Circolare n. 850/A del 19 giugno 2023 – modifiche regolamento di servizio – art. 48 bis

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DPR 21 aprile 2023, n. 66 “Regolamento recante modificazioni al regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782″. Applicazione dell’articolo 48-bis “Misure da adottarsi in presenza di disagio psico-sociale”.

Nella G.U. n. 133 del 9 giugno u.s. è stato pubblicato il dPR 21 aprile 2023, n. 66, avente ad oggetto “Regolamento recante modificazioni al regolamento di servizio dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782”, con il quale si introduce l’art. 48-bis “Misure da adottarsi in presenza di disagio psico-sociale.”.

Il provvedimento in questione nasce dall’impegno costante per la promozione della salute del personale della Polizia di Stato e dall’esigenza di potenziare le strategie di gestione del malessere psicologico, che hanno condotto ad una riflessione sull’assetto ordinamentale, facendo maturare al Tavo/o per la gestione e la prevenzione delle cause di disagio nel personale della Polizia di Stato! la necessità di dotarsi di un nuovo strumento normativo, capace di dare impulso ad un sostanziale cambiamento nella modalità di rappresentazione e gestione del disagio.

La norma, in vigore dal 24 giugno p.v., definisce le modalità di impiego in servizio del personale che versi in condizioni di malessere, correlate ad una situazione di disagio psico-sociale, anche a seguito di attività di servizio, e da intendere come uno stato di perturbamento psichico reattivo, che comunque consenta lo svolgimento dei compiti non implicanti il porto dell’armamento in dotazione individuale.

Agli operatori di Polizia, in ragione dei compiti svolti e dei potenziali fattori di rischio lavorativo, sono richieste doti di equilibrio e di serenità che possono transitoriamente essere minate da vicende personali e/o fatti di servizio a contenuto psicotraumatico.

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L’obbligo morale dell’ Amministrazione, prima ancora che giuridico, è quello di consentire al personale, in tali situazioni, di gestire adeguatamente e di superare al meglio i momenti difficili, evitando di dissipare professionalità e profili esperienziali che rappresentano una delle più importanti ricchezze dell’Istituzione.

Con l’introduzione della nuova fattispecie, il personale interessato potrà essere | impiegato, per un periodo circoscritto di tempo, in servizi interni e non operativi, che non presuppongano l’impiego di armi, in modo da svolgere attività lavorative compatibili con la propria condizione, evitando l’applicazione della misura più gravosa dell’art. 48 del dPR 782/85.

A quest’ultimo articolo del Regolamento di servizio si continuerà, invece, a fare ricorso negli altri casi attualmente previsti (malattie psichiche anche sospette, accessi convulsivi, ecc.), considerando che, nelle situazioni di disagio psico-sociale, da porre in relazione con particolari eventi di vita, difficoltà familiari o relazionali o con eventi di servizio potenzialmente traumatici, la sospensione dal servizio correlata con l’applicazione dell’art. 48 potrebbe produrre ricadute di ordine economico e psicologico, a causa della perdita di una rete di sostegno relazionale, così concorrendo all’aggravamento dello stato di disagio.

La valenza del provvedimento si riconosce nella possibilità di graduare l’intervento di fronte a condizioni incidenti sulla sfera psichica che non rientrino nell’ambito della franca psicopatologia, disponendo di una procedura che non implica necessariamente, in relazione al ritiro dell’armamento, la sospensione dal servizio, ma è volta a conciliare le esigenze di funzionalità dell’ Amministrazione con la finalità di recupero della piena capacità operativa dei soggetti destinatari.

In quest’ottica, si raccomanda che confluiscano nella procedura di seguito illustrata quei casi in cui si appalesa o si sospetta una condizione di disagio psico-sociale, attualmente fatti rientrare nell’applicazione dell’art. 6 del APR 359/1991 , che non prevede l’attivazione del percorso di sostegno.

Nella procedura in argomento, la valutazione relativa all’eventuale sussistenza dello stato di perturbamento psichico reattivo è posta in capo al funzionario medico in servizio presso l’Ufficio sanitario competente per territorio.
Il predetto funzionario procederà all’accertamento in questione previa richiesta del dirigente dell’ufficio/comandante del reparto di appartenenza del dipendente, nella quale siano esplicitate le motivazioni della stessa, con particolare riferimento alle problematiche conosciute, alle condotte tenute dall’interessato, compresi i rapporti con superiori e colleghi di lavoro.

La valutazione comprenderà un approfondito colloquio clinico, tenendo anche conto di eventuali referti di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici.

Il funzionario medico, nel corso della valutazione, ove ritenga, potrà richiedere il supporto di uno psicologo della Polizia di Stato o convenzionato con l’ Amministrazione, che procederà al colloquio psicologico.

Qualora venga accertata la situazione di disagio psico-sociale, il medico della Polizia di Stato invierà un provvedimento di conferma all’ufficio richiedente, ai fini del ritiro delle armi in dotazione all’interessato, in base a quanto previsto al comma 4 e con le modalità di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 48-bis, indicando il termine per la revisione del quadro clinico, che non dovrà in ogni caso superare i 60 giorni dal momento dell’accertamento.

Tale procedura potrà essere reiterata, con le stesse modalità e i medesimi termini, per una durata massima complessiva di 180 giorni. considerando che, al momento del primo accertamento della condizione di disagio nonché all’atto delle successive valutazioni, il funzionario medico dovrà proporre al dipendente l’adesione ad appositi percorsi di sostegno psicologico, da seguire affidandosi a psicologi della Polizia di Stato o convenzionati con l’ Amministrazione o ancora a psicologi di fiducia esterni.

Quando il medico, nell’arco del periodo temporale di 180 giorni, verifichi la cessazione della situazione di disagio, esprimerà il nulla osta alla riconsegna dell’armamento. tenendo in debito conto gli esiti del percorso di sostegno psicologico seguito dall’interessato.

Nel caso in cui, invece, trascorsi i 180 giorni complessivi, le condizioni del dipendente dovessero risultare invariate e non sussistessero, perciò, i requisiti per la riconsegna delle armi, il medico della Polizia di Stato dovrà inviare lo stesso alla competente Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato, appositamente istituita ai sensi dell’art. 48-quater.

La Commissione ha facoltà di prorogare la misura del ritiro dell’arma di ulteriori 90 giorni, entro i quali dovrà rilasciare il nulla osta alla riconsegna della stessa o, in alternativa, inviare il dipendente alla competente Commissione medica ospedaliera per la determinazione dell’idoneità al servizio d’istituto e l’applicazione del quarto comma dell’art. 48 del Regolamento di servizio (APR 782/85), secondo le consuete procedure.
Rimandando la definizione delle modalità attuative dei percorsi di sostegno psicologico di cui all’art. 61 bis del Regolamento di servizio, introdotto anch’esso con il dPR 66/2023, ad apposite circolari esplicative, da emanare a breve termine a cura della Direzione Centrale di Sanità, si sottolinea la rilevanza della modifica normativa descritta nell’ambito della tutela della salute psicofisica del personale della Polizia di Stato, a dimostrazione dell’incessante impegno dell’Amministrazione in tal senso, e si invita all’applicazione della stessa in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti.

PDF Circolare n. 850A del 19 giugno 2023

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