Bonus per madri e genitori che lavorano

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Ultimo aggiornamento 22/03/2024

Si riporta il testo della circolare n. 750-Uff.6, prot. 0020032 del 19 marzo 2024:

“La legge n. 213/2023 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2024 e bilancio pluriennali per il triennio 2024-2026” ha introdotto all’articolo 1, commi 180 e 181, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri:

  • di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (art. 1 comma 180);
  • di due figli, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, per il periodo di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 181). Per tale casistica l’esonero di cui trattasi è riconosciuto per il corrente anno in via sperimentale.

Sulla concreta applicazione della norma è intervenuta l’INPS che ha fornito istruzioni operative con circolare n. 27 del 31.1.2024.

Circa la verifica del requisito l’INPS ha chiarito che lo stesso si cristallizza:

alla data di nascita del terzo figlio per le lavoratici di cui al comma 180;
alla data di nascita del secondo figlio per le lavoratrici di cui al comma 181.
Si precisa inoltre che la misura dell’esonero di cui sopra è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui. In proposito si ritiene utile chiarire che, comunque, l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta pari al 100% (art. 1, comma 182 legge 213/2023).

Si comunica altresì che per consentire il riconoscimento del beneficio, che spetta a decorrere dal 1° gennaio 2024, NoiPA ha avviato le attività per l’adeguamento del sistema e che l’attribuzione dell’esonero avverrà a seguito di segnalazione da parte degli Uffici che gestiscono la partita stipendiale delle dipendenti.

Ciò premesso, il personale interessato dovrà far pervenire al proprio Ufficio Amministrativo-contabile la domanda per l’applicazione del beneficio corredata di tutte le informazioni utili alla segnalazione sul sistema dei dati relativi ai propri figli, comprensiva, pertanto anche del codice fiscale degli stessi.

Si fa presente inoltre che, come indicato nel messaggio 035/2024 del 11.3.2024 di NoiPA, la funzionalità di cui si è detto sarà rilasciata nell’applicativo Gestione Stipendi nel prossimo mese di aprile e consentirà di applicare l’esonero a decorrere dalla rata di maggio 2024, con decorrenza 1/1/2024.

Nelle more, qualora gli Uffici competenti siano già in possesso delle domande di applicazione del beneficio in parola, potranno da subito intervenire nella funzione di Anagrafica Unica – Lista Familiari, provvedendo ad inserire, se non già presenti, i codici fiscali dei figli per i quali spetta la decontribuzione.

Tale attività, come precisato nel suddetto messaggio NoiPA, è propedeutica alle informazioni che dovranno essere comunque inserite nella funzionalità che dovrebbe essere messa a disposizione a decorrere dal mese di aprile p.v. Si raccomanda, pertanto, a codesti Uffici di adoperarsi in tal senso.

Allo scopo si allega un modello fac-simile che potrà essere utilizzato da parte delle dipendenti qualora la richiesta non sia già stata presentata o non contenga tutte le informazioni necessarie.

Al fine di garantire la corretta e celere applicazione del beneficio in oggetto codesti Uffici sono pregati di dare la più ampia e necessaria informazione a tutto il personale amministrato.

La presente circolare è disponibile sul portale di questo Ufficio all’indirizzo http://10.119.182.2/PortaleTep/index.php link Servizio TEP”.

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