Commutazione congedo ordinario in congedo straordinario per gravi motivi

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Ultimo aggiornamento 24/11/2023

Un nostro iscritto chiede di conoscere quali siano le modalità di conversione di un congedo ordinario in congedo straordinario per gravi motivi.

Con la circolare 333ORD/0005248 del 23 dicembre 2022, Il Dipartimento della P.S. ha diramato chiarimenti in ordine alla trattazione delle istanze presentate dal Personale intese ad ottenere la commutazione del congedo ordinario in congedo straordinario per gravi motivi.

La circolare prevede che il Personale che intenda ricorrere all’istituto del congedo straordinario per gravi motivi è tenuto a preavvisare l’Ufficio di appartenenza, presentando apposita istanza di concessione diretta dell’istituto in esame, adeguatamente motivata e corredata della dovuta documentazione, ovvero contenente riserva di presentare idonea documentazione al massimo al rientro ni servizio. Qualora la documentazione comunque prodotta non risulti pertinente o esaustiva, si dovrà provvedere a commutare li periodo di congedo straordinario per gravi motivi, indebitamente fruito, in congedo ordinario o in aspettativa senza, assegni, secondo le modalità previste dall’ art. 3 comma 15-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 73, l’art. 3, comma 15-ter, del d.lgs. n. 95 del 2017, introdotto all’art, 37, comma l, lett. i), del decreto legislativo 27 dicembre 2019,n. 172, prevede che “I giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal dipendente che non intenda o non possa, entro il termine indicato dall’Amministrazione, c h i e d e r n e imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario sono commutati in aspettativa senza assegni non utile ad alcun altro effetto. L’aspettativa senza assegni è utile ad ogni altro effetto in assenza di colpa del dipendente”.

Secondo il Dipartimento, tale disposizione, delineando il regime giuridico: applicabile nelle ipotesi ni cui il dipendente risulti essere stato assente ingiustificatamente dal servizio, renderebbe desueta la prassi procedurale della previa richiesta del congedo ordinario e della sua successiva eventuale conversione ni congedo straordinario, volta, in concreto, a fornire comunque “copertura”, nel caso di difetto o insufficienza della documentazione giustificativa dell’assenza.

La stessa procedura, secondo il Dipartimento, si applica anche nello secifico caso concernente le assenze dal servizio per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

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