Accordo sottoscritto tra l’ Amministrazione e le Organizzazioni sindacali della Polizia di Stato.
Come noto, la circolare del Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/VCP/27 del 22 luglio 2022, nell’illustrare le innovazioni apportate nella materia di cui all’oggetto dall’art. 30, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 recante “Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»”, ha demandato ad un apposito Accordo tra l’ Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato l’individuazione delle modalità di costituzione e di funzionamento degli organismi paritetici in parola.
In data 14 novembre u.s. è stato sottoscritto il predetto Accordo, nel quale sono stati innovati i contenuti delle precedenti intese già vigenti in materia, in relazione alle intervenute modifiche normative ed all’esito del confronto con la parte sindacale.
Nel trasmettere, per immediata conoscenza, il testo dell’Accordo, si evidenziano i principali elementi di novità introdotti:
- in ossequio all’articolo 36, comma 4, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, come modificato dall’articolo 30, lettera g), del citato d.P.R. n. 57/2022, la partecipazione dei componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali aventi titolo ai lavori delle Commissioni è valutata, ai fini degli avanzamenti di carriera, con le medesime modalità previste per il personale designato dall’ Amministrazione;
- al fine di determinare il parere della maggioranza dei presenti, alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il 50 per cento dei voti con la precisazione che, nell’ambito della parte pubblica, il 50 per cento è ripartito equamente tra i relativi rappresentanti;
- eventuali scostamenti delle determinazioni da assumere rispetto alle deliberazioni adottate in sede di Commissione sono comunicati alle 00.SS., con l’indicazione delle relative motivazioni, senza che ciò pregiudichi i principi di celerità ed efficienza che devono caratterizzare l’azione amministrativa;
- la percentuale del numero dei componenti che possono richiedere, con istanza scritta e motivata, ulteriori convocazioni delle Commissioni, oltre alle due annualmente previste in via ordinaria, è ridotta dal quaranta al trenta;
- la convocazione delle Commissioni inviata ai singoli componenti delle Organizzazioni Sindacali è trasmessa anche alla segreteria provinciale o nazionale dell’O.S. di riferimento.
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE ISTITUITE AI SENSI DELL’ARTICOLO 26 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 LUGLIO 1995, N. 395.
Il giorno ——-, il Vice Direttore generale della pubblica sicurezza preposto all’attività di coordinamento e pianificazione, Prefetto Stefano Gambacurta, sottoscrive il presente Accordo per la definizione delle modalità di costituzione e di funzionamento delle sottoindicate commissioni da istituire ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, alla luce delle innovazioni introdotte dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.57
1) Commissione per il benessere del personale, con competenza in materia di qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, attività di protezione sociale e di benessere del personale (a livello centrale e periferico);
2) Commissione per le pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale (a livello periferico);
3) Commissione automezzi, tecnologia e informatica (a livello centrale e periferico);
4) Commissione per l’istruzione e lo sviluppo professionale del personale, con competenza sugli indirizzi generali per l’individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e aggiornamento del personale (a livello centrale e periferico).
PREMESSO CHE
- l’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.57 recante “Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»” ha sostituito il comma 1 dell’articolo 26 del d.P.R. n. 395 del 1995, al fine di valorizzare gli attuali organismi paritetici, qualificandone meglio l’attività, in adesione all’impegno assunto nell’addendum al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, di “rivisitazione … delle commissioni paritetiche, con riferimento alle Forze di polizia a ordinamento civile”, nell’ambito dei futuri accordi sindacali da recepire con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con la citata disposizione è stata istituita la Commissione per l’istruzione e lo sviluppo professionale del personale con competenza sugli indirizzi generali per l’individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e aggiornamento professionale del personale e sono state riunite, nella Commissione per il benessere del personale, le competenze delle commissioni di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, protezione sociale e benessere del personale) e nella Commissione automezzi, tecnologia e informatica quelle di cui alle lettere e) ed f) della citata disposizione (automezzi, tecnologia ed informatica). Sono rimaste, invece, invariate la struttura e le competenze, a livello periferico, della Commissione per le pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale.
La medesima norma, al comma 2, lettera g), ha integrato il comma 4 dell’articolo 36 del d.P.R. n. 164 del 2002, prevedendo che la partecipazione ai lavori delle citate Commissioni “è valutata, ai fini degli avanzamenti di carriera, con le medesime modalità previste per il personale designato dall’Amministrazione …”; - l’articolo 28, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003” stabilisce che ‘“/e Commissioni istituite ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni sono costituite, con cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del triennio normativo, in numero comunque non superiore a dieci. Le medesime Commissioni possono, altresì, essere costituite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e, la manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante sindacale è considerata in ragione del grado di rappresentatività dell’organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalità di costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola Amministrazione.”;
CONSIDERATO CHE
- con precedente Accordo sottoscritto il 15 settembre 2009 tra 1′ Amministrazione della pubblica sicurezza e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative è stato stabilito che le commissioni di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 395 del 1995 sono costituite in forma paritetica;
- con il medesimo Accordo sono state anche disciplinate le modalità di nomina dei componenti delle commissioni e di espressione delle rispettive manifestazioni di volontà;
- l’Accordo siglato in data 15 settembre 2009 è stato integrato da una Intesa siglata dalle medesime Parti, il 23 febbraio 2010, volta a definire le disposizioni attuative per il loro funzionamento;
LE PARTI CONVENUTE STABILISCONO
di rinnovare i contenuti dell’ Accordo sottoscritto in data 15 settembre 2009, come integrato dall’Intesa del 23 febbraio 2010, prevedendo quanto segue.
Articolo 1
1. Per la Polizia di Stato le commissioni centrali e periferiche di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 395 del 1995 sono costituite in forma paritetica e sono presiedute da un rappresentante dell’ Amministrazione. I componenti sono designati, con le modalità di cui ai commi 3 e 4, in pari numero tra rappresentanti dell’ Amministrazione e delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e firmatarie del contratto relativo al triennio 2019-2021.
In coerenza con il criterio della pariteticità, il presidente è da intendersi compreso nel numero dei componenti dell’ Amministrazione, anche ai fini della manifestazione di volontà prevista per l’assunzione delle determinazioni.
2. Contestualmente alla designazione dei rispettivi rappresentanti, 1′ Amministrazione e le organizzazioni sindacali provvedono a indicare anche il nominativo di un supplente da convocare in caso di impedimento del titolare. Le organizzazioni sindacali comunicano i nominativi dei propri rappresentanti, in forma scritta, entro 15 giorni dalla richiesta dell’ Amministrazione.
3.I rappresentanti dell’ Amministrazione, compresi i componenti supplenti, sono designati:
a) per le commissioni centrali, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice commissario e qualifiche equiparate in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) per le commissioni periferiche, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato con qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore e qualifiche equiparate in servizio negli uffici presenti nella provincia.
4. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali, compresi i componenti supplenti, sono designati: a) per le commissioni centrali, dalla Segreteria Nazionale delle organizzazioni sindacali aventi titolo; b) per le commissioni periferiche, dalla Segreteria provinciale delle organizzazioni sindacali aventi titolo.
5. Nel caso di revoca dell’incarico di un componente deve essere contestualmente designato un nuovo rappresentante, con conseguente variazione del provvedimento costitutivo della commissione.
6. La mancata designazione dei rappresentanti sindacali da parte delle organizzazioni sindacali aventi titolo, determina la corrispondente riduzione del numero complessivo dei componenti sindacali e, conseguentemente, dei rappresentanti dell’ Amministrazione in seno alle commissioni di cui al presente Accordo.
7. Per le commissioni da istituire a livello periferico, nell’ipotesi di assenza nella provincia di una segreteria regolarmente costituita delle predette organizzazioni sindacali, si applica la disposizione di cui al comma 6.
8. Le commissioni centrali sono nominate con provvedimento del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, mentre quelle periferiche sono nominate con provvedimento del Questore.
Articolo 2
1. Le commissioni di cui al presente Accordo sono competenti all’esame e alla formulazione di proposte sulle materie ad esse rispettivamente demandate.
2. All’inizio di ogni seduta, per la cui validità è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, il presidente verifica la regolarità della costituzione della commissione.
3. Le determinazioni sono assunte con il parere favorevole della maggioranza dei presenti. Alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il 50 per cento dei voti. Nell’ambito della parte sindacale, la manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante è misurata in ragione del grado di rappresentatività dell’organizzazione sindacale di appartenenza, rilevata su scala nazionale per le commissioni istituite a livello centrale e su scala provinciale per quelle istituite a livello periferico. Nell’ambito della parte pubblica il 50 per cento è ripartito equamenfe tra i relativi rappresentanti.
4. Se nel corso della riunione non è stato possibile esaminare tutti i punti all’ordine del giorno, il presidente dispone il rinvio delle questioni non esaminate ad altra data da concordare con i componenti.
5. Al termine di ogni riunione è redatto un verbale, firmato dal presidente, dai componenti presenti e dal segretario, nel quale sono riportate le posizioni espresse dai singoli componenti e la determinazione finale adottata dalla commissione. La copia del verbale è consegnata ai singoli componenti.
6. In relazione alle deliberazioni di cui al comma 5, l’ Amministrazione adotta le conseguenti iniziative; in caso di eventuale scostamento delle determinazioni da assumere rispetto alle deliberazioni adottate, 1′ Amministrazione ne informa le organizzazioni sindacali, indicando le motivazioni ad esso sottese, senza che ciò pregiudichi i principi di celerità ed efficienza che devono caratterizzare l’azione amministrativa.
Articolo 3
1. Le commissioni sono convocate almeno due volte l’anno, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre. Ulteriori convocazioni possono essere richieste dal presidente o da un numero di componenti non inferiore al trenta per cento, con istanza scritta e motivata.
2. La convocazione delle commissioni è effettuata dal presidente con comunicazione scritta inviata ai singoli componenti e alle rispettive Segreterie provinciali o nazionali, almeno 10 giorni prima della data fissata per l’incontro. Essa deve contenere l’indicazione della data, dell’orario e del luogo della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.
3. Per lo svolgimento degli adempimenti connessi al funzionamento delle commissioni il presidente è coadiuvato da un segretario diverso dai componenti della Commissione.
4. Per la partecipazione alle commissioni di cui al presente Accordo, ai componenti designati dalle organizzazioni sindacali sono concessi permessi sindacali ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.
5. La partecipazione dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai lavori delle Commissioni di cui al presente Accordo è valutata, ai fini degli avanzamenti di carriera, con le medesime modalità previste per il personale designato dall’ Amministrazione per la partecipazione alle medesime Commissioni, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, come modificato dall’articolo 30 del d.P.R. n. 57 del 2022.
Articolo 4
1. Le disposizioni di cui al presente Accordo possono essere oggetto di revisione, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell’ Accordo sindacale recepito con il d.P.R. n. 57 del _ 2022, in relazione a eventuali problematiche emerse durante i lavori delle commissioni.