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, su proposta della Commissione per gli accertamenti attitudinali e previa valutazione della Direzione centrale di sanità, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni della carriera dei funzionari di Polizia.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi a una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
7. I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.
8. Le “Modalità per l’espletamento degli accertamenti attitudinali’’’ saranno pubblicate sul sito web istituzionale ww.poliziadistato. it, almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
ART. 15
Convocazione alle prove orali e relativo svolgimento
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono convocati alle prove orali, da diario che sarà pubblicato sul sito web istituzionale www. poliziadistato. it il giorno 15 luglio 2025.
2. L’ammissione alla prova d’esame orale è comunicata al candidato, assieme all’indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.
3. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
4. Le sedute dedicate alla prova orale sono svolte in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.
5. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato.
6. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si svolge la prova.
7. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per la suddetta prova orale sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.
ART. 16
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d’esame scritte e orali sono invitati a far pervenire al Ministero dell’interno- Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e di quelli di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo dipps035.0601@peeps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo.
ART. 17
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori
- 1. Espletate le prove d’esame, scritta e orale, la Commissione elabora la graduatoria finale di merito, secondo l’ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta, con il voto conseguito nella prova orale.
- 2. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è approvata la graduatoria e sono dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei posti previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, nonché dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
- 3. A parità di merito, l’appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermo restando l’eventuale possesso di titoli di preferenza compatibili di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e di cui alle altre disposizioni speciali di legge.
- 4. Nell’aliquota riservata al personale della Polizia di Stato, a parità di punteggio prevalgono, nell’ordine, la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, la posizione nel ruolo al momento della formazione della graduatoria.
- 5. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se ne darà avviso sul Portale unico del reclutamento, con valore di notifica a tutti gli effetti.
ART. 18
Corso di formazione iniziale per l’immissione nel ruolo degli ispettori
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori e saranno avviati a frequentare il corso di formazione di cui all’art. Ili, comma 1, del decreto ministeriale 9 settembre 2022, n. 168.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare sono collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981, e 28 della legge n. 668 del 1986.
3. Al termine del corso, l’assegnazione ai servizi d’istituto è effettuata secondo le modalità di cui all’articolo 111, comma 4, del decreto ministeriale 9 settembre 2022, n. 168.
4. Gli allievi vice ispettori della Polizia di Stato, al termine del corso di formazione previsto, sono assegnati presso sedi di servizio diverse dalla provincia di origine e da quella di residenza posseduta alla data di scadenza del bando di concorso.
5. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), verranno assegnati come prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta Provincia autonoma.
ART. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il Titolare del trattamento è il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con sede in Piazza del Viminale 1, IT-00184, Roma.
Il Punto di contatto è la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio concorsi, che può essere contattato ai seguenti recapiti:
email: dipps.uffconcorsi@poliziadistato.it;
pec: dipps035.0600@pecps.interno.it.
b) il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Ministero dell’interno, Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza del Viminale 1, IT-00184, Roma, raggiungibile ai seguenti indirizzi:
email: responsabileprotezionedati@interno.it;
pec: rdp@pec.intemo.it.
c) il trattamento è finalizzato all’eventuale instaurazione del rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto del Ministro dell’interno 9 settembre 2022, n. 168, nella legge 1° febbraio 1989, n. 53 e nel decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198;
d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e/o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali. predetto corso di formazione, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta Provincia autonoma.
4. Ai candidati sono riconosciuti, tra gli altri, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
5. Il trattamento dei dati personali e particolari contenuti nel portale https://concorsionline.poliziadistato.it è regolato dall’articolo 11 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia del 28 dicembre 2023.
ART. 20
Accesso ai documenti amministrativi
1. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2022.
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps017.0200@peeps.interno.it
3. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps017.0302@peeps.interno.it.
4. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps035.0601@peeps.interno.it.
ART. 21
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso sul Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www. inpa.gov.it, nonché sul sito web istituzionale www.poliziadistato. it.
ART. 22
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, tutte le comunicazioni, i provvedimenti e le disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale ww. poliziadistato. it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.inpa.sov.it, nonché sul sito web istituzionale www. poliziadistato. it.
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.