Circolare INPS N.7-2022. Obblighi contributivi fuori ruolo ex l.1114-1962

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Ultimo aggiornamento 14/02/2023

Circolare INPS n. 7 del 14.01.2022. Obblighi di contribuzione durante il periodo di collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici per assumere un impiego o per l’espletamento di un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea.

Si fa seguito alla circolare n. 333-G/Div.1-Sett.6/aagg.72 del 2 aprile 2015 e ai messaggi n.11/2021 del 25 marzo 2021 e n. 6/2021 del 22 febbraio 2022, contenenti le disposizioni normative ed applicative in ordine agli obblighi contributivi del personale della Polizia di Stato collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi della L. 1114/ 1962, per fornire, per la parte di competenza, un primo riscontro ai quesiti che pervengono allo scrivente in merito al contenuto della circolare INPS n. 7 del 14 gennaio 2022.

Com’è noto l’articolo 2, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, prevede che l’impiegato collocato in fuori ruolo sia tenuto a versare all’Amministrazione cui appartiene l’importo dei contributi a suo carico, di cui all’art. 57 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, ai fini del computo degli stessi agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza.

A tal proposito l’INPS ha più volte chiarito che ‘“/ tempo trascorso in tale posizione è interamente tutelato agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza, per cui l’Amministrazione di appartenenza del lavoratore interessato — obbligato al versamento della ritenuta a proprio carico all’Amministrazione di appartenenza — con la quale il rapporto di lavoro non deve interidersi interrotto, è tenuta al versamento della relativa contribuzione”.

Tuttavia, con la circolare n. 7/2022, nel solco di una ricostruzione giuridica della Corte di Giustizie dell’Unione europea, l’INPS ha rivisto le predette disposizioni e chiarito che:

  • il personale fuori ruolo ex L. n.1114/62, impiegato presso le Istituzioni dell’Unione Europea, è esonerato dal versamento dei contributi previdenziali nazionali essendo iscritto a fondo pensionistico UE;
  • eventuali contribuzioni versate in favore del sistema previdenziale nazionale potranno essere recuperate presso l’INPS con specifica procedura, retroattiva a dieci anni;
  • il dipendente potrà far valere la contribuzione UE in ambito nazionale e viceversa.
    L’Istituto ha precisato, quindi, che per il personale interessato: > la tutela ai fini pensionistici è assicurata esclusivamente dal Fondo dell’Unione e che pertanto nessuna contribuzione ai fini pensionistici è dovuta all’ Amministrazione di appartenenza; > i contributi in oggetto, già versati dall’ Amministrazione per il personale collocato in fuori ruolo, potranno essere rimborsati dall’Istituto previa richiesta di restituzione, nei limiti della prescrizione decennale.

Inoltre, ha fornito indicazioni per definire le modalità di rimborso della contribuzione già versata e la facoltà di trasferimento dei diritti pensionistici sia nell’ambito del sistema previdenziale nazionale sia in quello comunitario, significando ulteriormente che permangono comunque gli obblighi contributivi ai fondi ex ENPAS e relativi al trattamento di previdenza (TFS) e alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo credito).

La circolare di cui sopra limita il proprio ambito di disciplina ai rapporti di impiego o incarico temporaneo presso le sole Istituzioni europee presso le quali sia vigente lo Statuto dei funzionari e degli agenti dell’Unione europea, e relativa speciale tutela previdenziale, di cui al Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) del 1962 (Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica).

Tenuto conto della portata innovativa: della circolare, a seguito di opportuni approfondimenti, dopo tale preliminare ricostruzione, l’INPS ha chiarito quali siano le Istituzioni, gli Organi, le Agenzie e le Imprese europee presso le quali è vigente lo Statuto dei funzionari e degli agenti dell’Unione europea ed ha precisato che per tale personale trova applicazione la disciplina del Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) del 1962.

Tutto ciò premesso, in considerazione del fatto che il personale della Polizia di Stato collocato in posizione di fuori ruolo ex. L.1114/62, attualmente, è gestito nella procedura NoiPA mediante unico codice di segnalazione che consente il calcolo, versamento e dichiarazione di tutta la contribuzione dovuta, si invitano codesti Uffici a sospendere temporaneamente la richiesta, ai dipendenti interessati, di restituzione della contribuzione ai fini pensionistici (INPDAP) calcolata dal sistema, nelle more dello scioglimento della riserva da parte di NoiPA in merito alla creazione di un nuovo codice di segnalazione.

Si evidenzia, infine, che sono tutt’ora in corso gli approfondimenti con l’Istituto previdenziale per conoscere la decorrenza dei termini prescrizionali stabiliti dalla circolare e le corrette modalità per procedere ad inoltrare la richiesta di restituzione della contribuzione ai fini pensionistici, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore, al fine della successiva regolarizzazione con l’interessato.

Nell’allegare alla presente copia della circolare cui si fa riferimento e l’elenco degli organismi di cui sopra, si invita ad informare il personale interessato precisando altresì che saranno forniti maggiori dettagli operativi con successive comunicazioni.

Circolare INPS N.7-2022. Obblighi contributivi fuori ruolo ex l.1114-1962

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