Dal 1° gennaio 2023, il Bonus Infissi (per le spese di sostituzione) gode di una detrazione fiscale o credito d’imposta al 90% se rientra nei lavori trainati associati a quelli trainanti del Superbonus, mentre resta al 50% se eseguito come singolo intervento di ristrutturazione o risparmio energetico.
Il DL Aiuti Quater e la Legge di Stabilità hanno infatti modificato aliquote e scadenze per molte detrazioni edilizie, nelle quali rientrano anche le percentuali di sconto IRPEF (o credito d’imposta) per lavori rientranti dell’Ecobonus o Super Ecobonus.
La detrazione IRPEF per la sostituzione semplice di finestre ed infissi (Ecobonus ordinario) può essere richiesta entro il limite di 60mila euro (per acquisto e installazione) nella misura del 50% della spesa sostenuta a partire dal 1° gennaio (dichiarazione dei redditi 2024).
Se non ci sono i requisiti di efficientamento energetico, la sostituzione degli infissi può comunque rientrare nel più classico Bonus Ristrutturazione sempre al 50% ma fino ad un massimale di spesa di 96mila euro.
Per i lavori di sostituzione infissi che invece rientrano in un progetto di Superbonus (come interventi trainati), si possono verificare due casistiche:
se riguardano un progetto rientrato per tempistiche nelle vecchie regole 2022, le spese andranno riportate nel modello 730/2023 con detrazione fiscale spettante ancora del 110%;
se la sostituzione degli infissi si realizza nel 2023 nell’ambito del Superbonus, il credito d’imposta o la detrazione IRPEF in dichiarazione saranno calcolati al 90%.
In tutti i casi, per individuare il periodo d’imposta di riferimento fa fede:
la data dell’effettivo pagamento (applicando il criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
la data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Per ottenere l’agevolazione fiscale è necessario che la spesa sia sostenuta:
in relazione ad edifici già esistenti (vengono quindi escluse abitazioni in corso di costruzione e non ancora accatastate);
per la sostituzione di finestre ed infissi già presenti;
per lavori che comportino un aumento dell’efficienza energetica dell’abitazione;
per infissi, finestre e serramenti che rispettino i requisiti tecnici di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m 2K, definiti dal DM Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successive modifiche.
Se si accede al Bonus Infissi tramite Ristrutturazione, Ecobonus o Superbous, per beneficiare della detrazione IRPEF nel modello 730 è sempre necessario inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori all’ENEA la documentazione richiesta caso per caso. Essenzialmente, si tratta dei dati sugli interventi di riqualificazione energetica svolto (sul portale ENEA si articolano in Ecobonus e Bonus Casa). In via generale, per il Bonus Infissi possono servire:
asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal D.M. 26/1/10 o, in alternativa, una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche di trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi;
scheda informativa semplificata (allegato F al “decreto edifici”);
in caso di lavori su parti comuni, un attestato di qualificazione energetica e scheda informativa.
Per accedere al servizio su bonusfiscali.enea.it è necessario autenticarsi con SPID o CIE (Carta d’identità Elettronica).