Commissione paritetica – cambi turno e servizi esterni – seduta del 30 ottobre 2000

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Ultimo aggiornamento 03/08/2020

In data 30 ottobre 2000 si è riunita la Commissione paritetica chiamata ai sensi dell’art. 25 del 2° Accordo Nazionale Quadro ad esprimere un parere vincolante sulle controversie insorte sull’applicazione in sede periferica degli artt. 20 e 21 del citato ANQ.

All’ordine del giorno c’erano:

– cambi turno;

– indennità servizi esterni.

INTERPRETAZIONE DELL’ART. 21 DELL’ANQ: Cambi di turno

L’art. 6 comma 4 del 2° ANQ dispone la pianificazione settimanale dei turni di servizio. Obiettivo principe, così come indicato ai commi 1 e 2 ex art. 6, è il conseguimento della piena efficienza del servizio ed il sereno svolgimento del medesimo; pertanto presso ogni Ufficio deve settimanalmente essere predisposta ed affissa all’albo la programmazione dei turni di servizio secondo le modalità definite con l’informazione preventiva che il dirigente invia alle OO.SS. per comunicare quali tra le tipologie d’orario, indicate dagli artt. 7 e 8 dell’ANQ, intende adottare.

In relazione a ciò la Commissione ha ritenuto che non dà luogo al compenso in argomento la modifica dell’orario di servizio disposta in sede di programmazione settimanale per non più di una volta a settimana per ciascun dipendente, seguendo criteri di rotazione.

Una volta definita la pianificazione ogni successiva variazione di turno darà luogo al compenso previsto e si applica il limite fissato dall’art. 7 comma 6 lett. b.

Per i servizi continuativi la variazione dell’orario deve essere determinata da un’oggettiva esigenza di servizio e deve produrre una modifica dell’articolazione dell’orario di servizio (es. soppressione di un quadrante); senza oggettive esigenze di servizio non può darsi corso ad un mero trasferimento del dipendente in un quadrante diverso rispetto alla sua prevista turnazione.

La Commissione ha ritenuto che non danno luogo alla corresponsione del citato emolumento:

a) l’anticipo o il posticipo di un massimo di due ore del turno individuale di servizio in quanto il concetto di fascia oraria così come comunemente inteso (mattutina, pomeridiana, serale) appare pienamente rispettato nell’ambito del turno ipotizzato (da 8/14 a 7/13, 6/12).

b) Laddove venga adottato un orario 8/14-14/20 le aliquote di personale da impiegare in relazione alle necessità di servizio vengono determinate nella programmazione settimanale dal dirigente; pertanto l’impiego ripetuto nella medesima fascia oraria (es. più volte nel turno 14/20 o 8/14) non figura un cambio turno.

Nel ribadire che la modifica dell’orario disposta in sede di programmazione per l’esecuzione di un servizio conosciuto prima non dà luogo al cambio turno si è ritenuto utile precisare che, qualora per sopravvenute esigenze si renda necessario impiegare in tali servizi ulteriori aliquote di personale, che nella pianificazione settimanale erano impegnate in turni diversi o in riposo settimanale, per queste ultime la variazione del turno darà luogo al compenso relativo. Parimenti dicasi per i servizi di O.P. non prevedibili, che seppur disposti con ordinanza questorile ex art. 37, poiché attuati dopo la programmazione, andranno necessariamente ad incidere sulla pianificazione dei servizi, la cui modifica determina l’attribuzione del compenso in narrativa.

E’ il caso della chiamata in servizio del personale collocato in riposo settimanale (art. 63 comma 5 legge 121/81) in base alla pianificazione settimanale ex art. 6 comma 4 che fruirà del beneficio economico e recupero del riposo entro le quattro settimane.

Per i servizi continuativi la Commissione ha ritenuto di dover attribuire il compenso de quo solo alla variazione del primo turno considerando i turni a seguire la logica conseguenza della iniziale modifica.

INTERPRETAZIONE DELL’ART. 20: compenso per l’attività di intervento

Al dipendente che, pur non essendo reperibile, per esigenze di servizio è chiamato ad intervenire sul luogo di lavoro spetta il compenso per l’intervento unitamente a quello di reperibilità. Tale riconoscimento avverrà successivamente mediante l’istituto della ratifica, ferme restando le quantità numeriche attribuite trimestralmente all’ufficio e relative alla reperibilità e all’attività di intervento.

I pareri espressi dalla Commissione su quanto precede avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2001.

Sono fatti salvi gli effetti delle determinazioni adottate dagli uffici sulle stesse questioni nel corso dell’anno 2000.

COMPENSO EX ART. 11 DPR 254/99

La Commissione in ordine al quesito posto circa l’attribuzione del compenso ex art. 11 DPR 254/99 agli appartenenti alle Sezioni di P.G. esclusivamente in funzione di tale appartenenza stabilisce di rinviare la disamina in altra seduta.

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