Bonus psicologo 2025

50

Con il Messaggio n. 2460 dell’11 agosto 2025, sono state diramate le prime indicazioni in merito al c.d. Bonus psicologo previsto dall’articolo 1-quater, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Si tratta di un aiuto economico “volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica”, ma confermato anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria da Covid-19, a riprova dell’importanza di proteggere la salute mentale e il benessere psicologico dei cittadini, a fronte della perdurante e crescente diffusione di disturbi psichici tra la popolazione.

L’INPS rende noto, in particolare, che – nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 – è stato pubblicato il decreto del Ministro della Salute, emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 10 luglio 2025, recante “Ripartizione delle risorse relative al cd. “bonus psicologo” per le annualità 2024 e 2025, nonché introduzione di correttivi volti all’efficiente utilizzo del contributo”.

Possono usufruire del bonus in parola le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico (art. 3 del citato decreto 10 luglio 2025).

Il beneficio può essere utilizzato per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato la propria adesione all’iniziativa al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (art. 4 del D.I. 10 luglio 2025).

L’importo massimo attribuibile a ciascun beneficiario è di complessivi 1.500 euro; vengono riconosciuti fino a 50 euro per seduta.

Sarà possibile presentare domanda per il c.d. Bonus psicologo a partire dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025.

Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”.

L’INPS ricorda poi che, come previsto dal D.I. 10 luglio 2025, al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di un’ISEE (attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ovviamente in corso di validità, non superiore a 50.000 euro.

 

Advertisement